Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 411 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 411 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MANFREDONIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso o, in subordine, il rinvio del processo in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità dell’art. 73 d.ls. n. 159 del 2011;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza dell’8 giugno 2021, la Corte di appello di Bari confermava la pronuncia resa dal Tribunale di Foggia in data 3.6.2019, con la quale COGNOME NOME era stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011 (per sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo d soggiorno, era stato sorpreso alla guida di un’autovettura sprovvisto di patente in quant mai conseguita) e, conseguentemente, era stato condanNOME alla pena di mesi sei di arresto.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, sostituto processuale del difensore di fiducia dell’imputato, AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, deducendo tre motivi di impugnazione.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 606, comma lett. c) cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 178 e 601 stesso codice.
La difesa ha, al riguardo, sostenuto che l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, nominata prima dell’udienza dell’11.5.2021, con revoca di ogni precedente difensore, non sarebbe stata messa nelle condizioni di potere partecipare a detta udienza e neppure a quella dell’8.6.2021, alla quale la trattazione del processo era stata rinviata, non essend stato fatto alcun avviso; che, inoltre, in nessun verbale sarebbe stato indicato l’imputato fosse difeso dall’AVV_NOTAIO.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto l’inosservanza del disposto di c all’art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011, evidenziando che la Corte di cassazione, con pronunci del 17.5.2021, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della citata norma.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione della norma di cui all 131-bis cod. pen., osservando che la motivazione con la quale la Corte territoriale h escluso la ricorrenza della suddetta causa di non punibilità (“i plurimi precedenti penali fanno ritenere che l’offesa all’ordinamento non possa essere ritenuta di particolar tenuità”) non si confronterebbe con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini dell’abitualità del comportamento, ostativa all’applicazione della ca di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., l’identità dell’indole eventualmente commessi deve essere valutata dal giudice in relazione al caso esamiNOME, verificando se in concreto i reati presentino caratteri fondamentali comuni.
Si è proceduto alla trattazione del processo con contraddittorio scritto, ai se dell’art. 23, comma 8 D.L. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale; il AVV_NOTAIO generale di questa Corte, AVV_NOTAIO, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso o, in subordine, il differime
della trattazione dello stesso ad altra udienza in attesa di conoscere la decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità sollevata in relazione all’art. 73 d.lgs 159 del 2011.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Posto che il ricorso proposto nell’interesse dell’imputato non appare manifestamente infondato, con particolare riferimento al terzo motivo di impugnazione, né risulta affetto da profili d’inammissibilità di altra natura, rileva il Collegio che i giudicato con l’impugnata sentenza è allo stato prescritto (la prescrizione è maturata il 12.6.2021).
Va sottolineato, in conformità all’insegnamento ripetutamente impartito da questa Corte, come, in presenza di una causa estintiva del reato, l’obbligo del giudice di pronunciare l’assoluzione dell’imputato per motivi attinenti al merito si riscontri nel s caso in cui gli elementi rilevatori dell’insussistenza del fatto, ovvero della sua n attribuibilità penale all’imputato, emergano in modo incontrovertibile, tanto che l relativa valutazione, da parte del giudice, sia assimilabile più al compimento di una constatazione, che a un atto di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (v. Cass., Sez. Un., n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244274).
E in vero, il concetto di “evidenza”, richiesto dal secondo comma dell’art. 129 cod. proc. pen., presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara e obiettiva, da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l’assoluzione ampia, oltre la correlazione a un accertamento immediato (cfr. Cass., Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, Rv. 259445).
Da ciò discende che, una volta sopraggiunta la prescrizione del reato, al fine di pervenire al proscioglimento nel merito dell’imputato occorre applicare il principio d diritto secondo cui “positivamente” deve emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l’estraneità dell’imputato a quanto allo stesso contestato, e ci nel senso che si evidenzi l’assoluta assenza della prova di colpevolezza di quello, ovvero la prova positiva della sua innocenza, non rilevando l’eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede il compimento di un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (v. Cass., Sez. 2, n. 26008 del 18/05/2007, Rv. 237263).
Tanto deve ritenersi non riscontrabile nel caso di specie, in cui questa Corte tenendo conto degli elementi evidenziati nelle decisioni di merito – non ravvisa alcuna delle ipotesi sussumibili nel quadro delle previsioni di cui al secondo comma dell’articolo 129 cod. proc. pen., anche alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 211
depositata il 17 ottobre 2022, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimit costituzionale dell’art. 73 d. Igs. n. 159 del 2011, sollevate con riferimento agli art 25, comma 2, e 27, comma 3, della Costituzione.
Ne discende che, ai sensi del richiamato articolo 129 cod. proc. pen., la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione; la rilevata causa di estinzione del reato rende subvalenti i rilievi proposti (peraltro, in manie generica), in rito, con il primo motivo di ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso, il 18 ottobre 2022
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Presidente