Prescrizione del Reato e Recidiva: Quando il Tempo Non Cancella la Colpa
La prescrizione del reato è un istituto giuridico fondamentale che stabilisce un limite di tempo entro cui lo Stato può perseguire un crimine. Tuttavia, il calcolo di questo termine non è sempre lineare e può essere influenzato da diverse variabili, come la recidiva. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come la condizione di recidivo possa estendere significativamente i tempi, rendendo un ricorso basato su un calcolo errato manifestamente infondato e quindi inammissibile.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Il caso in esame riguarda un individuo condannato per il delitto di furto. Inizialmente qualificato come furto aggravato ai sensi dell’art. 624 bis c.p., il reato è stato successivamente riqualificato in appello come furto semplice (art. 624 c.p.), pur mantenendo l’aggravante della violenza sulle cose e, soprattutto, la recidiva. La pena era stata rideterminata in otto mesi di reclusione e 200 euro di multa.
L’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: l’asserita intervenuta prescrizione del reato in una data antecedente alla sentenza della Corte d’Appello.
La Questione della Prescrizione del Reato e l’Impatto della Recidiva
Il cuore della controversia legale risiedeva nel corretto calcolo del termine prescrizionale. L’appellante sosteneva che il tempo per perseguire il reato fosse scaduto. La difesa si basava su un’interpretazione che, evidentemente, non teneva adeguatamente conto di tutti i fattori interruttivi e sospensivi previsti dalla legge.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, procedendo a un’analisi dettagliata e rigorosa del calcolo. Questo è il punto centrale della decisione e un importante monito per chiunque affronti questioni legate alla prescrizione del reato.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha smontato la tesi difensiva con un ragionamento matematico-giuridico ineccepibile. Il reato, commesso nel settembre 2012, aveva un termine di prescrizione base di sei anni. Tuttavia, questo termine è stato soggetto a due importanti aumenti:
1. Aumento per la recidiva: La recidiva, essendo stata ritenuta sia in primo che in secondo grado, ha comportato un aumento di un terzo del termine base, portandolo da sei a otto anni.
2. Aumento per gli atti interruttivi: Ulteriori atti processuali hanno interrotto il decorso della prescrizione, consentendo un ulteriore aumento fino a due terzi, come previsto dall’art. 161 del codice penale.
Sulla base di questi calcoli, la Corte ha stabilito che il termine finale per la prescrizione del reato non era affatto maturato al momento della sentenza d’appello, ma sarebbe scaduto solo nel gennaio 2026. Di conseguenza, il motivo del ricorso è stato giudicato non solo infondato, ma “manifestamente” tale, ovvero privo di qualsiasi possibilità di accoglimento.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione della Cassazione si è conclusa con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa pronuncia comporta conseguenze significative per il ricorrente, che è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
L’ordinanza ribadisce un principio cruciale: la recidiva non è una mera etichetta, ma una condizione giuridica con effetti sostanziali e procedurali di grande rilievo, incluso l’allungamento dei tempi di prescrizione. Questa decisione serve da promemoria sull’importanza di un’analisi legale approfondita prima di intraprendere un ricorso, specialmente quando si fonda su calcoli complessi come quelli relativi alla prescrizione, per evitare non solo una sconfitta legale, ma anche sanzioni economiche.
Come incide la recidiva sul calcolo della prescrizione del reato?
Secondo l’ordinanza, la recidiva comporta un aumento del termine di prescrizione base. Nel caso specifico, il termine di sei anni è stato aumentato di un terzo, portandolo a otto anni, prima di considerare ulteriori estensioni dovute agli atti interruttivi.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo presentato, ovvero l’avvenuta prescrizione, è stato ritenuto ‘manifestamente infondato’. La Corte ha dimostrato con un calcolo preciso che il termine per la prescrizione non era affatto scaduto.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, a dimostrazione del rischio finanziario associato a ricorsi privi di fondamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15339 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15339 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SASSARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in parziale riforma della sentenza Tribunale di Sassari, ha escluso l’ipotesi di cui all’art. 624 bis cod. pen. ed ha ridetermin pena in mesi 8 di reclusione ed euro 200,00 di multa per il delitto di furto;
Rilevato che il motivo unico del ricorso – con cui il ricorrente denunzia violazione legge in relazione all’art. 157 e 161 cod. pen., deducendo l’intervenuta prescrizione del rea in data antecedente alla sentenza della Corte di Appello – è manifestamente infondato perché la prescrizione maturerà in data 8 gennaio 2026. Il reato è stato, infatti, commesso 1 settembre 2012, in primo grado è stata esclusa una delle due aggravanti speciali, ma è stata ritenuta la recidiva; in appello il reato è stato riqualificato nella fattispecie di cui cod. pen., ferma restando l’aggravante della violenza sulle cose e la recidiva; ne consegue che il termine prescrizionale è di anni 8 (anni sei più l’aumento di un terzo per la recidiva ex 63, comma 4, cod. pen.), cui va aggiunto l’aumento di due terzi ex art. 161 cod. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 marzo 2024.