Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48369 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48369 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato proscioglimen dell’imputato in relazione all’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestam infondato in quanto, ritenuta sussistente la circostanza aggravante di cui all’art. 99, q comma, cod. pen. (si veda pag. 2), il reato non si era prescritto al momento della pronuncia d provvedimento impugNOME, secondo quanto previsto dal combiNOME disposto di cui agli artt. 157, secondo comma, e 161, secondo comma, cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 novembre 2023.