Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 42452 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 42452 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato la pronuncia con la quale, all’esito di rito abbreviato, il Tribunale di Milano, in data 20/05/2022 aveva dichiarato NOME COGNOME responsabile del reato di cui all’art. 186, commi 2 1 lett.c), 2-bis e 2-sexies d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285/ commesso in Milano il 16 agosto 2015. La Corte territoriale, ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla circostanza aggravante di cui all’art.186, comma 2-bis, cod. strada, applicata la riduzione per il rito, ha rideterminato la pena in mesi quattro di arresto ed euro 1.800,00 di ammenda.
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione, censurando la sentenza, con un primo motivo, per erronea applicazione della legge penale in relazione al giudizio di equivalenza delle circostanze eterogenee. La difesa evidenzia che il giudice di primo grado aveva applicato le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, per cui il giudice di appello, in difetto di impugnazione della Procura, non avrebbe potuto modificare il giudizio di bilanciamento in senso deteriore.
Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena inflitta. Secondo la difesa, i giudici di appello hanno contraddittoriamente stigmatizzato l’assenza e il silenzio dell’imputato, laddove si tratta di segni di resipiscenza indicativi della raggiunta consapevolezza del reato e della volontà di porvi rimedio; la motivazione sarebbe illogica laddove ha riconosciuto le difficoltà incontrate dall’imputato per portare a termine la messa alla prova e, ciò nonostante, non ha operato il calcolo della pena / come richiesto dalla difesa.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio.
L’esame del primo motivo di ricorso (Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, COGNOME, Rv. 232066; Sez. 4, n. 18086 del 24/03/2015, COGNOME, Rv. 263449; Sez. 5, n. 50083 del 29/09/2017, COGNOME, Rv. 271626) consente di rilevare che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità (Sez. 4, n. 3201 del 12/12/2019, dep.2020, COGNOME, Rv. 27803201), come del resto confermato dalle conclusioni del Procuratore generale. Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla
intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause dì non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. maturate successivamente alla sentenza impugnata. In particolare, va rilevata d’ufficio l’intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine di prescrizione massimo, pari ad anni cinque, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod.pen.; il reato è stato commesso il giorno 16/08/2015 ed è estinto per prescrizione, pur computando ogni sospensione del termine medio tempore intercorsa. Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare con evidenza dagli atti l’insussistenza del fatto-reato. In presenza di una causa di estinzione del reato, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.0 n.35490 del 28/05/2009, Tettannanti, Rv.24427501) k in caso di annullamento, il giudice del rinvio si troverebbe a dover dichiarare la immediata declaratoria della causa di estinzione del reato e ciò anche in presenza di una nullità di ordine generale che, dunque, non può essere rilevata nel giudizio di legittimità, essendo l’inevitabile rinvio al giudice del merito incompatibile con il principio dell’immediata applicabilità della causa estintiva.
Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione, con trasmissione degli atti al Prefetto di Milano ai sensi dell’art.224 cod. strada.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione. Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza al Prefetto di Milano, per quanto di competenza ex art.224, comma 3, C.d.S.
Il Presidente Così deciso il 13 settembre 2023 Il C nsiglien9 estensore