Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41115 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 7 Num. 41115 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MONTEPULCIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza emessa 11 12 dicembre 2022, la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Pistoia aveva condanNOME COGNOME NOME per il reato di cui all’art. 496 cod. pen.
Avverso la sentenza di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante il proprio difensore di fiducia, deducendo, con il primo motivo, la nullità della notificazione all’imputato del decreto di citazione per i giudizio di appello e, con il secondo e il terzo motivo, il difetto di motivazione i ordine al giudizio di responsabilità.
Deve essere evidenziato che il reato si è estinto dopo la sentenza di appello. Invero, il termine massimo di prescrizione, iniziato a decorrere l’8 luglio 2015, risulta decorso il 1’8 gennaio 2023, dopo la sentenza di appello, che è stata pronunciata il 12 dicembre 2022.
Appare, pertanto, determinante verificare la valida istaurazione del rapporto processuale, atteso che l’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266).
Secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, la proposizione di un ricorso inammissibile non consente la costituzione di valido rapporto processuale e l’avvio della corrispondente fase processuale, determinando la formazione del giudicato sostanziale, con la conseguenza che il giudice dell’impugnazione, in quanto non investito del potere di cognizione e decisione sul merito del processo, non può rilevare eventuali cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, 12602 del 17/12/2015, COGNOME, Rv. 266818; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, COGNOME, Rv. 231164; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266; Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli, Rv. 213981; Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, COGNOME, Rv. 199903).
Ebbene, il primo motivo di ricorso non appare manifestamente infondato.
La Corte di appello di Firenze, invero, aveva disposto (con provvedimento del 27 settembre 2022) la citazione dell’imputato per il giudizio di appello, per l’udienza del 12 dicembre 2022, indicando, quale domicilio eletto dal destinatario, INDIRIZZO in Pistoia. Dalla relata di notifica in atti, però, risulta c l’ufficiale giudiziario ha tentato di notificare l’atto in INDIRIZZO in Pist appurata l’irreperibilità del destinatario, in applicazione dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., ha notificato l’atto presso il difensore di fiducia.
Ne segue che, in difetto dell’evidenza di cause di non punibilità riconducibili all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per sopravvenuta estinzione del reato.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso, il 27 settembre 2023.