Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 48770 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 48770 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME TORREMAGGIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, persona del Sostituto Procuratore NOME
COGNOME
che ha conci GLYPH chiedendo
udito il difensore
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 9/3/2023, la Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la pronuncia di condanna emessa a carico di COGNOME NOME per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis cod. strada, fatto commesso il 28/2/2018.
Avverso la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di ricorso.
Violazione dell’art. 157 cod. pen. per non avere la Corte di appello dichiarato la estinzione del reato per intervenuta prescrizione maturata prima della pronuncia di secondo grado.
II) Nullità della sentenza per omesso avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia prima dell’accertamento con alcoltest in violazione .dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
La difesa ha depositato memoria nella quale si è associato alle conclusioni del P.G.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi proposti.
Il termine massimo di prescrizione della contravvenzione di cui è stato ritenuto responsabile l’imputato è pari ad anni 5.
Il reato per cui si procede è stato commesso il 28/2/2018, dopo l’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103 (c.d. legge Orlando), applicabile ai fatti commessi a decorrere dal 3 agosto 2017 Tale legge aveva modificato il previgente art. 159, comma 2, cod. proc. pen, e introdotto la sospensione del corso della prescrizione: a) dal termine previsto dall’art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di primo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi; b) dal termine previsto dall’art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi. L’art. 159, comma 2, cod. proc. pen., così come introdotto dalla legge su indicata, era stato riformulato dall’art. 1, comma 1, lett. e) n. 1 della legge 9 gennaio 2019 n. 3 (c.d. legge Bonafede), che aveva introdotto, a decorrere dal 1 gennaio 2020, la previsione per cui il corso della prescrizione rimane sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado, o dal decreto di condanna, fino alla data di esecutività
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della sentenza che definisce il giudizio o della irrevocabilità del decreto di condanna. L’art. 159, comma 2, cod. peri, è stato, infine, definitivamente abrogato dall’art. 2, comma 1, lett. a) della legge 27 settembre 2021 n. 134, che ha contestualmente introdotto l’art. 161 bis cod. pen., a norma del quale il corso della prescrizione cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado. La stessa legge ha introdotto, solo per i reati commessi a far data dall’ 1 gennaio 2020 (ai sensi dell’art.2 comma 3), all’art. 344 bis cod. proc. pen., l’improcedibilità dell’azione penale in caso di mancata definizione del giudizio di appello e di cassazione entro il termine, rispettivamente, di due anni e di un anno, decorrenti dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall’art. 544 cod. proc. pen. eventualmente prorogai:o ai sensi dell’art. 154 disp. att. cod. proc. pen., termini prorogabili con ordinanza nei casi previsti dall’art. 344 bis, comma 4, cod. proc. pen.
Con riferimento alla diversa disciplina della prescrizione dettata dalla cd. legge Orlando e dalla c.d. legge Bonafede il fenomeno della successione delle leggi penali nel tempo non è regolamentato dall’art. 2 cod. pen., posto che le leggi che si sono succedute contengono la previsione della loro applicabilità ai reati commessi a decorrere da una certa data. Con riferimeni:o alla applicabilità dell’istituto della improcedibilità (istituto, peraltro, di carattere processuale) stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 344 bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 2, comma 2, della legge 27 settembre 2021, n. 134, per contrasto con gli artt. 3, 25 e 111 Cost., nella parte in cui limita ai procedimenti relativi a reati commessi a far data dal primo gennaio 2020 l’improcedibilità delle impugnazioni per superamento del termine di durata massima del giudizio di legittimità: si è in tal senso ritenuto che la limitazione cronologica dell’applicazione di tale causa di improcedibilità, cui consegue la non punibilità delle condotte, sia frutto di una scelta discrezionale del legislatore, giustificata dalla diversità delle situazioni e risulti coerente con riforma introdotta dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di sospensione del termine di prescrizione nei giudizi di impugnazione, egualmente applicabile ai soli reati commessi a decorrere della suddetta data, essendo ragicnevole la graduale introduzione dell’istituto per consentire un’adeguata organizzazione degli uffici giudiziari (Sez. 3, n. 1567 del 14/12/2021, dep. 2022, lana, Rv. 282408).
La successioni di leggi penali nel tempo, verificatasi con l’abrogazione da parte della Riforma Cartabia dell’art. 159, comma 2, cod. pen., così come introdotto dalla legge Orlando, e la speculare introduzione dell’art.161-bis cod. pen., che fa cessare il corso della prescrizione definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado è, invece, discipliNOME dall’art. 2 cod. pen., mancando una previsione speciale. Più
favorevole deve ritenersi la disciplina della legge Orlando che, comunque, prevedeva, anche dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e di grado di appello, il decorrere del termine di prescrizione, sia pure con periodi di sospensione.
Ne consegue l’operatività di diversi regimi di prescrizione, applicabili in ragione della data del commesso reato, secondo lo schema seguente:
per i reati commessi fino al 2 agosto 2017 si applica la disciplina della prescrizione dettata dagli artt. 157 e seguenti cod. pen., come riformulati dalla legge 5 dicembre 2005 n. 251 ( c.d. legge Cirielli);
per i reati commessi a far data dal 3 agosto 2017, fino al 31 dicembre 2020, si applica la disciplina della prescrizione come prevista dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 (c.d. legge Orlando) con i periodi di sospensione previsti dall’art. 159, comma 2, cod. pen. nel testo introdotto da detta legge;
per i reati commessi a far data dal 1 gennaio 2020 si applica in primo grado la disciplina della prescrizione come dettata dagli artt. 157 e ss cod. proc. pen, senza conteggiare la sospensione della prescrizione di cui all’art. 159, comma 2, cod. pen,, essendo stata tale norma abrogata dall art. 2, comma 1, lett. a) della legge 27 settembre 2021 n. 134 e sostituita con l’art. 161 bis cod. pen. (c.d Riforma Cartabia), e nei gradi successivi la disciplina della improcedibilità, introdotta appunto da tale ultima legge.
Poiché il fatto di cui si tratta è stato commesso nel vigore della c.d. legge Orlando, al termine massimo dovranno essere aggiunti anni 1 e mesi 6 di sospensione della prescrizione; pertanto, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, la fattispecie in esame non è estinta per intervenuta prescrizione prima della pronuncia di appello.
Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso.
La Corte di appello, oltre ad avere posto in rilievo la tardività dell’eccezione, ha osservato nel merito come il verbale di accertamenti urgenti recasse l’attestazione dell’avvenuto avviso rivolto all’imputato di farsi assistere da un difensore di fiducia. Il ricorso non si confronta con tale argomentazione. Pertanto, il motivo è aspecifico risultando carente della necessaria correlazione con le argomentazioni svolte nella decisione impugnata.
Consegue alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000).
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P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
In Roma, così deciso il 24 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente