Prescrizione del reato: quando il tempo estingue la pena
La prescrizione del reato rappresenta un limite temporale invalicabile per l’esercizio della pretesa punitiva dello Stato, garantendo la certezza del diritto e il diritto dell’imputato a un processo di durata ragionevole. In una recente pronuncia, la Corte di Cassazione ha analizzato il rapporto tra le nuove norme sulla particolare tenuità del fatto e il decorso dei termini prescrizionali.
Il caso e lo scenario giuridico
Un cittadino era stato condannato nei gradi di merito per aver reso false dichiarazioni sulla propria identità a un pubblico ufficiale. Il fatto, risalente al 2015, era stato oggetto di ricorso in Cassazione poiché la difesa lamentava la mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p., recentemente modificato dal D.lgs. 150/2022 (Riforma Cartabia). Tale riforma ha ampliato i margini per il riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto, introducendo una disciplina più favorevole che opera retroattivamente.
La decisione della Suprema Corte
Gli Ermellini hanno ritenuto che il ricorso non fosse inammissibile. La doglianza relativa alla violazione di legge sulla causa di non punibilità era fondata, poiché i precedenti penali dell’imputato non erano specifici e il reato non presentava caratteri di gravità tali da escludere a priori l’esimente. Tuttavia, l’analisi si è dovuta fermare davanti a un dato oggettivo: il tempo trascorso dal momento del fatto.
L’impatto della prescrizione del reato nel processo penale
Nel caso di specie, il reato era stato commesso nel maggio 2015. Calcolando il termine massimo di prescrizione, comprensivo delle interruzioni e delle sospensioni processuali documentate, il termine ultimo è scaduto nell’aprile 2023. Poiché il ricorso era ammissibile, la Corte ha avuto l’obbligo di rilevare d’ufficio l’estinzione del reato.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla prevalenza della causa estintiva del reato rispetto a ogni altra valutazione di merito, qualora il ricorso non sia manifestamente infondato. I giudici hanno chiarito che la modifica del regime di applicabilità dell’art. 131-bis c.p. impone una valutazione retroattiva della condotta. Tuttavia, essendo maturata la prescrizione del reato prima che la sentenza divenisse irrevocabile, il giudice di legittimità non può far altro che prenderne atto, prevalendo l’estinzione del reato su una eventuale pronuncia di proscioglimento per particolare tenuità.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio. Questo provvedimento sottolinea come la prescrizione del reato operi come una ghigliottina processuale che, in presenza di un ricorso valido, impedisce la conferma della condanna. Per i cittadini e i professionisti, questo caso conferma l’importanza di monitorare costantemente il decorso dei termini e l’evoluzione normativa, specialmente quando riforme sostanziali come la Cartabia intervengono su processi ancora pendenti.
Cosa succede se il reato cade in prescrizione durante il ricorso in Cassazione?
Se il ricorso non è inammissibile, la Corte deve dichiarare l’estinzione del reato e annullare la condanna precedente senza rinvio.
La riforma sulla particolare tenuità del fatto si applica ai processi in corso?
Sì, le modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia hanno efficacia retroattiva se risultano più favorevoli all’imputato rispetto alla disciplina precedente.
Come si calcola il termine massimo di prescrizione?
Si somma il termine base stabilito dalla legge per quel reato agli eventuali aumenti per atti interruttivi, sottraendo i periodi di sospensione del processo.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50350 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 7 Num. 50350 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FIRENZE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del 22 marzo 2018 pronunciata dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pistoia che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri e, escluso l’aumento di pena per la recidiva contestata, l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
il ricorso dell’imputato, che si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, non è manifestamente infondato, atteso che la modifica del regime di applicabilità dell’esimente di cui all’art. 131-bis cod. pen., intervenuta con l’entrata in vigore del d.lgs. 150/2022, opera retroattivamente e, nel caso di specie, i precedenti penali non sono specifici né si indica il reato come grave;
che va rilevata l’intervenuta prescrizione del reato, atteso che il reato è stato commesso in data 8 maggio 2015 ed il termine massimo di prescrizione è scaduto il 18 aprile 2023, anche considerando la sospensione del termine dal 23 maggio 2017 al 31 ottobre 2017;
che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il resto estinto per prescrizione;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 22/11/2023.