Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 817 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 817 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Siena, il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 06/06/2022 della Corte di appello di Firenze.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della impugnata sentenza per estinzione del reato determinata da prescrizione, con conferma delle statuizio civili.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 6 giugno 2022 la Corte d’appello di Firenze riformava parzialmente, riconoscendo la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., quella del Tribun Siena del 23 maggio 2012, di condanna dell’imputato NOME COGNOME per il reato di cui all’
388, commi terzo e quarto, cod. pen., rideterminando la pena in mesi uno e giorni quindici reclusione ed euro 80 di multa, oltre al risarcimento del danno subito dalla parte ci liquidato in euro 300. La Corte riteneva la responsabilità dell’imputato -nella duplice ve legale rappresentante della Società “RAGIONE_SOCIALE” ed proprio quale socio illimitatamente responsabile- alla stregua della ricostruzione probatori fatti condotta sulla base della documentazione acquisita e delle dichiarazioni rese da NOME COGNOME (creditore-querelante in base alla cui istanza era stata disposta la vendita senza incan beni pignorati, tra cui il motociclo non rinvenuto in sede di ricognizione sul luo pignoramento). La Corte disattendeva gli ulteriori motivi di gravame in punto di giudiz colpevolezza, applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e attenuanti generiche.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato denunziandone:
2.1. la violazione di legge in relazione all’art. 178 lett. c) cod. proc. pen., dal mome nella sentenza si dà esplicitamente atto che, a differenza delle conclusioni del P.G. e patrono di parte civile che vengono riportate, “nessuno ha concluso per l’imputato”, quan invece il difensore aveva tempestivamente depositato le proprie conclusioni scritte;
2.2. la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al decorso del t prescrizionale ex art. 157 cod. pen. già prima della pronuncia di appello e il vizi motivazione quanto all’art. 129 cod. proc. pen. La Corte di appello, pur dando atto che stesso P.G. aveva concluso chiedendo declaratoria di estinzione del reato per intervenut prescrizione -quindi in senso conforme alle conclusioni della difesa- non ha valutato richiesta. I fatti risalgono al 1° dicembre 2009 e il reato si è prescritto il 10 giugno 2017.
il difensore della parte civile ha depositato in data 7 dicembre 2022 le pro conclusioni, con le quali chiede la conferma delle statuizioni civili, anche nel c declaratoria di prescrizione, e la rifusione delle spese.
Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell’art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 202 l’intervento delle parti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Il difensore ha allegato documentazione (copia della ricevuta di trasmissione della PE e copia delle conclusioni firmate digitalmente) con cui ha dimostrato di avere prodo
tempestivamente le conclusioni, non riportate in sentenza, a mente delle quali aveva chiest declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Su tale richiesta, prese anche dal P.G. e a cui si è associata la difesa della parte civile, non vi è stata alcuna pro della Corte d’appello: ciò comporta la nullità a regime intermedio della sentenza.
Tuttavia, in caso di estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva prevale nullità assoluta ed insanabile della sentenza, qualora non siano riscontrabili element giudizio idonei a riconoscere, ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la prova evi dell’innocenza dell’imputato. Nel caso di specie l’evidenza della prova dell’innocenza n sussiste, né è stata prospettata dalla difesa. È dunque assorbente la considerazione che prescrizione del reato si è compiuta in data 10 giugno 2017 e dunque in epoca precedente alla pronuncia di appello.
Ne deriva l’annullamento della sentenza senza rinvio perché il reato si è estinto prescrizione. Non risultando censure aventi riflessi sulle statuizioni civili, ai sensi del cod. proc. pen., vanno confermate le statuizioni civili disposte dal primo giudice e conferm dalla Corte d’appello previa valutazione di merito della responsabilità dell’imputato, laddov rilevato che l’imputato era l’unico ad avere interesse a che il bene venisse distolto procedura esecutiva e che lo stesso non aveva neppure allegato una ricostruzione alternativa.
La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio perché il reato ascrit all’imputato è estinto per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili. Vanno compensa spese nei confronti della costituita parte civile, essendo risultato il ricorrente vitt domanda che non coinvolgeva la medesima.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizi i. Compensa le spese nei confronti della parte civile. Co I. le oni Così deciso il 12/12/2022