Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 21582 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 4 Num. 21582 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/05/2025
QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da
SALVATORE DOVERE
– Presidente –
Sent. n. sez. 494/2025
NOME COGNOME
UP – 08/05/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 7373/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
COGNOME Domenico MassimoCOGNOME nato a Salerno il 27/03/1969
avverso la sentenza del 02/05/2024 della Corte di appello di Napoli; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso per lÕannullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al reato di corruzione, perchŽ estinto per prescrizione, con la rideterminazione della pena per i restanti reati in anni 2, mesi 7 e giorni 20 di reclusione, e il rigetto del ricorso nel resto;
Con sentenza del 2 maggio 2024 Ð decidendo quale giudice di rinvio a seguito della sentenza della Corte di cassazione n. 41590 del 21 aprile 2017 (che aveva annullato la sentenza del 6 giugno 2016) – la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del 19 febbraio 2015 del Giudice dellÕudienza preliminare del Tribunale di Salerno con cui, in esito al giudizio abbreviato, NOME COGNOME è stato condannato alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione.
1.1. Più in particolare, e per quanto di interesse, lÕimputato è stato ritenuto responsabile del reato associativo di cui all’art. 291d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (capo A), di diversi reati di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (capi B, C, D, E, G, I, J, K, L, M, N) e del reato di cui agli artt. 319 e 321 cod. pen. (capo A del procedimento riunito).
Il giudice del rinvio, inoltre, ha ritenuto di non concedere al COGNOME Domenico le circostanze attenuanti generiche, diversamente da quanto deciso dalla Corte salernitana con la sentenza del 6 giugno 2016, poi annullata dalla Corte di cassazione, ma su diversi profili.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione della legge processuale in quanto il giudice del rinvio non avrebbe potuto negare le attenuanti generiche, in precedenza riconosciute; in tal modo, ha irrogato una pena di entitˆ superiore a quella stabilita dalla Corte di appello di Salerno, in violazione del divieto di
.
2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione della legge penale, per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione, in data anteriore a quella della decisione in sede di rinvio.
Prescrizione maturata in considerazione del fatto che la recidiva, contestata nel solo processo principale ai sensi dellÕart. 99, comma 4, cod. pen., è stata poi implicitamente esclusa dai giudici di merito.
Pertanto, anche tenuto conto dei periodi di sospensione, il termine di anni 7 e mesi 6 è interamente decorso in relazione al reato di cui agli artt. 319 e 321 cod. pen. (capo A – riunito), nonchŽ per tutte le fattispecie di cui allÕart. 291d.P.R. n. 43 del 1973.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.
Il ricorso, nei limiti e per le ragioni che si vanno esponendo, è fondato.
1.1. Il primo motivo è fondato.
Con sentenza del 6 giugno 2016 la Corte di appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza del 19 febbraio 2015 del Giudice dellÕudienza preliminare del Tribunale di Salerno, aveva riconosciuto al ricorrente le circostanze attenuanti generiche, cos’ riducendo la pena nella misura di anni 2 e mesi 8 di reclusione.
La Corte di appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio, ha invece confermato la sentenza di primo grado, con cui NOME COGNOME è stato condannato alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel caso in cui il giudice di appello, giudicando in sede di rinvio, ometta di considerare, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, le circostanze attenuanti generiche, giˆ riconosciute all’imputato e non incise dalla sentenza di annullamento, la sentenza impugnata deve essere annullata (Sez. 4, n. 46153 del 24/11/2021, Bianco, Rv. 282411 Ð 01; Sez. 6, n. 52186 del 27/10/2017, Putzu, Rv. 271562 Ð 01).
Nella specie, quindi, la Corte territoriale ha illegittimamente operato una rispetto al punto delle circostanze attenuanti generiche, non investito dal precedente annullamento.
1.2. Il secondo motivo, con cui si lamenta lÕestinzione per prescrizione dei reati, in ipotesi maturata prima della sentenza di rinvio, è fondato solo in parte.
Va preliminarmente osservato che nel calcolo del termine di prescrizione non pu˜ tenersi conto della recidiva, sulla cui sussistenza i giudici di merito non hanno effettuato alcuna valutazione: come affermato da questa Corte, nella sua più autorevole composizione, la valorizzazione da parte del giudice dei precedenti penali dell’imputato ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidiva contestata, in assenza di aumento della pena a tale titolo o di confluenza della stessa nel giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee, attesa la diversitˆ dei giudizi riguardanti i due istituti, sicchŽ di essa non pu˜ tenersi conto ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato (Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275319 Ð 01).
Nella specie, infatti, nella sentenza del Tribunale i precedenti penali del ricorrente vengono valutati al diverso fine di disattendere la richiesta di concessione delle attenuanti generiche (p. 60 sentenza); inoltre, nella determinazione della risposta sanzionatoria non è applicato, ai sensi dellÕart. 99 cod. pen., alcun aumento di pena.
Ci˜ posto, il reato di cui agli artt. 319 e 321 cod. pen. è consumato alla data del 8 aprile 2012; avuto riguardo alla pena massima edittale vigente al tempo (anni 5 di reclusione), il termine di prescrizione è quindi pari ad anni 6 e, a seguito di atto interruttivo, ad anni 7 e mesi 6.
Tale termine, incrementato dei periodi di sospensione (dal 7 aprile 2016 al 6 giugno 2016), è interamente decorso alla data del 7 dicembre 2019, dunque prima della sentenza oggi impugnata.
Rilievo possibile, quello della prescrizione, poichŽ la sentenza di annullamento con rinvio ha riguardato anche lÕaffermazione di responsabilitˆ per il reato di cui agli artt. 319 e 321 cod. pen. (pp. 2 e 5 sentenza rescindente).
Invero, secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, solo nel caso in cui venga rimessa al giudice di rinvio esclusivamente la questione relativa alla determinazione della pena, il giudicato (progressivo) formatosi sull’accertamento del reato e della responsabilitˆ dell’imputato, con la definitivitˆ della decisione su tali punti, impedisce l’applicazione di cause estintive sopravvenute all’annullamento parziale (Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinˆ, Rv. 207640 Ð 01; Sez. 5, n. 51098 del 19/09/2019, M., Rv. 278050 Ð 01).
Quanto, invece, ai reati di cui al d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, il Collegio osserva che la prescrizione non è certo maturata per la fattispecie associativa di cui allÕart. 291(ora trasfusa nellÕart. 86 del d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141), in quanto lÕart. 157, comma 6, cod. pen. prevede il raddoppio dei termini, nonchŽ lÕinapplicabilitˆ del limite di cui allÕart. 161, comma 2, cod. pen..
Per quanto riguarda, infine, le ipotesi di cui allÕart. 291(ora trasfuso nellÕart. 84 del d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141), il punto relativo allÕaffermazione di responsabilitˆ non fu devoluto con lÕatto di appello, e non interess˜ lÕannullamento disposto da questa Corte; pertanto, il passaggio in giudicato della sentenza sul punto ha impedito lÕulteriore decorso dei termini di prescrizione.
NŽ appare possibile ritenere che i capi non annullati (i reati art. 291-) siano in connessione essenziale con quelli per cui vi è stato annullamento (il reato associativo), come invece si afferma in ricorso (p. 4): la “connessione essenziale” di cui all’art. 624, comma 1, cod. proc. pen., non si individua nel vincolo di connessione tra reati art. 12 cod. proc. pen., ma va intesa come necessaria interdipendenza logico-giuridica tra le parti delle decisioni, nel senso che l’annullamento di una di esse provochi inevitabilmente il riesame di altra parte della sentenza, seppur non annullata (Sez. U, n. 4460 del 19/1/1994, COGNOME, Rv. 196886 Ð 01; Sez. U, n. 673 del 23/11/1990, dep. 1991, COGNOME, Rv. 186165 – 01; Sez. 6, n. 11141 del 01/02/2023, Major, Rv. 284468 Ð 01).
La sentenza deve quindi essere annullata senza rinvio, limitatamente al reato di cui agli artt. 319 e 321 cod. pen., perchŽ estinto per prescrizione.
La sentenza deve inoltre essere annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, per la rideterminazione della pena, dovendosi procedere a quantificare lÕaumento art. 81 cod. pen. per i restanti titoli di reato.
Rideterminazione cui non pu˜ procedere questa Corte ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., in considerazione del fatto che lÕaumento è stato originariamente quantificato in mesi 12 per reati tra loro non omogenei, senza alcuna ulteriore indicazione.
Il ricorso, nel resto, deve essere dichiarato inammissibile.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui agli artt. 319 e 321 c.p. (capo A proc. n. r.g.n.r. 2458/14) perchŽ il reato è estinto per prescrizione. Annulla la medesima sentenza limitatamente alla determinazione della pena con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto. Dichiara il ricorso inammissibile nel resto.
Cos’ deciso in Roma, 8 maggio 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME