Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2163 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2163 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA; avverso la sentenza del 22/09/2022 della Corte di Appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del sostituto AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, per nuovo esame sul dedotto punto della recidiva.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
L’imputato, a mezzo del – difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato quella di primo grado, anche sulle statuizioni civili, articolando a motivi della impugnazione le due seguenti violazioni di legge ed i pedissequi vizi di motivazione per illogicità manifesta ed omissione:
Violazione e falsa applicazione della legge penale, vizio di motivazione per illogicità manifesta (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), in riferimento alla riconosciuta responsabilità per il delitto di insolvenza fraudolenta ritenuto in sentenza, difettando nella condotta tenuta dall’agente la dissimulazione dello stato di insolvenza, elemento che caratterizza il tipo e lo distingue dal mero inadempimento, che dà luogo a responsabilità contrattuale.
1.1. Quanto ad evidente dissimulazione dello stato di insolvenza, nel consegnare al creditore un assegno a garanzia del credito totalmente privo di provvista e nel presentarsi quale esponente di una nota famiglia di imprenditori solvibili, ea Corte ha specificamente argomentato il proprio convincimento confermativo della decisione di primo grado. L’assunto in diritto si conforma del resto alla consolidata giurisprudenza di legittimità che stima necessario apprezzare sul punto le operazioni di dissimulazione proditorie della insolvenza manifestatasi nei fatti (Sez. 5, n. 30718 del 18/06/2021, Rv. 281868 – 01; Sez. 2, n. 39890 del 22/05/2009, Rv. 245237; da ultimo, Sez. 2, n. 27095 del 3/5/2023, non mass.).
I medesimi vizi (quello di motivazione, per omissione del tratto grafico sul motivo di gravame dedotto in tema di apprezzamento immotivato della recidiva qualificata) sono denunziati in riferimento alla riconosciuta recidiva, non avendo la Corte di merito, ad avviso del ricorrente, svolto alcuna argomentazione sul motivo di gravame specificamente dedotto ed esaurientemente argomentato. Consegue la prescrizione del reato di insolvenza fraudolenta, anche perché non sussistevano i presupposti normativi per ritenere ed applicare la contestata recidiva (come dimostrato dal certificato del casellario allegato ai motivi di ricorso). 2.1. Il secondo motivo di ricorso è fondato. La motivazione della Corte territoriale sulla sollecitata verifica dei presupposti della recidiva qualificata ritenuta in primo grado è del tutto mancata.
La Corte indica diligentemente, al punto 2.2. dello svolgimento del processo, il motivo di gravame specificamente dedotto dall’appellante, ma in motivazione omette totalmente ogni esame sul punto, il che integra il vizio di motivazione per carenza del tratto grafico (giur. costante sin da Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, dep. 03/02/1994, Rv. 196361). La fondatezza del motivo consente di computare, ai fini del compimento del termine massimo di prescrizione, anche il segmento successivo alla decisione impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266 –
01). Tenuto conto della data ultima di consumazione del reato (9 agosto 2013), il termine massimo di prescrizione (6 anni, ai sensi di quanto dispone l’art. 157 comma primo, oltre i due terzi, ai sensi dell’art. 161, comma secondo, cod. pen.) atteso l’esito positivo dell’affidamento in prova che ha cancellato ogni effetto penale della condanna (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251688; v. da ultimo Sez. U. n. 49935 del 28/8/2023, COGNOME, in motiv.) il reato sarebbe prescritto (in assenza di cause di sospensione rilevanti) il 9 febbraio 2021, ben prima della data di emissione della sentenza impugnata.
A cade il 9 agosto 2013; mentre, ove dovesse escludersi la recidiva qualificata, 2.2. La sentenza va pertanto annullata senza rinvio, agli effetti penali, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., essendo il reato estinto per
intervenuta prescrizione.
La decisione impugnata va viceversa confermata, agli effetti civili, con la conferma delle relative statuizioni, in quanto i fatti, così come accertati in primo grado, integrano gli estremi dell’illecito civile di carattere patrimoniale, idoneo a provocare un danno ingiusto legittimante la domanda risarcitoria, secondo quanto dispone l’art. 2043 del codice civile (Corte cost. n. 182 del 30/7/2021).
La pronta soluzione delle questioni proposte con i motivi di ricorso e l’applicazione di principi di diritto consolidati consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1° dicembre 2023.