Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2491 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2491 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il 30/11/1992 avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE d’APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la memoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento della sentenza per estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis e seguenti del cod. proc. pen..
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza pronunciata in data 28 gennaio 2022 dal Tribunale di Palermo con cui NOME COGNOME era stato condannato alla pena di quattro mesi di reclusione (oltre alla pena pecuniaria) per ricettazione di un ciclomotore risultato rubato 1’8 novembre 2005.
Formulando ricorso per Cassazione, la difesa dell’imputato adduce un unico motivo con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 lett. b ed e, cod. proc. pen.) in relazione alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
Specificamente, si lamenta la nullità della decisione per evidente difet motivazione nonché per erronea applicazione dell’art.157 cod. pen..
Infatti, si è indebitamente collegato il momento di impossessamento del ben da parte dell’imputato (e quindi la commissione del reato) all’epoca della mate abrasione del telaio senza affatto argomentare le ragioni a sostegno d conclusione, né spiegare per quale ragione l’abrasione non possa essere avvenu in epoca posteriore all’impossessamento. Ed in ogni caso, anche a voler seguir ragionamento adottato dal giudice, che basa la propria valutazione su conclusioni cui è giunto il perito all’uopo nominato, che aveva ipotizzat intervento meccanico potenzialmente anteriore di un anno rispetto al momento dell’accertamento del reato (maggio 2014), il reato sarebbe stato comunq prescritto all’epoca della decisione d’appello.
Il difensore dell’imputato, Avv.NOME COGNOME ha chiest l’accoglimento del ricorso, inviando memoria via PEC.
Seppure formulato in forma generica, con riferimento indistinto a tutti i motivazionali (art. 606 lett. e, cod. proc. pen.), il motivo di ricorso è attesa la manifesta illogicità della motivazione, sullo specifico punto prescrizione del reato ascritto a NOME COGNOME.
Infatti, come correttamente evidenziato a pg. 6 del ricorso, è lo st argomento adottato nella sentenza impugnata a dimostrare la necessità retrodatare ad un’epoca potenzialmente anteriore fino ad un anno rispetto a data dell’accertamento del reato (31 maggio 2014) l’acquisto da parte del Santo presso il mercato di Ballarò, del motorino risultato rubato nel 2005. Ciò col (ipoteticamente) l’acquisto della refurtiva al maggio 2013, cioè oltre il dec che costituisce il termine massimo di prescrizione per il reato in contestazion
Alla luce dell’incertezza manifestata dal perito NOME COGNOME COGNOME (c ha collocato l’epoca di inizio del fenomeno corrosivo tra un anno ed una settim prima dell’acquisto), come indicato a pg. 3 della sentenza, risulta illogica la della Corte di appello di individuare, in spregio del principio di favor rei espresso in materia da questa Corte, la data di commissione del reato in immediatamente anteriore a quella di accertamento del reato, anziché un ann prima. In tema, è stato infatti anche di recente ribadito (Sez. 3, n. 72 12/01/2024 NOME COGNOME Rv. 285953 – 01) che il principio del favor rei nell’individuazione del dies a quo per il calcolo della prescrizione possa essere superato solo laddove margini di incertezza non residuino a seguito dell’analis fatto ovvero all’esito di deduzioni logiche che consentano, alternativamen
cumulativamente, di addivenire all’individuazione di una data sicura o comunqu sufficientemente determinata da costituire una base certa del calcolo.
In difetto, come nel caso concreto, ove la parentesi temporale di incertez non ulteriormente restringibile per via deduttiva o induttiva, partiva da settimana (epoca in cui la prescrizione non sarebbe maturata) per giungere ad anno prima dell’accertamento (epoca in cui la prescrizione sarebbe giunta compimento), l’aver dato prevalenza all’opzione più sfavorevole all’imputa confligge non solo con il principio del favor rei, ma, ancor più, manifestamente, con la logica comune. Infatti, l’accertamento tecnico era stato disposto al f giungere ad acquisire elementi certi per la datazione dal fatto, in difetto, dov concludere che il fatto fosse prescritto. La Corte, pur non avendo raggiunto tale certezza, ha arbitrariamente selezionato la data più prossima, in sf dell’imputato, senza fornire una spiegazione logica, che consentisse di super l’incertezza.
6. La sentenza va quindi annullata senza rinvio, con la formula enunciata n dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto prescrizione.