Prescrizione del Reato: L’Impatto della Legge Orlando sul Calcolo dei Termini
La prescrizione del reato è un istituto fondamentale del nostro ordinamento penale, ma il suo calcolo può rivelarsi complesso a causa delle numerose riforme legislative. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ha offerto un importante chiarimento sull’applicazione della cosiddetta legge “Orlando” (L. n. 103/2017) e sui suoi effetti di sospensione dei termini, in un caso riguardante il reato di guida senza patente.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine dalla condanna di un imputato per il reato contravvenzionale di guida senza patente, aggravato dalla recidiva nel biennio. La condanna, emessa dal Tribunale di Messina, era stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello della stessa città. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su un unico motivo: l’avvenuta prescrizione del reato in un momento antecedente alla pronuncia della sentenza d’appello.
Il Calcolo della Prescrizione del Reato Secondo il Ricorrente
La difesa dell’imputato sosteneva che il termine massimo di prescrizione per il reato contravvenzionale contestato, pari a cinque anni, fosse già maturato. La richiesta, pertanto, era quella di un annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale, per estinzione del reato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno ritenuto che il calcolo effettuato dal ricorrente fosse errato, in quanto non teneva conto della disciplina sulla sospensione della prescrizione introdotta dalla legge “Orlando”, vigente all’epoca della commissione del fatto.
Le Motivazioni
La Corte ha ricostruito il quadro normativo intertemporale, evidenziando come il reato fosse stato commesso in un periodo (tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019) in cui era in vigore la versione dell’art. 159 del codice penale modificata dalla legge n. 103/2017.
Questa normativa, sebbene successivamente abrogata, prevedeva una specifica causa di sospensione del corso della prescrizione. In particolare, per i reati contravvenzionali come quello di guida senza patente, stabiliva che al termine massimo di cinque anni dovesse aggiungersi un ulteriore periodo di sospensione di un anno e sei mesi.
I giudici hanno sottolineato che questa disciplina, pur prevedendo un allungamento dei termini, risulta più favorevole rispetto a quelle successive che hanno bloccato del tutto la prescrizione dopo la sentenza di primo grado. Applicando correttamente la legge “Orlando” al caso di specie, il termine di prescrizione non risultava ancora decorso al momento della decisione d’appello. Il ricorso, fondato su un presupposto giuridico errato, è stato quindi giudicato manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un principio cruciale in materia di prescrizione del reato: l’importanza di individuare con esattezza la legge applicabile in base al momento in cui il reato è stato commesso (tempus regit actum). Le continue riforme legislative richiedono un’attenta analisi per evitare errori di calcolo che possono portare all’inammissibilità dei ricorsi. La decisione conferma che la legge “Orlando”, pur non essendo più in vigore, continua a produrre i suoi effetti sui reati commessi durante il suo periodo di vigenza, influenzando in modo determinante l’esito dei processi penali.
Quando si applica la sospensione della prescrizione prevista dalla legge “Orlando”?
La disciplina sulla sospensione della prescrizione prevista dalla legge “Orlando” (L. n. 103/2017) si applica ai reati commessi nel periodo in cui tale normativa era in vigore, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché basato su un presupposto giuridico errato. Il ricorrente aveva calcolato la prescrizione senza tenere conto del periodo di sospensione di un anno e sei mesi introdotto dalla legge “Orlando”, che, applicato al caso concreto, dimostrava che il reato non era ancora prescritto.
Qual è l’effetto della sospensione “Orlando” sul termine di prescrizione per i reati contravvenzionali?
Per i reati contravvenzionali, la legge “Orlando” prevedeva l’aggiunta di un ulteriore periodo di sospensione di un anno e sei mesi al termine massimo di prescrizione di cinque anni, di fatto estendendo il tempo necessario per l’estinzione del reato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33760 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33760 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha confermato la decisione del Tribunale di Messina che aveva riconosciuto COGNOME NOME colpevole del reato di guida senza patente con la recidiva nel biennio.
Il ricorrente assume l’intervenuta prescrizione del reato contravvenzionale in epoca anteriore alla pronuncia della sentenza di appello e chiede una pronuncia ai sensi dell’ar.129 cod.proc.pen.
Il ricorso è inammissibile in quanto in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto: trascura che il reato per cui è intervenuta condanna è stato commesso in epoca in cui era ancora in vigore l’art. 159 cod. pen. come modificato dalla legge “Orlando” n. 103/2017,Questa Corte di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 2629 del 29/09/2023, dep. 2024, Falco, Rv. 285724 – 01, con più precisione in motivazione; sez.4, n.29170 del 28/06/2023, n.m.; sez.7, n.15729 del 28/03/2024, n.m.), nell’esaminare le questioni di diritto intertemporale poste dalle ripetute modifiche del regime della prescrizione fino alla sua definitiva abrogazione ad opera dell’art. 161-bis cod. pen. ha, tra l’atro statuito che: a) la disciplina della sospension prevista dalla legge “Orlando” al secondo comma dell’art. 159 cod. pen è entrata in vigore in data 3 agosto 2017 ed è stata, successivamente, abrogata dalla legge n. 3/2019, in vigore dal 1 gennaio 2020; b) il secondo comma dell’art. 159 cod. pen., nella versione della legge “Orlando” n. 103/2017, ha avuto, perciò, vigenza dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019; c) che la disposizione in commento è certamente più favorevole di quelle successive che l’hanno abrogata, perché prevede un allungamento dei termini di prescrizione a fronte di una sua definitiva cessazione alla data della sentenza di primo grado; Al caso di specie, che riguarda un reato commesso il , deve pertanto applicarsi la disciplina della sospensione del corso della prescrizione prevista dalla legge “Orlando”, che prevede l’aggiunta al termine massimo di cinque anni previsto per i reati contravvenzionali, come quello ascritto a NOME (che sarebbe già maturato il 2023) debba aggiungersi un ulteriore periodo (di sospensione) di un anno e sei mesi, previsto dall’art. 159 cod. pen. nel testo vigente all’epica del fatto, dal che deriva che il termine di prescrizione non risulta ancora decorso, Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla RAGIONE_SOCIALE delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammend
Così deciso in Roma il 10 luglio 2024