Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28347 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 28347 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a AVELLINO DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2023 del TRIBUNALE di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Perugia ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di COGNOME NOME per il reato di lesioni personali commesso in data 12 dicembre 2015.
Avverso la sentenza ricorre l’imputata, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale impugna il solo capo relativo alla condanna penale, eccependo l’intervenuto decorso del termine di prescrizione del reato in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello.
Si sostiene, anche nella memoria difensiva, che il Tribunale aveva escluso il maturarsi della prescrizione tenendo conto di un periodo di sospensione per rinvio a seguito di adesione alla astensione collettiva dalle udienze senza rendersi conto che era stato il giudice di pace e non il difensore ad aderire alla astensione.
Il ricorso è fondato.
3.1. Va premesso che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819-01).
3.2. Nella specie l’eccezione di prescrizione è fondata:
reato è stato commesso il 12 dicembre 2015;
il termine massimo di prescrizione è pari ad anni sette e mesi sei;
sussiste una sola causa di sospensione pari a 64 giorni in relazione al rinvio dell’udienza del 24 marzo 2020 ricadente nel c.d. primo periodo emergenziale (cfr. Sez. U n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 – 02 e Rv. 280432 – 03); sospensione che porta il maturare del termine prescrizionale al 15 agosto 2023, data anteriore alla pronuncia della sentenza impugnata.
Il Tribunale ha erroneamente computato 258 giorni di sospensione della prescrizione dal 10 luglio 2019 al 24 marzo 2019 per astensione dei difensori; in realtà dal verbale di udienza del 10 luglio 2019 non risulta alcuna dichiarazione del difensore di adesione all’astensione collettiva che neppure risulta proclamata per quella data; l’astensione di cui si dà atto a verbale è stata quella dei giudici onorari, ma è ovvio che il rinvio dell’udienza per ragioni attinenti alla persona del del giudice non può integrare alcuna causa di sospensione.
3.3. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato, agli effetti penali, l’intervenuto decorso del termine prescrizionale.
Discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione.
Il capo relativo alle statuizioni civili non ha formato oggetto di impugnazione e non è toccato dalla pronuncia di estinzione del reato per prescrizione, sicché nulla spetta alla parte civile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio, agli effetti penali, la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Nulla per le spese di parte civile. Così deciso il 03/07/2024