Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 42229 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 42229 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CALANNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME
PRATOLA
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento con rinvio.
udito il difensore
AVV_NOTAIO chiede l’annullamento della sentenza senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza del 30 novembre 2022 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Ivrea il 28 febbraio 2018, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME, in relazione al reato di cui all’art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, relativo all’anno di impost 2010, perché estinto per prescrizione, e ha rideterminato la pena inflitta per il reato ex art. 5 relativo all’anno di imposta 2011 in un anno di reclusione.
La Corte territoriale ha revocato la revoca della sospensione condizionale della pena, già disposta con la sentenza del Tribunale di Torino in data 3 giugno 2014.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato.
2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen.
La sentenza di primo grado sarebbe affetta da nullità assoluta e insanabile, in quanto pronunciata senza l’assistenza del difensore di fiducia, benché nominato con atto di elezione di domicilio in data 22 maggio 2015. Gli atti di nomina del difensore di fiducia ed elezione di domicilio, prodotti all’udienza di appello del 18 marzo 2022, sarebbero riferibili anche al procedimento penale de quo, come risulterebbe dalla nota della Guardia di Finanza del 1 aprile 2022 e dalla copertina del fascicolo del Pubblico ministero.
La regressione del procedimento, per effetto della nullità in questione, però, nel caso in esame, sarebbe preclusa a causa del decorso del termine di prescrizione del reato in data 31 dicembre 2022.
2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione del divieto di ne bis in idem; l’imputato sarebbe stato condannato per il reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, relativo all’anno di imposta 2011, nonostante fosse già intervenuta la sentenza irrevocabile del Tribunale di Ivrea del 21 maggio 2019, che lo aveva dichiarato non punibile, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., per lo stesso fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi, per come formulati, non sono inammissibili, contenendo l’indicazione dei capi e dei punti della sentenza impugnata, dei motivi, con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che li sorreggono, particolare tenuto conto del deposito da parte del difensore, all’udienza del 18 marzo 2022, della sentenza del Tribunale di Ivrea del 21 maggio 2019, divenuta irrevocabile, con cui l’imputato è stato dichiarato non punibile, ai sensi dell’art
131-bis cod. pen., in relazione al reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 200 contestato per non aver presentato la dichiarazione annuale per l’anno di imposta 2011, «con conseguente Iva evasa pari a euro 54.754,00» (così il capo di imputazione su cui si è pronunciato il Tribunale di Ivrea nella sentenza citata).
Come rilevato dal ricorrente, i reati contestati, commessi il 30 dicembre 2012, si sono estinti per prescrizione, nelle more del giudizio di legittimità, il 31 dicembre 2022.
La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per decorso della prescrizione, non emergendo, dagli atti del giudizio in modo assolutamente non contestabile, come richiesto da Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244274-01, circostanze idonee per pronunciare la sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Va ricordato che quando si dichiara l’estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza (cfr. in tal senso Sez. U., n. del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269810).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.
Così deciso il 13/09/2023.