Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11626 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11626 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/02/2026
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), nato in Somalia il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 17/06/2025 della Corte d’appello di Ancona dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Ancona ha confermato quella con la quale il Tribunale della stessa città l’aveva condannata per le contravvenzionidi cui all’art. 186, comma 7, d. lgs. N. 285 del 1992 e 73 d. lgs. N. 159 del 2011 e denuncia l’intervenuta prescrizione del reato prima della decisione del Giudice di secondo grado;
rilevato che le contravvenzioni di cui si tratta, come emerge dagli atti e come conferma il ricorrente, sono state commesse il 16 novembre 2019;
richiamato il principio espresso da Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 288175 – 01, secondo cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi (mentre per i reati commessi dall’1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021);
rilevato che il motivo Ł manifestamente infondato e che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Così Ł deciso, 26/02/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente