Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 39529 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 39529 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 04/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 12/05/2025 della CORTE D’APPELLO DI ROMA Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione, annullamento senza rinvio per
NOME COGNOME , che ha concluso chiedendo l’ estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12 maggio 2025 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del 25 gennaio 2024 del Tribunale di Roma con la quale NOME era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di bancarotta semplice documentale, così diversamente qualificato il reato in precedenza ascritto, della società RAGIONE_SOCIALE dichiarata fallita con sentenza del 2 maggio 17 del Tribunale di Roma
Avverso tale decisione ha proposto ricorso l’imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo un unico motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Con l’unico motivo è stata dedotta l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione prima della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta inammissibile.
L’unico motivo risulta manifestamente infondato no n risultando decorsi alla data odierna i termini di prescrizione del reato contestato.
In particolare, alla data del 2 maggio 2017 , indicata nell’imputazione quale data della dichiarazione di fallimento, vanno aggiunti anni 7 e mesi 6, quale termine massimo prescrizionale ai sensi dell’art. 161 cod. pen. con individuazione della data del 2 novembre 2024.
A tale computo vanno aggiunti 369 giorni di sospensione così determinati:
-64 giorni di sospensione per la RAGIONE_SOCIALE in relazione all’udienza fissata per la data del 23 marzo 2020;
-60 giorni di sospensione dal 6 dicembre 2021 al 7 giugno 2022 per legittimo impedimento del difensore;
-245 giorni di sospensione dal 7 giugno 2022 al 7 febbraio 2023 per rinvio su accordo RAGIONE_SOCIALE parti. Dal verbale dell’udienza del 7 giugno 2022 risulta infatti che, a seguito del rigetto del legittimo impedimento di uno dei difensori, i difensori concordemente chiedevano al Tribunale un rinvio con sospensione dei termini di prescrizione.
Dunque, la data di estinzione del reato per prescrizione è da individuarsi nel 6 novembre 2025, termine non ancora maturato alla data della presente decisione.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento di una somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE, determinata, in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così è deciso, 04/11/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME