Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 51162 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 51162 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Vibo Valentia il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 27, 1 02/ 023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell’art. 23 dl. n. 137 del 2020 succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria del difensore AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vibo Valentia del 10 ottobre 2018 appellata dall’imputato NOME COGNOME, sull’accordo delle parti ai sensi dell’art.599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflitta a predetto in anni due di reclusione ed euro 2.400 di multa, ha confermato per il resto la sentenza impugnata ed ha dichiarato l’inammissibilità dei motivi di appello oggetto di rinuncia.
1.1. Il primo giudice, all’esito del rito abbreviato, aveva dichiarato l’imputato colpevole dei reati ascrittigli e, ritenuto più grave il reato di cui al capo C applicato l’aumento per la continuazione con gli altri reati e ‘a riduzione per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 4.000 di multa.
1.2. Le imputazioni a carico di NOME COGNOME erano le seguenti. – A) reato di cui all’art.23, comma 3, in relazione all’art.11, 1.110/75 perché occultate nel sottoscala della propria abitazione adibito a vano contatore-acqua condominiale, celate all’interno di alcune sacche di stoffa ed involucri di cellophane trasparente, deteneva illegalmente, senza licenza dell’autorità: n.1 pistola semi automatica marca Beretta con matricola abrasa calibro 21 unitamente a due caricatori ed una pallottola TARGA_VEICOLO marca S&B’; n.1 pistola semi automatica marca Beretta con matricola punzonata calibro TARGA_VEICOLO con un caricatore e n.7 colp 7,65 marca GLS (Fiocchi); in Vibo Valentia, fino al 22 gennaio 2018 – B) reato di cui agli artt.81, cpv, cod. pen., 2 e 7 1.895/67 perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, nei luoghi di cui al capo A), deteneva illegalmente n 1 revolver a colpo singolo marca Beretta calibro 4 mm con matricola 4876, non censita alla Banca dati; in Vibo Valentia, fino al 22 gennaio 2018 – C) reato di cui all’art.648 cod. pen., perché fuori dai casi di concorso nel reato, al fine di trarne profitto consapevole della loro provenienza delittuosa, acquistava o comunque riceveva da persona allo stato non identificata l’arma cli cui ai capi di irnputazione sub A) e B); commesso in luogo e data sconosciuti, accertato in Vibo Valentia il 22 gennaio 2018; – D) reato di cui all’art.697 cod. pen. perché, senza averne fatto denuncia all’Autorità competente, illegalmente deteneva nei luoghi indicati al capo A): n.5 confezioni da 50 colpi calibro 9 lunger marca GLF Fiocchi per
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complessivi n.250 colpi; n.2 confezioni da 50 colpi calibro 32 marca SW per complessivi 100 colpi; n.2 confezioni da 50 colpi calibro 45 marca TARGA_VEICOLO per complessivi 100 colpi; in Vibo Valentia fino al 22 gennaio 2018.
1.3. NOME COGNOME, come visto, aveva proposto appello chiedendo in via principale l’assoluzione e, in subordine, la rideterminazione della pena con la concessione della attenuanti generiche; alla udienza del 27 febbraio 2023 il difensore, munito di procura speciale, aveva chiesto la definizione del processo ai sensi dell’art.599-bis cod. proc. pen. , mediante l’applicazione della pena di anni due di reclusione ed euro 2.400 di multa, con rinuncia a tutti i residui motivi di appello. La pena è stata determinata nei seguenti termini: pena base anni tre di reclusione ed euro 4.000 di multa per il reato sub C), ridotta ex art.62, n.6, cod. pen. ad anni due ed euro 2.666,67, aumentata ex art.81 cod. pen. – per il reato sub A) – ad anni due e mesi sette di reclusione ed euro 3.000 di multa, aumentata per il reato sub B) – ad anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 3.300 di multa, aumentata – per il reato sub D), indicato per evidente errore materiale come quello sub C) – ad anni tre di reclusione ed euro 3.600 di multa, poi ridotta di un terzo per la scelta del rito.
Avverso la predetta sentenza l’imputato, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art.173 disp. al:t. cod. proc. pen., insistendo l’annullamento della stessa.
Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione di legge in relazione all’art.599-bis cod. proc. pen. per avere la Corte di appello di Catanzaro omesso di pronunciare declaratoria di intervenuta prescrizione dei reati per decorrenza dei termini massimi previsti dalla legge con riferimento ai capi A, B e D maturata alla data della pronuncia impugnata.
CONSIDERATO IN ‘DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Anzitutto deve ricordarsi che nei confronti della sentenza resa all’esito di concordato in appello è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l’omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata
anteriormente GLYPH alla GLYPH pronuncia GLYPH di GLYPH tale GLYPH sentenza (Sez. U – , Sentenza n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Rv. 284481 – 01).
3.Ciò posto si rileva che, nel caso di specie, non è maturata la prescrizione invocata dal ricorrente. Anzitutto i reati sub A) e B), essendo delitti e risultando commessi fino al 22 gennaio 2018 (trattandosi di detenzione di armi e munizioni, reati permanenti) non erano prescritti al 27 febbraio 2023, data della sentenza di appello impugnata in questa sede.
3.1. Parimenti non era prescritta la contravvenzione sub D), pure commessa fino al 22 gennaio 2018. Invero il termine massimo ex artt. 157 e 161 cod. pen., pari a cinque anni, che scadrebbe il giorno 22 gennaio 2023, deve essere assoggettato alla proroga stabilita dall’art. 159, commi secondo e terzo, cod. pen. nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, art. 11, comma 1, lett. b), entrata in vigore il 3 agosto 2017. Il relativo testo è stato poi a sua volta sostituito dal legge n. 3 del 2019, entrata in vigore dall’ 1 gennaio 2020.
3.2. Il testo di cui ai commi secondo e terzo dell’art. 159 cod. pen. – in vigore nel periodo dal 3 agosto 2017 sino al 31 dicembre 2019 e, quindi, riguardante i reati commessi in questo lasso temporale (fra cui quello di cui si tratta in questa sede) – prevede, fra l’altro (per quanto di interesse), che il corso della prescrizione rimane sospeso dal termine previsto dall’art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di primo grado sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo del giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.
Tale disciplina – va precisato – prevede anche che il tennbo oggetto di tale suppletiva di sospensione torni invece a computarsi se la sentenza del grado successivo ha prosciolto l’imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all’accertamento della responsabilità ovvero ne ha dichiarato la nullità: eventualità nel caso di specie non verificatesi.
Consegue che il termine di prescrizione relativo alla contravvenzione sub D), di cui si tratta, essendo restato sospeso per un anno e sei mesi (lasso massimo) dal termine di deposito della sentenza di primo grado nel 2018, non era scaduto al momento della pronuncia (egualmente condannatoria, e non di proscioglimento) della sentenza di appello.
3.3. Questa normativa di cui all’art. 159 cod. pen. essendo stata poi sostituita da normativa deteriore per la posizione dell’imputato si applic:a, come si è visto, per i reati commessi durante la sua vigenza, ma non per quelli commessi in tempo antecedente, perché essa è a sua volta più severa per l’imputato rispetto a quella precedente (che limita a cinque anni, senza queste sospensioni, il termine massimo prescrizionale).
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.MI.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2023.