Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 98 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 98 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2022
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a SANTA NOME CAPUA VETERE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato in Belgio il DATA_NASCITA COGNOME NOME nata a CIVITAVECCHIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso proposto da COGNOME NOME, del ricorso proposto da COGNOME NOME in relazione ai capi a) e h) e del ricorso proposto da COGNOME NOME in relazione al capo uu) e ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con rideterminazione della pena, quanto al ricorrente COGNOME NOME, limitatamente ai reati di cui ai capi b) e g), quanto alla ricorrente COGNOME NOME, limitatamente al real:o di cui al capo tt) per essere detti reati estinti per prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 8 ottobre 2021 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza pronunciata il 6 dicembre 2018 dal Tribunale di Civitavecchia nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME.
La sentenza confermata dalla Corte di appello aveva affermato la penale responsabilità di COGNOME, COGNOME e COGNOME per i reati di seguito elencati.
NOME COGNOME: delitto di cui all’art. 648 cod. pen. (così diversamente qualificato il fatto originariamente contestato quale violazione degli artt. 110 624 bis cod. pen.), commesso il 16 marzo 2011, acquistando o comunque ricevendo beni provento di furto consumato, quello stesso giorno, in danno di NOME COGNOME (capo rr).
NOME COGNOME: delitto di cui all’art. 648 cod. pen., commesso in data 8 giugno 2011, per aver acquistato o comunque ricevuto un revolver e una pistola semiautomatica con matricola abrasa, provento del delitto di cui all’art. 23, comma 4, legge 18 aprile 1975 n. 110 (capo a); delitto di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobr 1990 n. 309, commesso il 24 marzo 2011, per aver detenuto a fine di cessione gr. 6.567 di hashish (esclusa l’aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90) (capo b); delitto di cui all’art.73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 (così qualificato nella sentenza di primo grado), commesso il 7 giugno 2011, per aver ceduto a NOME NOME una quantità imprecisata di cocaina (capo g); delitto di cui all’art. 73, commi 1 e 1 bis, d.P.R. n. 309/90, commesso il 7 giugno 2011, per aver detenuto a fine di cessione a terzi gr. 200 circa di cocaina (capo h).
NOME COGNOME: delitto di cui all’art. 379 cod. pen., commesso «il 15 giugno 2011 e nei giorni immediatamente successivi», per aver aiutato NOME COGNOME ad assicurarsi il profitto del reato di cessione di stupefacenti riscuotendo i relati crediti presso COGNOME NOME (capo tt); delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/9 commesso il 7 marzo 2012, per aver detenuto a fine di cessione a terzi gr. 198,47 circa di hashish e gr. 1,33 circa di marijuana (capo uu).
Contro la sentenza della Corte di appello NOME Di COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME hanno proposto tempestivo ricorso per mezzo dei rispettivi difensori.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME si articola in tre motivi.
3.1. Col primo motivo, il difensore lamenta violazione di legge per essere stata affermata la penale responsabilità in relazione al reato di cui all’art. 648 cod. pen. essendo stata invece contestata al ricorrente violazione degli artt. 110 e 624 bis
cod. pen. La difesa sostiene che non si tratta di una diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto storico, ma di un fatto diverso sicché sarebbe stato violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza sancito dall’art. 521 cod. proc. pen.
3.2. Col secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge per la mancata applicazione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche con criterio di prevalenza rispetto alla recidiva.
3.3. Col terzo motivo, deduce violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento all’art. 133 cod. pen. e alla determinazione della pena inflitta.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME si articola in quattro motivi.
4.1. Il primo motivo si riferisce al reato di cui al capo a). Il ricorrente dedu violazione di legge per essere stato ritenuto il concorso tra il reato di ricettazion RAGIONE_SOCIALE armi con matricola abrasa e il reato di detenzione di armi clandestine, in relazione al quale COGNOME ha riportato condanna definitiva.
4.2. Col secondo motivo, che si riferisce al reato di cui al capo b), il ricorrent lamenta vizi di motivazione, sostiene che la sentenza di primo grado non avrebbe chiarito sulla base di quali elementi sia stato possibile affermare che la persona che deteneva l’hashish era NOME COGNOME e si duole che la sentenza di appello non abbia colmato tale lacuna motivazionale, pur denunciata in sede di gravame.
Deduce, inoltre, violazione di legge: rileva che, trattandosi di detenzione di hashish ed essendo stata esclusa l’aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90, nel caso di specie, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, deve trovare applicazione l’art. 73, comma 4, cl.P.R. n. 309/90 che prevede una pena detentiva pari nel massimo a sei anni di reclusione. Di conseguenza, pur tenendo conto RAGIONE_SOCIALE sospensioni dei termini di prescrizione verificatesi nel giudizio di primo grado, il reato (commesso il 24 marzo 2011) si sarebbe estinto per prescrizione prima della pronuncia della sentenza di appello.
4.3. Col terzo motivo, che si riferisce al reato di cui al capo g), il ricorren deduce violazione di legge. Osserva che il fatto (commesso il 7 giugno 2011) è stato qualificato come violazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e, pertanto, si è estinto per prescrizione prima che fosse pronunciata la sentenza di appello.
4.4. Col quarto motivo, che si riferisce al reato di cui al capo h), il ricorren lamenta vizi di motivazione. Sostiene che l’affermazione della penale responsabilità sarebbe stata fondata su una intercettazione ambientale inidonea a tal fine.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME si articola in tre motivi.
5.1. Col primo motivo la difesa si duole che sia stata ritenuta applicabile la fattispecie di cui all’art. 379 cod. pen. ancorché la ricorrente non abbia agito al fine di far conseguire ad NOME COGNOME (col quale conviveva) il profitto del reato, bensì al fine di provvedere alle proprie esigenze di vita.
5.2. Col secondo motivo, anch’esso relativo alla violazione dell’art. 379 cod. pen. contestata al capo tt), la difesa deduce violazione di legge per non essere stata dichiarata la prescrizione del reato (commesso «il 15 giugno 2011 e nei giorni immediatamente successivi»), intervenuta, pur tenendo conto dei periodi di sospensione, prima della pronuncia della sentenza in grado di appello.
5.3. Col terzo motivo la ricorrente si duole che non sia stata dichiarata la prescrizione del reato di cui al capo uu) (commesso il 7 marzo 2012) relativo a violazione dell’art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90, intervenuta anch’essa prima che fosse pronunciata la sentenza della Corte di appello.
Con memoria scritta tempestivamente depositata il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso proposto da NOME COGNOME, del ricorso proposto da NOME COGNOME in relazione ai capi a) ed h) e di quello proposto da COGNOME NOME in relazione al capo uu). Ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con rideterrninazione della pena, nei confronti di COGNOME NOME, limitatamente ai fatti contestati ai capi b) e g), e nei confronti COGNOME NOME, limitatamente al capo tt), per essere detti reati estinti p prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso proposti da NOME COGNOME non superano il vaglio di ammissibilità. Il ricorso proposto da NOME COGNOME è fondato nella parte in cui eccepisce la prescrizione dei reati di cui ai capi b) e g), intervenuta prima dell pronuncia della sentenza d’appello. Il ricorso proposto da NOME COGNOME è fondato nella parte in cui deduce che i reati a lei ascritti erano estinti per prescrizio quando è stata pronunciata la sentenza di appello. Sono conseguentemente assorbiti gli altri motivi di ricorso proposti da COGNOME e COGNOME con riferimen rispettivamente ai capi b) e tt). I motivi di ricorso proposti da COGNOME in relazione reati di cui ai capi a) e h) sono manifestamente infondati.
Col primo motivo, il difensore di NOME COGNOME lamenta violazione di legge con riferimento all’affermazione della penale responsabilità per il reato di cui all’art. 648 cod. pen. Rileva che, nel capo di imputazione, era stata contestata a COGNOME violazione degli artt. 110 e 624 bis cod. pen. e sostiene che la condanna,
intervenuta per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., si riferisce ad un «fa diverso», sicché sarebbe stato violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza sancito dall’art. 521 cod. proc. pen.
Il motivo di ricorso è manifestamente infondato. Per giurisprudenza costante, la mutazione della mera descrizione del fatto, che, senza incidere sulla sua storicità, sia volta a rendere quello riportato nell’imputazione conforme a quanto risulta dagli atti, non preclude al giudice di pronunciarsi, né gli impone di restitui gli atti al pubblico ministero, in quanto non costituisce modifica dell’imputazione, rilevante ai sensi dell’art. 516 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 17829 del 05/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275455; Sez. 6, n. 38061 del 17/04/2019, COGNOME, Rv. 277365). Si è sottolineato in proposito che il “fatto contestato” è il complesso degli elementi portati a conoscenza dell’imputato e il giudice non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza, né viola il diritto di difesa se, fermi restando quegli elementi di fatto, dà agli stessi la qualificazione giuridica più aderente all norma di diritto penale sostanziale. Muove da tali premesse l’orientamento giurisprudenziale, risalente nel tempo e mai smentito, secondo il quale il principio della correlazione tra accusa e sentenza non è violato «ove l’imputato di furto sia condannato per ricettazione, in quanto il contenuto essenziale di questa seconda imputazione deve ritenersi compreso nella più ampia previsione del furto» (Sez. 2, n. 3329 del 25/11/1983, dep. 1984, COGNOME, Rv. 163655; Sez. 6, n. 9740 del 08/06/1982, COGNOME, Rv. 155734; Sez. 2, n. 3965 del 03/12/1980, dep. 1981, COGNOME, Rv. 148598).
Sotto diverso profilo si deve osservare che la diversa qualificazione giuridica operata non contrasta con gli artt. 111 Cost. e 6 CEDU. Nel caso di specie, infatti, la diversa qualificazione giuridica del fatto non è avvenuta con la sentenza di appello (come il ricorrente sostiene) bensì con la sentenza di primo grado e «l’osservanza del diritto al contraddittorio in ordine alla natura e alla qualificazion giuridica dei fatti di cui l’imputato è chiamato a rispondere, sancito dall’art. 11 comma terzo, Cost. e dall’art. 6 CEDU, comma primo e terzo, lett. a) e b), così come interpretato nella sentenza della Corte EDU nel proc. Drassich c. Italia, è assicurata anche quando il giudice di primo grado provveda alla riqualificazione dei fatti direttamente in sentenza, senza preventiva interlocuzione sul punto, in quanto l’imputato può comunque pienamente esercitare il diritto di difesa proponendo impugnazione» (Sez. 4, n. 49175 del 13/11/2019. D., Rv. 277948).
La Corte di Strasburgo, peraltro, non ha mancato di sottolineare che il diritto di difesa e quello al contraddittorio sono vulnerati solo quando il mutamento della cornice accusatoria ha comportato una «novazione dei termini dell’addebito tale da rendere la difesa menomata proprio sui profili di novità che da quel mutamento sono scaturiti» (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, COGNOME, Rv. 264438, pag. 44 della
motivazione). Ciò non è avvenuto nel caso di specie atteso c:he – come emerge dalla sentenza impugnata – il quadro di riferimento fattuale su cui si è articolato i contraddittorio e in relazione al quale l’imputato ha esercitato il diritto alla pro non è mutato nel corso del giudizio. Va sottolineato in proposito che (come riferito dai giudici di primo grado), nell’interrogatorio di garanzia (acquisito al fascicol per il dibattimento ai sensi dell’art. 513 cod. proc. pen.), NOME COGNOME negò di aver concorso nel furto consumato dal cugino (NOME COGNOME) e che, nel corso di un servizio di OCP organizzato alla luce dell’esito RAGIONE_SOCIALE intercettazioni telefoniche, gli operanti videro l’odierno ricorrente consegnare qualcosa a NOME COGNOME che fu poi perquisito e trovato in possesso dei preziosi che erano stati da poco sottratti nell’abitazione di NOME COGNOME. Sono state, dunque, le stesse dichiarazioni difensive a far emergere la possibilità della diversa qualificazione giuridica. Né vale obiettare che, secondo la prospettazione difensiva, tale diversa qualificazione era esclusa dalla inconsapevolezza della provenienza delittuosa dei beni ceduti a NOME. Ai fini che qui interessano, infatti, basta rileva che l’odierno ricorrente ha potuto svolgere attività difensiva sul punto e che il motivo di ricorso in esame ha ad oggetto solo la asserita non corrispondenza tra il reato oggetto di imputazione e quello ritenuto in sentenza.
2.1. Col secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge per mancata applicazione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche con prevalenza rispetto alla recidiva. Anche tale motivo di ricorso è manifestamente infondato. Le ragioni per le quali il giudizio di comparazione è stato eseguito in termini di equivalenza, infatti, appaiono congruamente motivate con riferimento alla qualità e al numero dei precedenti RAGIONE_SOCIALE e, per giurisprudenza costante, le statuizioni relative al giudizio d comparazione tra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti sono censurabili in cassazione soltanto nell’ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 46343 del 26/10/2016, COGNOME, Rv. 268473; Sez. 2, n. 4357 del 01/12/1981, Piemonti, Rv. 153425).
2.2. Col terzo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento all’art. 133 cod. pen. e alla determinazione della pena. A questo proposito è sufficiente osservare che, in primo grado, la pena è stata determinata nella misura di anni due e mesi tre di reclusione senza applicazione della pena pecuniaria, che pure è prevista dalla legge. Si tratta di una pena prossima al minimo edittale previsto dall’art. 648 cod. pen. e, secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obblig di motivazione se dà conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. o richiama alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece,
necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, COGNOME, Rv. 256197). Nel caso in esame la pena base è stata determinata in misura di poco superiore al minimo, il Tribunale ha motivato la propria scelta, sia pur sinteticamente, con riferimento alla gravità del fatto e a precedenti e la Corte di appello ha condiviso tale motivazione.
2.3. Poiché il ricorso è inammissibile, non deve essere dichiarata la prescrizione del reato che sarebbe maturata dopo la sentenza d’appello.
La giurisprudenza di questa Corte di legittimità, infatti, ha più volte ribadit che l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilit a norma dell’art. 129 cod. proc. pen (così Sez. U. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. U., n. 23428 del 2/3/2005, COGNOME, Rv. 231164, e Sez. U. n. 19601 del 28/2/2008, COGNOME, Rv. 239400; Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, COGNOME, Rv. 256463).
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME si articola in quattr motivi. Il primo motivo si riferisce al reato di cui al capo a). ricorrente deduc violazione di legge per essere stato ritenuto che il reato di ricettazione di armi con matricola abrasa possa concorrere col reato di detenzione RAGIONE_SOCIALE medesime armi (art. 23 legge 18 aprile 1975 n. 110), in relazione al quale COGNOME ha riportato condanna definitiva (sentenza del G.u.p. di Civitavecchia emessa il 19.01.2012 e irrevocabile il 12.10.2012).
Il motivo di ricorso è manifestamente infondato atteso che, per costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, «si ha concorso di reati tra il delit di detenzione di arma clandestina e quello di ricettazione pur quando il delitto presupposto della ricettazione sia quello di alterazione dell’arma medesima» (Sez. 6, Sentenza n. 45903 del 16/10/2013, Tengo, Rv. 257387). Si è sottolineato in proposito che «il possesso di un’arma clandestina integra di per sé la prova del delitto di ricettazione, poiché l’abrasione della matricola, che priva l’arm medesima di numero e dei contrassegni di cui all’art. 11 legge 18 aprile 1975, n. 110, essendo chiaramente finalizzata ad impedirne l’identificazione, dimostra, in mancanza di elementi contrari, il proposito di occultamento del possessore e la consapevolezza della provenienza illecita dell’arma» (Sez. 1, n. 37016 del 28/05/2019, COGNOME, Rv. 276868; Sez. 1, n. 39223 del 26/02/2014, COGNOME, Rv. 260347).
Poiché il ricorso è inammissibile, non deve essere dichiarata la prescrizione del reato che sarebbe maturata dopo la sentenza d’appello. Come già detto, infatti, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen.
3.1. Il secondo motivo si riferisce al reato di cui al capo b) ed è fondato nella parte in cui deduce violazione di legge essendosi il reato estinto per prescrizione prima della pronuncia della sentenza di appello, il sub-motivo col quale si deduce travisamento della prova ne risulta assorbito. L’imputazione in esame ha ad oggetto detenzione a fini di spaccio di gr. 6.567 di hashish. L’aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90 è stata esclusa dal giudice di primo grado e, secondo l’ipotesi accusatoria, il reato sarebbe stato commesso il 24 marzo 2011. A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, nel caso di specie trova applicazione l’art. 73 comma 4 d.P.R. n. 309/90 che prevede una pena detentiva pari nel massimo a sei anni di reclusione, sicché, il termine prescrizionale massimo è pari ad anni sette e mesi sei e sarebbe decorso il 24 settembre 2018. A questo termine devono essere aggiunti n. 315 giorni nei quali il corso della prescrizione è rimasto sospeso (n. 49 giorni dal 19 settembre al 7 novembre 2013 e n. 266 giorni dal 26 maggio 2016 al 16 febbraio 2017 per rinvio dell’udienza conseguente all’adesione dei difensori ad una astensione proclamata dall’RAGIONE_SOCIALE) il termine di prescrizione, pertanto, è decorso il 5 agosto 2019 e la sentenza di appello è stata pronunciata in data 8 ottobre 2021.
3.2. Conclusioni analoghe si impongono con riferimento al capo g) della imputazione, relativo a violazione dell’art. 73 d.P.R. n. 309/90 già riqualificat dalla sentenza di primo grado come violazione dell’art. :73, comma 5, del medesimo d.P.R. e oggetto del terzo motivo di ricorso.
Come noto, l’art. 73, comma 5, è stato modificato dal decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014 n. 10, e, da quella data, non prevede più una circostanza attenuante, ma un autonomo titolo di reato. Il termine massimo di prescrizione è, anche in questo caso, di anni sette e mesi sei. Secondo l’ipotesi accusatoria, il reato di cui al capo g) è stato commesso il 7 giugno 2011. Il termine massimo di prescrizione, dunque, sarebbe decorso il 7 dicembre 2018. A questo termine devono essere aggiunti n. 315 giorni nei quali – come già detto – il corso della prescrizione è rimasto sospeso. Il termine di prescrizione, pertanto, è decorso il 18 ottobre 2019 e la sentenza di appello è stata pronunciata in data 8 ottobre 2021.
3.3. Col quarto motivo, che si riferisce al reato di cui al capo h), il ricorren lamenta vizi di motivazione. Sostiene che l’affermazione della penale responsabilità sarebbe stata fondata su elementi di prova contraddittori e su una intercettazione ambientale inidonea a tal fine.
Il motivo è manifestamente infondato. Nel formularlo, infatti, il ricorrente invoca una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio e una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova senza confrontarsi in termini specifici con l’iter logico giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la responsabilità penale.
Nel caso di specie, poiché vi è concordanza tra i giudici del gravame e il giudice di primo grado nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo (cfr. tra le tante: Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595). Dalla lettura congiunta RAGIONE_SOCIALE due sentenze emerge che l’acquisto di 300 grammi di cocaina e la successiva cessione a NOME COGNOME di 200 grammi di quella stessa sostanza (realizzate da NOME COGNOME nella giornata del 9 giugno 2011) trovano riscontro: nella conversazione intercettata proprio il 9 giugno 2011 tra COGNOME e NOME COGNOME, dalla quale si evince che vi fu un incontro tra i due presso l’abitazione di COGNOME volto a perfezionare la compravendita (pag. 21 della sentenza di primo grado); nella conversazione, intercettata in carcere, nel corso della quale COGNOME disse alla compagna NOME COGNOME di aver «ceduto a NOME 200 grammi di cocaina ricevuta dal bulgaro» (così testualrnente pag. 21 della sentenza primo grado); nelle dichiarazioni rese da COGNOME nel corso dell’interrogatorio di garanzia del 19 aprile 2012, non inficiate dalla successiva ritrattazione in sede dibattimentale, valutata come assolutamente inverosimile dai giudici di merito con motivazione congrua. Tanto premesso, si deve ricordare che l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzont circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza la possibilità di verificare il significato probatorio RAGIONE_SOCIALE acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
4. Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME si articola in tre motivi.
Il primo e il secondo motivo si riferiscono al capo W, nel quale è stata contestata alla COGNOME violazione dell’art. 379 cod. pen. commessa «il 15 giugno
2011 e nei giorni immediatamente successivi». Col secondo motivo la ricorrente deduce violazione di legge per non essere stata dichiarata la prescrizione del reato di cui all’art. 379 cod. pen., intervenuta, pur tenendo conto dei periodi di sospensione, prima della pronuncia della sentenza in grado di appello. Questo motivo di ricorso è fondato e assorbe il primo atteso che l’intervenuta prescrizione avrebbe dovuto essere dichiarata dalla Corte di appello ai sensi dell’art. 129 comma 1 cod. proc. pen.
Secondo l’ipotesi accusatoria, il reato di cui al capo tt) è stato commesso «il 15 giugno 2011 e nei giorni immediatamente successivi». In mancanza di più precise indicazioni, il termine massimo di prescrizione sarebbe dunque decorso il 15 dicembre 2018, sette anni e sei mesi dopo i fatti. A questo termine devono essere aggiunti n. 315 giorni nei quali il corso della prescrizione è rimasto sospeso (n. 49 giorni dal 19 settembre al 7 novembre 2013 e n. 266 giorni dal 26 maggio 2016 al 16 febbraio 2017 per rinvio dell’udienza conseguente all’adesione dei difensori ad una astensione proclamata dall’RAGIONE_SOCIALE). Il termine di prescrizione, pertanto, è decorso il 26 ottobre 2019 e la sentenza di appello è stata pronunciata in data 8 ottobre 2021.
4.1. per gli stessi motivi è fondato il terzo motivo col quale la difesa di NOME COGNOME si duole che non sia stata dichiarata la prescrizione del reato di cui al capo uu) relativo a detenzione a fini di spaccio di gr. 198,47 di hashish e gr. 1,33 di marijuana accertata il 7 marzo 2012.
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, nel caso di specie trova applicazione l’art. 73 comma 4 d.P.R. n. 309/90 che prevede una pena detentiva pari nel massimo a sei anni di reclusione, sicché, il termine prescrizionale massimo è pari ad anni sette e mesi sei e sarebbe decorso il 7 settembre 2019. A questo termine devono essere aggiunti n. 315 giorni nei quali – come già chiarito – il corso della prescrizione è rimasto sospeso. Il termine di prescrizione, pertanto, è decorso il 10 luglio 2020 e la sentenza di appello è stata pronunciata in data 8 ottobre 2021.
5. L’inammissibilità del ricorso proposto da NOME COGNOME comporta la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., deve essere disposto a carico di COGNOME, l’onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende, somma così determinata in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di inammissibilità.
5.1. Il secondo e il terzo motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME sono fondati. Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla condanna per i reati di cui ai capi b) e g) che sono estinti per intervenuta prescrizione. NOME COGNOME è stato condannato alla pena complessiva di anni due, mesi nove di reclusione ed C 7.100,00 di multa a titolo di aumento per continuazione sulla pena di anni sette, mesi dieci di reclusione ed C 40.000,00 di multa che gli è stata inflitta con sentenza del G.i.p presso il Tribunale d Civitavecchia del 19 gennaio 2012 (definitiva il 12 ottobre 2012). L’annullamento può avvenire senza rinvio essendo stata esattamente determinata dai giudici di merito la pena inflitta per i reati che risultano estinti per prescrizione. Ed inver la pena inflitta per il reato di cui al capo b) è stata determinata in anni uno reclusione ed C 3.000,00 di multa; la pena inflitta per il reato di cui al capo h) stata determinata in mesi tre di reclusione ed C 400,00 di multa. Per effetto dell’annullamento, dunque, l’aumento per continuazione sulla pena inflitta con la sentenza del G.i.p presso il Tribunale di Civitavecchia del 19 gennaio 2012 (definitiva il 12 ottobre 2012) deve essere rideterminato nella misura di anni uno, mesi sei di reclusione ed C 3.700,00 di multa. Nel resto il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere rigettato.
5.2. Il secondo e il terzo motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME sono fondati, il primo è assorbito. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata essendo estinti per intervenuta prescrizione i reati ascritti alla COGNOME.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente ai capi b) ed h), per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione e, per l’effetto, ridetermina la pena in anni uno, mesi sei di reclusione ed euro tremilasettecento di multa a titolo di aumento per la continuazione sulla pena di cui alla sentenza del G.i.p del Tribunale di Civitavecchia del 19 gennaio 2012. Rigetta nel resto il ricorso.
Annulla senza rinvio la medesima sentenza nei confronti di COGNOME NOME per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto da COGNOME NOME e condanna il predetto ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso il 13 dicembre 2022