Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41703 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41703 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, nata a Venezia il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a Venezia il DATA_NASCITA; avverso la sentenza del 27/1/2021 della Corte di Appello di Trieste; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte trasmesse dal pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. il 6 giugno u.s. dal difensore degli imputati, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’annullamento della sentenza impugnata, senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Trieste, con la sentenza impugnata, ha confermato la decisione di primo grado, che aveva riconosciuto la responsabilità degli imputati per il reato contravvenzionale contestato (possesso nella autovettura di un cospicuo numero di chiavi per serrature, art. 707 cod. pen.) e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia rigettando anche la richiesta delle circostanze attenuanti generiche.
1.1. Deduce il difensore a sostegno della impugnazione i seguenti argomenti, in appresso sintetizzati secondo quanto prescrive l’art 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:
violazione e falsa applicazione della legge penale e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.) per la errata interpretazione offerta alla norma incriminatrice, essendo la P. NOME stata in passato condannata per un solo delitto, non ricorrerebbero pertanto i presupposti per riconoscere il fatto tipico descritto dall’art. 707 cod. pen. (… condannato per delitti …); per entrambi ricorrerebbero inoltre i presupposti per riconoscere la particolare tenuità del fatto (art. 131 bis. cod. pen.) per la stessa descrizione della condotta e la non abitualità di condotte devianti consimili;
vizi esiziali di motivazione in ordine alla ravvisata prova della responsabilità per i fatti contestati;
violazione e falsa applicazione della legge penale, in ordine alla dosimetria della pena ed al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Il primo motivo (seconda parte, art. 131 bis cod. pen.) di ricorso è fondato, resta assorbito il terzo, essendosi il reato prescritto il 14 agosto 2022. Il secondo è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo.
2.1. La Corte di appello correttamente riteneva, ai fini della corrispondenza della fattispecie al tipo, che anche una sola pregressa condanna potesse integrare il presupposto di pericolo atto ad integrare la fattispecie (Sez. U., n. 13681 del 25/2/2016, Rv. 266591). Il motivo è dunque manifestamente infondato.
2.2. Del pari per il secondo motivo, avendo la Corte, conformemente al primo giudice, correttamente argomentato in ordine al riconoscimento della responsabilità per il fatto-reato contestato. Il motivo, teso alla rivalutazione delle evidenze assunte nel corso del giudizio non può essere validamente proposto innanzi alla Corte di legittimità.
2.3. Tuttavia, la Corte di merito motivava il rigetto del richiesto riconoscimento della causa di non punibilità, per la particolare tenuità dell’offesa, giacché l’art. 131 bis cod. pen., in ragione della abitualità della condotta, senza punto tener conto della unicità del precedente penale che grava la biografia criminale della P.
NOME e della data assai remota dei precedenti penali del P. NOME, così tradendo una valutazione del concetto di abitualità estraneo alla ermeneusi offerta dalla Corte di legittimità (Sez. U., n. 18891 del 27/01/2022, Rv. 283064 – 01), che offre della abitualità nella plurale commissione di reati della stessa indole una valutazione che tenga conto di diversi fattori, da quello ponderale a quello cronologico. Il motivo di ricorso che tali aspetti ha censurato, valorizzando la vita anteatta e la particolare tenuità dell’offesa non appare dunque inammissibile.
2.4. Non ricorrendo ipotesi di inammissibilità del ricorso, la decisione di merito sull’accertamento del fatto e l’attribuzione della penale responsabilità non cristallizza i suoi effetti alla data di emissione della sentenza di appello (27.1.2021). Il decorso del tempo successivo a tale evento può essere quindi efficacemente computato ai fini del calcolo del termine complessivo della prescrizione (Sez. U. n. 21 del 22/10/2000, Rv. 217266; più recentemente, Sez. 6, n. 58095, del 30/11/2017, Tornei, Rv. 271965, in motivazione).
In assenza di cause che possano aver determinato sospensione del corso della prescrizione, deve quindi dichiararsi la estinzione del reato contravvenzionale commesso il 14 agosto 2017, per la prescrizione intervenuta il 14 agosto 2022.
Né dagli atti sgorga, in relazione alla detta contravvenzione, quella evidenza di cause di proscioglimento nel merito che legittimano la decisione indicata al secondo comma dell’art. 129 cod. proc. pen.
Stante la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Il terzo motivo di ricorso resta assorbito dalla natura rescissoria della decisione. 5. La natura non particolarmente complessa della questione e l’applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della
decisione in forma semplificata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 giugno 2023.