Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45049 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 45049 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PIEDIMONTE MATESE il 01/08/1969
avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Napoli h confermato la sentenza emessa il 23/12/2015 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena di mes quattro di reclusione ed C 103,00 di multa, in ordine al reato previsto dagli 624 e 625, nn.2 e 7, cod.pen., in relazione alla condotta rappresent dall’impossessamento di circa cinque quintali di legnw con fatto aggravat dall’averlo commesso con violenza e su cose esposte per destinazione alla pubblica fede.
Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione NOME COGNOME tramite il proprio difensore, articolando tre motivi impugnazione.
Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge e il difetto di motivazio in relazione agli att. 597, comma 3 e 129 cod.proc.pen., nonché all’art.1 cod.pen.; ha dedotto che la Corte territoriale avrebbe, di fatto e in violazion principio del divieto di reformatio in peius, riqualificato la fattispecie ascritta come consumata quando, invece, il giudice di primo grado aveva espressamente qualificato il fatto medesimo sotto la specie del tentativo; in tal modo omette di rilevare l’intervenuta decorrenza dei termini massimi di prescrizione, trascorsi al momento della pronuncia della sentenza di appello.
Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge e il difetto motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’art.131bis cod.pen..
Con il terzo motivo ha dedotto la violazione di legge e il difetto di motivazio in relazione all’art.336 cod.proc.pen., ravvisando la mancata presentazione del querela resa necessaria ai sensi del d.lgs. n.150/2022.
Assegnato il ricorso alla Settima sezione, lo stesso è stato trattato seco la procedura camerale non partecipata.
Il primo motivo di ricorso è fondato, con conseguente assorbimento degli altri due motivi.
Risulta, difatti, dalla inequivoca argomentazione contenuta nella parte motiv della sentenza di primo grado, che il fatto ascritto è stato riqualificato s specie del tentativo, a ciò non ostando la circostanza che della riqualificaz stessa non sia stato dato espressamente atto in dispositivo; ricordando, sul pun il principio in base al quale, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione
sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immedia espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli element tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimen delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi cert logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso (Sez. 3, n. 39 25/09/2018, dep. 2019, B., Rv. 275690; Sez. 3, n. 2351 del 18/11/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284057 – 04).
Ciò posto, ne consegue che – calcolando il termine di prescrizione proprio di tentativo di furto pluriaggravato (pari a dieci anni, da cui sottrarre un t relazione al relativo regime edittale) – calcolati i termini massimi previs combinato degli artt. 157 e 161 cod.pen. e pure tenendo conto della sospension decorrente dal 19/11/2012 al 06/06/2013 (ai sensi dell’art.159, comma 1, n.3) cod.pen., conseguente alla richiesta di un termine a difesa), in relazione alla di commissione del reato (19/11/2012) ne consegue che, al momento della pronuncia della sentenza di appello (15/01/2024), i termini medesimi erano già decorsi.
Va quindi pronunciato l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essersi il reato già estinto per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto p prescrizione.
Così deciso il 7 novembre 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente