Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9468 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9468 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/03/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 21/05/2025 del TRIBUNALE di Napoli dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si eccepisce la violazione di violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale dichiarato di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, anzichØ emettere pronuncia assolutoria, non risulta formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede;
che , infatti, a fronte delle considerazioni dei giudici di merito in ordine alla insussistenza dei presupposti per procedersi ad una piø favorevole pronuncia di proscioglimento nel merito, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., il ricorrente – in un procedimento in cui non c’Ł stata costituzione di parte civile – non ha indicato specifici ed evidenti elementi idonei a contrastare tale conclusione;
che , a tal proposito, deve ribadirsi il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’imputato che, senza aver rinunciato alla prescrizione, proponga ricorso per cassazione avverso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, Ł tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua e la configurabilità dell’elemento soggettivo del reato, affinchØ possa immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ponendosi così rimedio all’errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice della sentenza impugnata (Sez. 4, n. 8135 del 31/01/2019, Pintilie, Rv. 275219-01);
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
Ord. n. sez. 3584/2026
CC – 03/03/2026
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 03/03/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME