Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 49802 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 49802 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a BAGNOLO DEL SALENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME;
letta la memoria della Procuratrice generale, NOME COGNOME, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso straordinario;
letta la memoria di replica trasmessa digitalrnente dalla difesa del COGNOME, AVV_NOTAIO del foro di FOGGIA.
TRATTAZIONE SCRITTA
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 37249 del 6/6/2022 la Sezione Quinta penale di questa Corte ha rigettato il ricorso di NOME COGNOME, imputato per vari reati fallimentari, contestati come commessi in Ascoli Piceno il 27 ottobre 2009 (data della sentenza di fallimento della RAGIONE_SOCIALE).
Avverso tale sentenza, il difensore di NOME COGNOME ha esperito ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen., deducendo che ricorre un errore di fatto in punto di ricognizione dei presupposti fattuali per la determinazione del termine di prescrizione dei reati, che si assumono in gran parte prescritti il giorno 27 ottobre 2021, come riporta la sentenza n. 110 /2021 della Corte di appello di Ancona del 21/01/2021.
Il Procuratore generale ha depositato una memoria in cui rileva che il ricorso straordinario si è limitato a richiamare il calcolo indicato a pag. 3 della sentenza della Corte di appello di Ancona, senza avvedersi della circostanza per cui l’accertamento del decorso del termine di prescrizione non costituisce frutto del mero computo aritmetico del relativo termine sul calendario, ma implica la risoluzione di plurime questioni di fatto e di diritto, la cui definizione deve presentarsi di chiara evidenza per configurare l’errore di percezione denunciato con il rimedio straordinario. Ha quindi chiesto la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione.
Con memoria di replica trasmessa digitalmente il 22/6/2023, la difesa del COGNOME ha illustrato la sequela procedimentale nei seguenti termini: “sentenza n. 110/2021 emessa dalla Corte di Appello di Ancona in data 21 gennaio 2021; ricorso per Cassazione depositato il 03 giugno 2021; prescrizione dei summenzionati reati maturata il 27 ottobre 2021; udienza del 06 giugno 2022 dinanzi alla Corte Suprema e susseguente sentenza n. 37249/2022 testé impugnata”. Pertanto, si ritiene evidente che l’accertamento della prescrizione non è frutto del mero computo aritmetico del relativo termine sul calendario, sicché l’impugnazione del ricorrente è conforme ai principi ed è specifica. Da ciò consegue la necessità di applicare l’art. 129, comma 1, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
La doglianza ha richiesto l’esame dell’incarto processuale, necessario al fine di verificare l’esistenza di eventuali sospensioni del corso della prescrizione.
Da tale esame è emerso che nell’udienza del 23 giugno 2020 la Corte di appello di Ancona aveva accolto un’istanza di rinvio per legittimo impedimento riguardante il coimputato NOME COGNOME, così determinando una sospensione della causa estintiva per il tempo sufficiente a scongiurare il verificarsi della prescrizione, unitamente alla sospensione per la speciale disciplina determinata dall’emergenza sanitaria da Covid-19, applicabile al caso di specie in relazione al periodo di arrivo del fascicolo in questa Corte di cassazione.
Invero, il termine di prescrizione dei contestati reati sub A, B, C, D, E, F, G, H, originariamente calcolato al netto delle sospensioni e fissato al 27/4/2022 (trattandosi di imputazioni per bancarotta fraudolenta), va incrementato almeno di sessanta giorni per impedimento del coimputato, elemento che determina la sospensione del corso della causa estintiva per entrambi gli imputati: invero, «La sospensione del corso della prescrizione si estende a tutti i coimputati del medesimo processo allorché costoro, ove non abbiano dato causa essi stessi al differimento, non si siano opposti al rinvio del dibattimento ovvero non abbiano sollecitato (se praticabile) l’eventuale separazione degli atti a ciascuno di essi riferibili» (Sez. 4, n. 50303 del 20/07/2018, M., Rv. 274000; Sez. F, n. 49132 del 26/07/2013, COGNOME e altri, Rv. 257649; Sez. 4, n. 40309 del 04/10/2007, Impero, Rv. 237783). A seguito di tali calcoli, deve fondatamente escludersi che alla data del 6 giugno 2022, in cui è stata emessa l’impugnata sentenza, fosse già maturato il termine di prescrizione.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., non risultando profili di esenzione da responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ° ammende.
Così deciso il giorno 4 luglio 2023