Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 636 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 636 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2022
SENTENZA
sul ricorso presentato da
COGNOME NOME NOME a Tortorici il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/04/2021 della Corte di Appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso, trattato con contr scritto;
udita la relazione svolta dal relatore AVV_NOTAIO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamen senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescri
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 27/04/2021 la Corte di Appello di Catania, in parziale ri della sentenza del Tribunale di quella stessa città emessa il 19/1 confermava la condanna dell’imputato appellante NOME COGNOME in ordine reato di cui all’art. 636 cod. pen., rideterminando la pena.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il dife del NOME sulla base di un unico motivo con il quale ha eccepito l’estinzi reato per decorso del termine massimo di prescrizione
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo.
Il reato, infatti, risulta commesso in data 03/10/2013.
Per la determinazione del termine massimo di prescrizione deve tenersi c dell’applicazione da parte del giudice di merito della recidiva specifica, rei infraquinquennale (art. 99, comma quarto cod. pen.), con conseguente aumen di due terzi ai sensi del secondo comma dell’art. 161 cod. pen.
Tale aumento non incide sul tempo necessario a prescrivere ex art. 157 cod. comunque inferiore a sei anni, attesa la pena edittale massima di due anni pr dall’art. 436 cod. pen., mentre rileva – contrariamente a quanto riportato i – su quello conseguente all’interruzione, da calcolarsi in quattro anni (due sei), ragion per cui il termine massimo di prescrizione risulta pari a (6 anni, decorrenti dalla suddetta data di commissione del reato e con scad quindi, al 3/10/2023, dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado e stesso giudizio di legittimità.
L’inammissibilità del ricorso determina, infine, a norma dell’articolo 6 proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedim ed al versamento a favore della RAGIONE_SOCIALE, non emergendo ragioni d esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuni
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammend
Così deciso in Roma il giorno 27 ottobre 2022
GLYPH
Il Consigliere estensore
Il Presidente