Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 38816 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 38816 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/02/2025 del Tribunale di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Caltanissetta ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in ordine al reato di cui agli artt. 110- 326 cod. pen. per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore de ll’ imputato, articolando un unico motivo per violazione dell’art. 129, comma 2,
cod. proc. pen., in quanto, in difetto di elementi a sostegno dell’ipotesi accusatoria, il Tribunale non avrebbe dovuto emettere sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione, quanto piuttosto sentenza di assoluzione nel merito.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione ictu oculi , che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244274 -01).
Dalla sentenza impugnata emerge che, all’udienza nel 03/02/2025, le parti sono state invitate a interloquire sulla sussistenza di una causa di estinzione del reato. I l difensore dell’imputato , che nulla ha rilevato in ordine alla maturata prescrizione, non risulta aver indicato gli elementi in forza dei quali pervenire a una assoluzione nel merito, piuttosto che a un proscioglimento.
In quel momento l’istruttoria dibattimentale era in corso, non essendo ancora completata nemmeno l’assunzione delle prove a carico .
In tale quadro, rispetto a tutti gli imputati, il Tribunale ha ritenuto che dall’istruttoria fino ad allora svolta non fossero emersi elementi utili a fondare un a pronuncia ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (cfr. pag. 12 sentenza impugnata).
Nemmeno nel ricorso introduttivo del presente giudizio, d’altronde, la difesa ha potuto specificare su quali basi possa affermarsi ictu oculi che NOME COGNOME debba essere assolto nel merito, in quanto in esso si fa solo generico riferimento alla testimonianza di NOME COGNOME, che non avrebbe reso alcuna
dichiarazione accusatoria a suo carico, senza analizzare il complesso delle prove acquisite per inferirne la irrilevanza ai fini della prova del reato a lui contestato.
in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 11/11/2025.
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME