Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40309 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40309 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
Il Procuratore Generale chiede che si dichiari inammissibile il ricorso.
La difesa di parte civile si associa alle richieste del Procuratore Generale e deposita conclusioni scritte e nota spese.
Motivi della decisione
COGNOME NOME COGNOME ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano che il 9 giugno 2022 ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione con riguardo al reato a lui ascritto di truffa continuata aggravata, con condanna dell’imputato al risarcimento del danno a favore della costituita parte civile.
Deduce il ricorrente vizio della motivazione sostenendo che dal testo della sentenza traspare la violazione del principio dell’aldilà di ogni ragionevole dubbio. Contesta in particolare la valutazione delle prove operata dai giudici di merito sostenendo che sono incorsi in un travisamento per inosservanza e illogica valutazione dei canoni normativi in materia di prova indiziaria.
Lamenta anche che la corte territoriale non si è confrontata con gli spunti difensivi violando così l’obbligo motivazionale che grava sul giudice in ogni fase stato e grado del procedimento.
Il ricorso è inammissibile giacché l’orientamento assolutamente prevalente di questa Corte, che questo collegio condivide, è nel senso che in Cassazione non è consentito il controllo della motivazione della sentenza impugnata allorché sussista una causa estintiva del reato. Infatti, ritenere rilevabili in sede di legittimità i v di motivazione della sentenza, in presenza di una causa di estinzione del reato, avrebbe come conseguenza che il rinvio determinerebbe comunque per il giudice l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva. (Cass. N. 7718 del 1996 Rv. 205548, N. 10998 del 2001 Rv. 218653, N. 15125 del 2003 Rv. 225635, N. 48524 del 2003 Rv. 228503, N. 4177 del 2004 Rv. 227098, N. 24327 del 2004 Rv. 228973, N. 4233 del 2009Rv. 242959, N. 14450 del 2009 Rv. 244001; SSUU n. 35490 del 2009).
Deve però ricordarsi che, a norma dell’art. 578 cod. proc. pen., quando vi è stata condanna in primo grado anche agli effetti civili, il Giudice dell’impugnazione, pur in presenza di prescrizione del reato, deve conoscere appieno la res iudicanda – ancorché al solo fine di vagliare il diritto al risarcimento del danno della parte civile – anche valutando l’eventuale contraddittorietà o insufficienza della prova rilevante ai sensi dell’art. 530, comma 2 e non solo l’evidenza di cause di proscioglimento di cui all’art. 129, comma 2, cod proc. pen. (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244273 – 01; Sez. 5, n. 3869 del 07/10/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262175 – 01).
Nel caso in esame le doglianze sono diverse da quelle consentite perché non sono volte ad evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e illogicità percepibili ictu ocu/i della sentenza impugnata, bensì mirano a sollecitare un
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improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali.
I giudici d’appello hanno dato conto dell’attendibilità delle dichiarazioni dei testi COGNOME e COGNOME sottolineando come dette dichiarazioni trovino riscontro reciproco e coincidono con quanto riferito dalla parte civile.
Di contro la negazione dei fatti da parte dell’imputato è smentita oltre che dalle dichiarazioni dei testimoni anche dalla documentazione versata in atti attestante i pagamenti effettuati tramite le carte Loyalty.
Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile ma Dimmi NOME COGNOME che liquida in complessivi euro 3686,00 oltre accessori di legge
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile COGNOME NOME che liquida in complessivi euro 3686,00 oltre accessori di legge
Roma 03/05/2023
Il Consigliere estensore
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NOME COGNOME
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