Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9042 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9042 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
UP – 27/02/2026
RNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
NOME AMOROSO
SENTENZA
Sul ricorso presentato da:
NOMENOMENOMEXX
avverso la sentenza del 07/07/2025 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente ai capi 4) e 5), perchØ estinti per prescrizione, con rigetto nel resto.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 07/07/2025, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pavia del 27/09/2023, rideterminava la pena inflitta aRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALEX per i delitti di cui agli artt. 81, 572 (capo 1), 609bis e 609ter (capo 2), 582-576-577-585 (capi 4, 5 e 6) cod. pen., in danno di NOME, in anni 4 e mesi 2 di reclusione.
Avverso tale provvedimento ricorre l’imputato.
2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione a tutti i capi di imputazione, in riferimento agli artt. 192 cod. proc. pen., 572, 609bis e 609ter cod. pen..
Il ricorrente contesta l’omessa considerazione delle doglianze dedotte con l’atto di appello, sicchØ la Corte di appello sarebbe venuta meno all’obbligo di «motivazione rafforzata», imposto dall’obbligo di confrontarsi con gli scritti difensivi e non solo in caso di overturning sfavorevole.
La sentenza procede ad un vaglio parcellizzato delle testimonianze acquisite nell’istruttoria, ritenendo altresì erroneamente sussistente l’aggravante di avere posto in essere le condotte di lesioni in occasione dei maltrattamenti in famiglia.
Non ha poi considerato la reciprocità delle condotte e il menage conflittuale della coppia, nØ che l’appellativo «puttana» venisse utilizzato dall’imputato per sottolineare le infedeltà coniugali della donna (così la teste RAGIONE_SOCIALE).
La Corte territoriale non ha inoltre considerato che gli atti dimostrativi posti in essere dall’imputato erano manifestazione di una personalità labile, circostanza che escluderebbe il dolo di maltrattamenti, reato di cui difetta anche l’elemento oggettivo, al netto delle inveritiere dichiarazioni della persona offesa.
Analoghe considerazioni valgono per i contestati reati di violenza sessuale, la cui prova si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa, eccezion fatta per vaghe confidenze ricevute dalla RAGIONE_SOCIALE.
2.2 Con il secondo motivo, denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 192 cod. proc. pen., 62bis e 133 cod. pen..
Il ricorrente deduce anche che il giudice di seconda cura ha dimenticato di dichiarare la prescrizione del reato sub 4).
In data 3 febbraio 2026, l’AVV_NOTAIO, per la parte civile ammesse al gratuito patrocinio, depositava conclusioni scritte e nota spese, in cui chiedeva dichiararsi inammissibile o, in subordine, rigettare il ricorso proposto dall’imputato.
In data 21 febbraio 2026 l’AVV_NOTAIO, per RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALEX, depositava memoria di replica in cui contestava le conclusioni del pubblico ministero e insisteva per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato limitatamente alla intervenuta prescrizione del capo 4) della rubrica.
Il primo motivo – in disparte la pacifica assenza di un obbligo di «motivazione rafforzata» in caso di c.d. «doppia conforme» di merito – Ł inammissibile in quanto sollecita a tutti gli effetti una rivalutazione del compendio probatorio, operazione che esula dalle attribuzioni del giudice di legittimità, il quale deve limitarsi a verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione adottata dai giudici di merito (Sez. 6, n. 43139 del 19/09/2019, Sessa, n.m.).
Il sindacato di legittimità va infatti sollecitato sul «prodotto dell’ingegno» e non sul puro e semplice «materiale probatorio» (e men che meno su singoli «frammenti» di esso) e, pertanto, una volta indicati gli elementi probatori, il giudice di legittimità deve chiarire la ragione e sulla base di quali elementi sia stata elaborata una determinata ipotesi costruttiva e per quale ragione ne siano state scartate altre (Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, E., Rv. 276566 – 01; Sez. 5, n. 35816 del 18/06/2018, COGNOME, n.m.; Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774 – 01).
Quanto al resto, Ł manifestamente infondata la censura di assorbimento delle lesioni nel delitto di maltrattamenti, con il quale invece pacificamente concorrono (Sez. 6, n. 17872 del 22/04/2022, Rv. 283154 – 01; Sez. 5, n. 42599 del 18/07/2018, Rv. 274010 – 02).
Del pari inammissibile Ł il secondo motivo.
3.1. Preliminarmente, il Collegio ribadisce il principio secondo cui non Ł consentito il motivo con cui si deduca la violazione dell’art. 192 c.p.p., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027).
Difatti la deduzione del vizio di violazione di legge, in relazione all’asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell’art. 192 c.p.p. ovvero della regola di giudizio di cui all’art. 533 dello stesso codice, non Ł permessa non essendo l’inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall’art. 606 lett. c) c.p.p. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale ( ex multis Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3,
n. 24574 del 12/03/2015, COGNOME e altri, Rv. 264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, COGNOME e altro, Rv. 271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027).
NØ vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi della lett. b) dell’art. 606 c.p.p., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l’errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l’aggiramento del limite (posto dalla citata lett. c) dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità ( ex multis , Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997).
Ciò determina l’inammissibilità della doglianza in cui si censura la violazione di legge in relazione all’articolo 192 cod. proc. pen..
Quanto al resto, correttamente osserva il P.G.che la sentenza impugnata argomenta in modo piø che congruo sul trattamento sanzionatorio, peraltro attestato al minimo edittale quanto al reato base, nØ Ł chiara la doglianza relativa al bilanciamento delle circostanze, considerato che le circostanze attenuanti generiche sono state valutate prevalenti e la riduzione Ł stata effettuata nella misura massima di un terzo.
Il motivo va quindi dichiarato inammissibile.
¨ invece fondata la deduzione di prescrizione del capo 4) della rubrica.
Va in proposito rammentato che, secondo questa Corte, «Ł ammissibile il ricorso per cassazione col quale si deduce, anche con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 – 01).
L’emenda del vizio può essere effettuata direttamente in sede di legittimità ai sensi dell’art. 620, lett. l) cod. proc. pen., tenuto conto che si tratta di effettuare un calcolo della pena, in coerenza con le scelte effettuate dal secondo giudice, che non implica alcun esercizio di discrezionalità.
In dettaglio, la Corte di appello aveva proceduto ad un aumento per la continuazione di 15 giorni per ciascuno dei tre episodi di lesioni personali, giungendo alla pena finale di anni quattro e mesi due di reclusione.
La pena deve quindi essere rideterminata per i residui reati in anni quattro, mesi uno e giorni 15 di reclusione.
Non può invece essere dichiarata la prescrizione del capo 5), del pari prescritto prima della sentenza di appello, in assenza di specifica doglianza relativa a tale capo di imputazione e in presenza di inammissibilità del ricorso in relazione a tale reato.
Sul punto, va osservato che il «capo» di sentenza relativo al capo 5) in rubrica, per effetto della inammissibilità della doglianza relativa all’assorbimento del reato di lesioni personali volontarie in quello di maltrattamenti in famiglia, ha acquisito forza di giudicato (v. Sez. U. n. 6093 del 27/5/2016, COGNOME, Rv. 268966; Sez. U, n. 1 del 28/6/2000, COGNOME, Rv. 216329; Sez. U n. 10251 del 9/3/2007, COGNOME, Rv. 235699).
A ciò consegue che l’eventuale causa di estinzione del reato non può piø essere rilevata, essendo il giudizio in ordine a tale capo di sentenza esaurito integralmente.
L’imputato deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Milano con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002;
pagamento in favore dello Stato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al reato di cui al capo 4) dell’imputazione perchŁ estinto per prescrizione; dichiara inammissibile nel resto il ricorso e ridetermina la pena in anni quattro mesi uno e giorni quindici di reclusione.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sara’ liquidata dalla Corte di appello di Milano con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
Così Ł deciso, 27/02/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.