Prescrizione del reato: quando il tempo annulla la sentenza
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 42100/2024, offre un importante chiarimento sul rapporto tra prescrizione del reato e i vizi procedurali dell’appello. La Suprema Corte ha stabilito che, se il termine massimo di prescrizione matura durante il giudizio di legittimità, e il ricorso non è manifestamente infondato, la causa estintiva deve prevalere, portando all’annullamento della sentenza impugnata. Questo principio garantisce l’immediata applicabilità delle cause di estinzione del reato, un caposaldo del nostro sistema penale.
I fatti del caso
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso un’ordinanza della Corte d’Appello di Bologna. Quest’ultima aveva dichiarato inammissibile il suo appello per una presunta violazione dell’art. 581, comma 1-quater, del codice di procedura penale. La difesa sosteneva l’erronea applicazione della norma, in quanto l’imputato si trovava in stato di detenzione per altra causa al momento della presentazione dell’appello, circostanza che, a suo dire, avrebbe reso inoperante l’obbligo di depositare la dichiarazione di domicilio.
La decisione della Corte di Cassazione e la prescrizione del reato
Giunto il caso dinanzi alla Suprema Corte, i giudici hanno adottato un approccio differente. Anziché esaminare nel merito la questione procedurale sollevata dalla difesa, hanno rilevato d’ufficio una circostanza dirimente: la prescrizione del reato ascritto all’imputato. Il reato, commesso il 31 agosto 2015, si era estinto il 1° marzo 2024, essendo trascorso il termine massimo di sette anni e sei mesi, comprensivo di un periodo di sospensione di 367 giorni.
La Corte ha specificato che la declaratoria di una causa estintiva, come la prescrizione, è possibile a condizione che l’impugnazione non presenti un profilo di inammissibilità tale da impedirne l’esame, ovvero non sia “manifestamente infondata”. Nel caso di specie, il ricorso dell’imputato, che sollevava una questione interpretativa sulla norma procedurale, non è stato ritenuto palesemente privo di fondamento. Questa valutazione ha permesso alla Corte di superare l’esame dei motivi del ricorso e di procedere direttamente alla declaratoria di estinzione del reato.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su un consolidato orientamento giurisprudenziale, richiamato anche dalle Sezioni Unite. Il principio fondamentale è quello dell’immediata applicabilità della causa estintiva. Se durante il processo emerge una causa che estingue il reato, come la prescrizione del reato, questa deve essere immediatamente dichiarata dal giudice. Questo principio prevale anche sulla necessità di risolvere eventuali nullità procedurali, in quanto un eventuale rinvio al giudice di merito sarebbe incompatibile con la necessità di chiudere il processo per estinzione del reato.
La Cassazione ha inoltre precisato che non sussistevano le condizioni per una pronuncia assolutoria più favorevole all’imputato, ai sensi dell’art. 129, comma 2, del codice di procedura penale. Non era infatti possibile constatare, dall’analisi degli atti, l’evidente insussistenza del fatto-reato o l’estraneità dell’imputato. Di conseguenza, la formula terminativa più corretta era l’annullamento della sentenza per intervenuta prescrizione.
Le Conclusioni
In conclusione, la sentenza n. 42100/2024 ribadisce un principio cruciale: la prescrizione del reato è una causa di estinzione che prevale sulle questioni procedurali, a meno che l’impugnazione non sia palesemente e indiscutibilmente infondata. La Corte di Cassazione, riconoscendo che il ricorso sollevava dubbi interpretativi non pretestuosi, ha potuto instaurare validamente il rapporto processuale e, di conseguenza, dichiarare l’estinzione del reato. La decisione finale è stata quindi l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, chiudendo definitivamente la vicenda processuale.
La prescrizione del reato può essere dichiarata dalla Cassazione anche se l’appello era stato giudicato inammissibile?
Sì, la Corte di Cassazione può dichiarare la prescrizione del reato a condizione che il ricorso contro la decisione di inammissibilità non sia esso stesso “manifestamente infondato”. Se il ricorso presenta elementi di discussione validi, si instaura il rapporto processuale e la Corte deve rilevare d’ufficio la causa estintiva.
Cosa significa che un ricorso non è “manifestamente infondato”?
Significa che il ricorso, pur potendo risultare infondato a un esame approfondito, solleva questioni giuridiche o procedurali che non appaiono a prima vista pretestuose o prive di ogni logica. Nel caso specifico, il dubbio sull’applicabilità di una norma all’imputato detenuto è stato ritenuto sufficiente a non considerare il ricorso manifestamente infondato.
Perché la Corte ha annullato la sentenza invece di decidere sul motivo del ricorso?
Perché il principio di immediata applicabilità delle cause estintive del reato impone al giudice di dichiararle non appena ne constata l’esistenza. Poiché il reato era già prescritto, diventava superfluo e contrario all’economia processuale esaminare i motivi procedurali del ricorso, dato che il risultato finale (l’estinzione del procedimento) non sarebbe cambiato.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42100 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 42100 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a POMIGLIANO D’ARCO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
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Visti gli atti e la sentenza impugnata;
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Esaminato il ricorso proposto da COGNOME NOME avverso l’ordinanza emessa daila Corte d’appeilo) di Bologna con cui era dichiarate Vinaimmissibilità . dell’appello ai sensi dell’art. 581, comma 1-quater, cod, proc. pen.
Rilevato che la difesa lamenta erronea applicazione dell’art. 581, comma 1 ter cod. proc. ben., rappresentando che il ricorrente all’atto della presentazione dell’appello si trevav2, in stato di detenzione per altra causa, per cui risulterebbe inoperante la norma citata, che onera !a difesa al deposito della dichiarazione di domicilio unitamente all’atto d’impugnazione (Sez. 2, n. 38442 del 13/09/2023 Rv. 285029).
- Osserva preliminarmente la Corte come il reato ascritto al ricorrente (art. 624-bis cod. pen. commesso il 31/8/2015) sia COGNOME estinto per intervenuta prescrizione, essendo maturato il termine massimo di anni sette e mesi sei dalla data di consumazione del reato’ anche tenuto conto del periodo di sospensione della prescrizione, che ammonta a complessivi giorni 367, di talché, il reato risulta estinto alla data del 1/3/2024.
Sussistono le condizioni per rilevare d’ufficio l’intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine massimo di prescrizione e non presentando Limpugnazione un profilo d’iriammissibilità, capace d’incidere sulla valida instaurazione dei rapporto di impugnazione.
Occorre all’uopo evidenziare come il ricorso proposto dall’imputato non appaia manifestamente infondato.
E COGNOME il caso di aggiungere che risulta non necessario ogni altro approfondimento riguardo alle doglianze proposte dalla difesa, proprio in considerazione della maturata prescrizione. Invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, anche di ordine generale, in quanto l’inevitabile rinvio ai giudice di merito è incompatibile con il principio dell’immediata applicabilità della causa estintiva (Sez. U, n. 1021 dei 28 novembre 2001, dep. 2002′ Cremonese, P:v, 220511).
Si osserva, infine, che non ricorrono le conclizic.)ni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. Pr°c. pen., non potendosi constatare, all’evidenza, l’insussistenza del fatto-reato e la estraneità ad esso dell’imputato.
Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato ascritto ai ricorrente estinto per intervenuta prescrizione,
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reato estinto per intervenuta prescrizione.
Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024