Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36391 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36391 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
avverso la sentenza del 18/10/2023 della Corte d’appello di Caltanissetta
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Niscemi il DATA_NASCITA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME e la memoria presentata dall’AVV_NOTAIO, difensore del COGNOME;
rilevato che, con sentenza del 18/10/2023, la Corte d’appello di Caltanissett in parziale riforma della sentenza del 14/02/2023 del Tribunale di Gela, assol NOME COGNOME in ordine al reato di truffa in concorso per essere l’imput non punibile per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis osservato che, avverso tale sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta, proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, NOME COGNOME, affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’erronea applicazione degli artt. 157 159, «comma III», cod. pen., perché la Corte d’appello di Caltanissetta avre erroneamente escluso che il reato di truffa si fosse estinto per prescr anteriormente alla pronuncia della sentenza di secondo grado;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso è manifestamente infondato;
considerato che, poiché, ai sensi del primo comma dell’art. 157 cod. pen., il tempo necessario a prescrivere è pari al massimo della pena edittale e, comunque, a un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto, posto che il reato di tru è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni, il tempo necessario a prescrivere lo stesso è di sei anni;
considerato, altresì, che, risultando l’esistenza di atti interruttivi, si de comunque rilevare che tale interruzione della prescrizione, a norma dell’art. 161, secondo comma, cod. pen., richiamato anche dall’art. 160, terzo comma, dello stesso codice, non può comportare l’aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, con la conseguenza che, nel caso di specie, tale tempo è pari a sette anni e sei mesi;
osservato peraltro che, dall’esame degli atti processuali risulta come, durante il procedimento, il corso della prescrizione fosse rimasto sospeso: 1) dal 25/06/2018 al 04/02/2019, cioè per 224 giorni, per l’adesione del difensore all’astensione dalle udienze proclamata dall’RAGIONE_SOCIALE (sospensione, questa, che, ancorché non sia stata considerata dalla Corte d’appello di Caltanissetta, risulta dall’esame degli atti processuali); 2) d 28/06/2022 al 06/07/2022, cioè per 8 giorni, per l’adesione del difensore all’astensione dalle udienze proclamata dall’RAGIONE_SOCIALE; 3) per ulteriori 60 giorni (come è esattamente sostenuto nel ricorso) in ragione del differimento dell’udienza dal 25/10/2022 al 14/02/2023 per impedimento a comparire dell’imputato;
osservato che, quindi, il corso della prescrizione è rimasto sospeso per un totale di 292 giorni;
rilevato pertanto che, poiché il ritenuto reato di truffa era stato commesso il 11/11/2015, esso, senza le menzionate sospensioni, si sarebbe prescritto il 11/05/2023, mentre considerando, come è necessario fare, le menzionate sospensioni per un totale di 292 giorni, lo stesso reato risulta prescriversi i 27/02/2024 e, quindi, diversamente da quanto è sostenuto dal ricorrente, dopo la pronuncia della sentenza impugnata (che è stata pronunciata il 18/10/2023);
rilevato che, pertanto, attesa la manifesta infondatezza del suo unico motivo, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
precisato che l’inammissibilità del ricorso, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude, perciò, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata, come si è detto, successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266-01; Sez.
2, n. 28848 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256463-01; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni, Rv. 228349-01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in data 10 settembre 2024.