Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5926 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 5926 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/01/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME n. a Casoria il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 4/4/2025
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del AVV_NOTAIO;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen., NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 489 cod.pen. in quanto estinto per prescrizione e per il rigetto nel resto dato atto che nessuno è comparso per l’imputato nonostante la disposta trattazione orale
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 22/9/2023, aveva dichiarato COGNOME NOME colpevole dei delitti di cui agli artt. 648 e 489 cod.pen., accertati in Giugliano in Campania il 10/2/2017.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputata, AVV_NOTAIO, il quale ha dedotto i motivi di seguito enunziati nei termini strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173,comma 1, disp.att.cod.proc.pen.
2.1 la violazione degli artt. 157 cod.pen. e 129 cod.proc.pen. in relazione all’imputazione sub 2). Il difensore lamenta che la Corte di merito ha omesso di rilevare e dichiarare l’estinzione per maturata prescrizione del reato di cui all’art. 489 cod.pen., segnalando che, attesa l’epoca di accertamento del reato, non può trovare applicazione la disciplina introdotta dalla Legge Orlando e alla data della pronuncia d’appello risultava spirato il termine massimo di anni sette, mesi sei applicabile alla fattispecie;
2.2 la mancanza di motivazione in relazione alla richiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.
Il difensore premette di aver formulato in sede di discussione e con specifico riferimento al capo 1) richiesta di applicazione dell’art. 131 bis cod.pen., sulla quale la Corte di appello ha omesso di pronunciare, pur avendone dato atto nell’illustrazione delle conclusioni delle parti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il primo motivo è fondato e merita accoglimento. All’imputata si addebita sub 2) il reato di cui all’art. 489 cod.pen. accertato il 10/2/2017 e relativo all’uso di una falsa carta di circolazione, fattispecie assoggettata al termine massimo di prescrizione di anni sette mesi sei, prorogato di giorni 77 in ragione delle sospensioni disposte, e spirato il 27 novembre 2024, in epoca antecedente la pronuncia d’appello.
Il secondo motivo che lamenta l’omessa motivazione della sentenza impugnata circa l’applicabilità dell’art. 131bis cod.pen. in relazione al delitto di ricettazione è manifestamente infondato. Pacifica la mancata devoluzione in appello della relativa questione, la difesa ritiene che la Corte di merito avrebbe dovuto delibare l’applicabilità dell’istituto sulla base della mera sollecitazione formulata in sede di discussione in ragione della affermata rilevabilità d’ufficio della causa d’esclusione della punibilità. Sennonchè la giurisprudenza pressocché unanime riconosce la possibilità di rilevare anche in Cassazione la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto solo nell’ipotesi in cui la riforma normativa che ha introdotto l’istituto sia sopravvenuta alla sentenza d’appello, dovendosi in caso contrario osservare il principio devolutivo. Questa Corte ha al riguardo chiarito che la questione dell’applicabilità dell’art. 131bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282773 – 01;Sez. 3, n. 19207 del 16/03/2017, Celentano, Rv. 269913 – 01; in termini, Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semmah, Rv. 275782 – 01; Sez. 5, n. 57491 del 23/11/2017, Moio, Rv. 271877 – 01).
In ogni caso deve osservarsi che la censura era ab origine manifestamente infondata alla luce della motivazione rassegnata dai giudici di merito che hanno ricostruito il fatto sub 1) in termini incompatibili con la particolare tenuità dell’offesa postulata dalla difesa.
3.Alla luce delle considerazioni che precedono deve, pertanto, disporsi l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 489 cod.pen. in quanto estinto per prescrizione. La pena può essere rideterminata, a norma dell’art. 620, comma 1 lett. l), cod.proc.pen. previa eliminazione dell’aumento di mesi uno di reclusione ed euro 100 di multa inflitto a titolo di continuazione per il reato estinto (pag. 8 sentenza Trib.). In conseguenza la pena per il delitto di ricettazione resta determinata in anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro mille di multa. Le residue censure risultano, invece, inammissibili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 489 cod.pen. perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi uno di reclusione ed euro 100,00 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma il 20 gennaio 2026
Il Consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME