Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 1972 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1972 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PETRALIA SOTTANA DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, il quale ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato
é estinto per prescrizione.
Ritenuto in fatto
La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 24 febbraio 2023, ha confermato quella del Tribunale cittadino di condanna di COGNOME NOME per lesioni personali colpose, aggravate dalla violazione delle norme antinfortunistiche (in Palermo, il 28 aprile 2015).
La difesa dell’imputato ha proposto ricorso, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto violazione di legge in relazione alla omessa declaratoria di estinzione del reato prima della pronuncia d’appello, pur tenuto conto delle sospensioni calcolate in giorni 39 per la pandemia da COVID-19.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile.
L’unica questione devoluta inerisce alla decorrenza del termine di prescrizione e, rispetto ad esso, deve rilevarsi che il reato si prescriverebbe nel termine massimo di anni sette e mesi sei, giusto il combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161, cod. pen. e, quindi, il 28/10/2022.
Tuttavia, il ragionamento svolto dalla difesa è errato, quanto al computo delle cause di sospensione di cui all’art. 159, cod. pen., oltre che incompleto.
Sotto il primo profilo, infatti, parte ricorrente ha omesso di considerare il rinvio dell’udienza del 2/12/2019 a quella del 10/2/2020 per adesione del difensore alla astensione proclamata dagli organismi di categoria pari a tutta la durata del rinvio disposto dal giudice (per complessivi giorni 70); ma anche il rinvio (per complessivi giorni 126) dell’udienza del 4/2/2021 a quella del 10/6/2021 per assenza dei testi della difesa, rispetto alla quale non consta alcuna giustificazione o citazione infruttuosa, ma solo la richiesta di rinvio per l’escussione dei medesimi (sulla computabilità del termine, anche di recente, sez. 3, n. 32084 del 17/11/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 285032-03; sez. 2, n. 293 del 4/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 257318-01). Tanto basterebbe per ritenere che il termine prescrizionale non era certamente spirato all’epoca della decisione impugnata (24/2/2023), senza neppure considerare l’ulteriore sospensione (l’unica alla quale la difesa ha accennato) per rinvio dell’udienza del 6/4/2020
davanti al Tribunale di Palermo a quella del 21/9/2020, successivamente, dunque, all’inizio dell’emergenza pandemica con provvedimento giudiziale adottato ai sensi dell’art. 83 del d. I. 17 marzo 2020, n. 18 (sul punto, Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432). Pertanto, il termine di prescrizione massimo, nella specie, deve considerarsi spirato ben oltre la data della sentenza di secondo grado.
L’inammissibilità del ricorso, precludendo l’instaurarsi di un valido rapporto processuale in questo grado di giudizio, non consente alle cause estintive del reato (nel caso di specie la prescrizione che sia eventualmente maturata dopo la sentenza d’appello) di operare e impedire il consolidarsi della pronuncia di condanna (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266; sez. 4, n. 18641 del 20/1/2004, COGNOME, Rv. 228349; sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, COGNOME, Rv. 256463; sez. 4, n. 8132 del 31/1/2019, Martellone, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616, cod, proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 gennaio 2024