Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 23351 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 23351 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: FILOCAMO COGNOME
Data Udienza: 07/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 01/01/1979
avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo una dichiarazione dAinammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza sopra indicata, la Corte d’appello di Firenze condannava, confermando la sentenza del Tribunale di Lucca, NOME COGNOME alla pena di mesi uno e giorni quindici di arrest per il reato di cui agli artt. 2 e 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per aver vi in data 23 novembre 2018 il divieto di ritorno nel Comune di Viareggio per la durata di anni du come prescritto dal provvedimento del Questore notificatogli in data 10 marzo 2017.
NOME COGNOME ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo, avverso la sentenza di condanna sopra indicata affidandosi ad un unico motivo.
Con tale motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 159, comma terzo, 161, comma secondo, cod. pen. e 420-quater cod. proc. pen. perché la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere che, essendo stato sospeso il processo per irreperibili dell’imputato, alla data della pronuncia della sentenza, ovvero al 2 luglio 2024, non foss ancora maturati i termini di prescrizione del reato.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo una dichiarazione d’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato, quindi, meritevole di una dichiarazione d’inammissibilità.
Va preliminarmente dato atto che la trattazione del ricorso, originariamente fissato pe l’udienza del 15 novembre 2024, è stata rinviata in attesa della pronuncia a Sezioni Unite su seguente quesito che è stato considerato determinante ai fini della decisione: “se la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159. commi secondo, terzo e quart cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, continui ad essere applicabi dopo l’introduzione dell’art. 2, comma 1 lett. a) della legge 27 novembre 2021, n. 134, relazione ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019”.
Pur potendosi considerare – in astratto – ammissibile il ricorso per cassazione con quale si deduce, con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturat prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. b), c proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266819), come evidenziato nella requisitoria scritta del Procuratore generale, secondo l’informazione provvisoria n. 19/202 all’esito dell’udienza del 12 dicembre 2024 le Sezioni Unite hanno stabilito che «per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina di cui alla legge n. 10
del 2017. Per i reati commessi a partire dal 1 gennaio 2020 trova applicazione la disciplina di alla legge n. 134 del 2021». Nella specie, alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite ora citata, la quale ha sancito l’applicabilità delle disposizioni della legge n. 103 del 2017 (cd. r “Orlando”) per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, tra cui rientra quell commesso dal ricorrente il 23 novembre 2018, si applica la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen., nel t introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, anche dopo l’introduzione dell’art. 2, comma 1 lett. a), della legge 27 novembre 2021, n. 134, il reato non poteva ritenersi prescritto alla della pronuncia di secondo grado ovvero alla data del 02 luglio 2024, tenuto conto che “in caso di sospensione del processo nei confronti di imputato irreperibile ai sensi dell’art. 420-qu cod. proc. pen., il termine di prescrizione del reato si proroga, stante il richiamo dell’ar ultimo comma, cod. pen., all’art. 161, secondo comma, cod. pen., solo in ragione di un ulterior quarto – o della diversa frazione prevista dal medesimo art. 161, secondo comma – calcolato sul termine ordinario e non su quello massimo” (Sez. 3, n. 9943 del 17/11/2020, dep. 2021, Rv. 280921).
Peraltro, poiché il reato del quale si tratta risulta commesso in data 23 novembre 2018, il termine di prescrizione di cinque anni, risultante dal combinato disposto degli art. 157, p comma, e 161, secondo comma, cod. pen. e destinato a scadere in data 23 novembre 2023, deve – a tacere della rilevanza delle cause di sospensione previste dall’art. 159, commi secondo terzo e quarto cod. pen. come modulati dalla cit. I. 103 del 2017 – essere aumentato del period di sospensione dovuto all’irreperibilità dell’imputato (il processo è stato sospeso ai sensi del 420 quater cod. proc. pen., come ricorda la sentenza impugnata). Lo stesso ricorrente invoca l’applicabilità dei principi affermati da Sez. 3, n. 9943 del 17/11/2020, dep. 2021, Pg, 280921 – 01 (In caso di sospensione del processo nei confronti di imputato irreperibile ai sen dell’art. 420-quater cod. proc. pen., il termine di prescrizione del reato si proroga, stante richiamo dell’art. 159, ultimo comma, cod. pen., all’art. 161, secondo comma, cod. pen., solo i ragione di un ulteriore (enfasi del redattore) quarto – o della diversa frazione prevista da medesimo art. 161, secondo comma – calcolato sul termine ordinario e non su quello massimo), dai quali discende che ai cinque anni va aggiunto un ulteriore quarto, poiché il riferiment termine ordinario nel precedente citato di questa Corte segna la base per il calcolo della quo massima da aggiungere e non il primo addendo, che, invece, è rappresentato dal termine di prescrizione rilevante secondo i casi (e nel nostro, si tratta, appunto, del termine massimo).
Ne discende che, alla data del 2 luglio 2024, data della sentenza d’appello, il termi massimo di prescrizione, inclusivo della sospensione della quale s’è detto e senza considerare le ulteriori sospensioni previste dai ricordati commi secondo, terzo e quarto dell’art. 157, cod. – a questo punto di sei anni -, decorrente dal 23 novembre 2018, non era decorso.
La manifesta infondatezza del ricorso rende peraltro irrilevante l’eventuale – e, in rea non verificatosi – spirare successivo del termine di prescrizione (ex multis, v. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266818 – 01, in motivazione).
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4. Per le considerazioni appena espresse, il ricorso risulta essere manifestamente infondato per cui va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 7 marzo 2025
e estensore GLYPH
Il Presidente