Prescrizione del Reato e Recidiva: Quando il Tempo Non Basta
La prescrizione del reato è un istituto fondamentale del nostro ordinamento penale, che sancisce l’estinzione di un illecito a seguito del decorso di un determinato lasso di tempo. Tuttavia, il calcolo dei termini non è sempre lineare e può essere influenzato da vari fattori, come la recidiva. Un’ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su come la condizione di recidivo impatti non solo la pena, ma anche i tempi necessari per prescrivere un reato.
I Fatti del Caso: La Condanna per Evasione
Il caso in esame riguarda un individuo condannato in primo e secondo grado alla pena di otto mesi di reclusione per il reato di evasione. L’imputato, non accettando la decisione della Corte d’Appello, ha proposto ricorso per Cassazione, basando la sua difesa principalmente su due argomentazioni: l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Il Ricorso in Cassazione e la Prescrizione del Reato
L’appellante sosteneva che il reato, commesso il 30 giugno 2017, si fosse ormai prescritto. Secondo la sua tesi, anche considerando la recidiva reiterata (dichiarata equivalente alle attenuanti), il termine massimo di prescrizione di sette anni e mezzo sarebbe decorso. Inoltre, lamentava che i giudici di merito non avessero riconosciuto le attenuanti generiche e non avessero contenuto la pena nel minimo edittale.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto il primo motivo, relativo alla prescrizione, manifestamente infondato, mentre il secondo è stato giudicato del tutto generico e privo di specificità.
Le Motivazioni: L’impatto della Recidiva sulla Prescrizione del Reato
Il punto cruciale della decisione risiede nella corretta interpretazione degli effetti della recidiva sul calcolo della prescrizione del reato. La Suprema Corte ha chiarito che la recidiva non è rilevante solo ai fini della determinazione della pena, ma assume un ruolo decisivo anche nel calcolo del termine di prescrizione, specialmente dopo un atto interruttivo.
In base all’art. 161, secondo comma, del codice penale, la prescrizione interrotta ricomincia a decorrere, ma il tempo necessario non può superare il termine massimo stabilito dalla legge, aumentato secondo precise regole. La presenza della recidiva incide proprio su questo aumento, estendendo di fatto il periodo necessario a estinguere il reato. Pertanto, il calcolo effettuato dalla difesa era errato perché non teneva conto di questa specifica previsione normativa. Il reato, al momento della decisione, non era affatto prescritto. Per quanto riguarda il secondo motivo, la Corte lo ha liquidato come ‘affatto generico’, poiché non argomentava in modo specifico le ragioni per cui le attenuanti avrebbero dovuto essere concesse o la pena ridotta.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la valutazione della prescrizione del reato richiede un’analisi attenta che non può prescindere da tutti gli elementi processuali, inclusa la recidiva. La condizione di recidivo ha conseguenze che vanno oltre l’aumento di pena, estendendo i tempi processuali e rendendo più difficile l’estinzione del reato per decorso del tempo. La decisione serve da monito sulla necessità di formulare ricorsi dettagliati e giuridicamente fondati, poiché motivazioni generiche o calcoli errati portano inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come influisce la recidiva sul calcolo della prescrizione del reato?
La recidiva incide non solo sul calcolo della pena, ma anche sul termine prorogato della prescrizione dopo un’interruzione, come previsto dall’art. 161, secondo comma, del codice penale. Questo significa che estende il tempo necessario per l’estinzione del reato.
Perché il motivo di ricorso sulle attenuanti generiche è stato respinto?
Il motivo è stato considerato ‘affatto generico’ dalla Corte, il che significa che non era sufficientemente specifico e argomentato per essere preso in considerazione nel merito.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La declaratoria di inammissibilità comporta per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, in questo caso quantificata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38385 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38385 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato, ritiene il ri inammissibile.
1 Il ricorrente, condannato in entrambi i gradi di giudizio ad otto mes reclusione per il delitto di evasione, deduce: 1) estinzione del reato per interv prescrizione (la recidiva reiterata è stata dichiarata equivalente alle atte comunque, anche considerando la recidiva, aumentata la pena massima (tre anni) di due terzi, si giunge a cinque anni, per cui il reato – commesso il 30 giugno – si è comunque prescritto decorsi sette anni e mezzo); 2) manca riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e mancato contenimento della pena nel minimo.
Il primo motivo è manifestamente infondato, posto che la recidiva, che va comunque considerata ai fini del calcolo della prescrizione, incide non soltanto computo della pena, ma anche sul termine prorogato dopo l’interruzione per espresso disposto dell’art. 161, secondo comma, cod. pen.
Il secondo motivo è affatto generico.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’istanza segue per legge la condan del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somm in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in eur 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa de ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere estensore
Il Presidente