Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43339 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 43339 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE di APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Milano con sentenza del 25/1/2023 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Monza in data 18/2/2022 nei confronti di NOME COGNOME.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, eccependo con il primo motivo la nullità della sentenza, che ha confermato una sentenza (quella del Tribunale di Monza in data 18/2/2022) diversa da quella impugnata (quella del Tribunale di Milano del 11/2/2022), inesistente perché mai emessa e, dunque, mai impugnata dal ricorrente; eccepisce, altresì, l’erroneità del provvedimento oggetto di scrutinio per evidente difformità tra la pronuncia
impugnata e la pronuncia confermata.
2.1 Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, le B), cod. proc. pen., con riferimento alla prescrizione del reato. Osserva che la Corte territoriale laddove fa decorrere il termine di prescrizione del re momento della proposizione della querela, avvenuta il 6/3/2015 e non dalla da di consumazione, che – a giudizio della difesa – deve essere individuata 18/9/2014, momento nel quale il COGNOME inviava al nuovo amministratore dell società una lettera in cui non avrebbe offerto puntuali indicazioni in ord beni sociali oggetto di specifica richiesta. Di conseguenza, aggiungendo ai s anni e sei mesi, i duecento quarantadue giorni di sospensione della prescriz maturati nel corso del processo, in ragione dei plurimi rinvii per leg impedimento del difensore o dell’imputato, il reato si è prescritto i 18/11/2022, dunque, prima della pronuncia della sentenza di secondo grado intervenuta il 25/1/2023. Rileva, altresì, la tardività della q l’improcedibilità dell’azione penale, evidenziando che – una volta dive procedibile a querela il reato di cui agli artt. 646 e 61 n. 11 cod. pen. – assume decisivo rilievo la data di presentazione della querela.
2.2 Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, l E), cod. proc. pen. con riferimento all’affermazione di penale responsabil ritenuta sulla scorta della considerazione per cui l’imputato non avesse recuperare tutti i beni della società. Osserva sul punto che dall’istr dibattimentale è emerso che il ricorrente non avesse il possesso dei beni pe è intervenuta condanna; che entrambi i giudici di merito hanno travisat dichiarazioni rese da NOME COGNOME COGNOME‘udienza del 20/9/2019, che h nella sostanza affermato di aver dato credito alle indicazioni forniteg COGNOME COGNOME COGNOME ai beni oggetto della querela, tenuto conto che non vi e agli atti elementi da cui desumere che si trattasse di informazioni non verit che i beni fossero nella disponibilità dell’odierno ricorrente; che, dunque, interversione del possesso vi è stata.
2.3 In data 28/7/2023 sono pervenute conclusioni scritte con cui la difes riporta ai motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
1.1 II primo motivo è destituito di fondamento. Effettivamente si rilev denunciato contrasto tra il dispositivo e la motivazione, atteso che, m nell’epigrafe e nella motivazione della sentenza emessa dalla Corte territori indica quale provvedimento impugnato la sentenza del Tribunale di Milano del 11/2/2022, il dispositivo statuisce invece la conferma della sentenza emessa
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Tribunale di Monza in data 18/2/2022.
Trattasi di evidente errore materiale.
Come è stato autorevolmente sostenuto, l’errore materiale «consiste, ne sostanza, nel frutto di una svista, di un lapsus espressivo, da cui deri divario tra volontà del giudice e materiale rappresentazione grafica della ste difformità tra il pensiero del decidente e l’estrinsecazione formale dello s senza alcuna incidenza sul processo cognitivo e valutativo da cui scaturisc decisione» (Sezioni Unite n. 16103 del 27/3/2002, Basile).
In tutti questi casi, è stato affermato che la correzione dell’errore mat «non si pone come (inammissibile) rimedio ad un vizio della volontà del giudice ad un suo errore di giudizio, ma è soltanto lo strumento per eliminar disarmonia tra quanto emerge dal percorso logico argomentativo seguito nell motivazione ed il dispositivo. Dunque, la correzione non incide, modificandolo, sul processo volitivo o valutativo del giudice, né sulla sua decisio interpretazione che, anche se errata, sia stata posta a fondamento d pronuncia finale sul thema decidendum» (Sezioni Unite n. 7945 del 31/1/2008, COGNOME, Rv. 238426 – 01).
Tanto premesso, si osserva che è vero che, secondo la giurisprudenza d legittimità, il caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sent risolto nel senso della prevalenza del primo (che è l’atto con il quale si est la volontà del giudice), sulla seconda, che ha solo una funzione strumentale le tante, Sezione 6, n. 19851 del 13/4/2016, COGNOME, Rv. 267177 – 01; Sezione n. 25530 del 20/5/2008, COGNOME, Rv. 240649 – 01); che, tuttavia, è altret vero che detto principio è stato progressivamente attenuato sul rilievo c regola generale secondo cui, in caso di difformità, il dispositivo prevale motivazione della sentenza incontra una deroga nel caso in cui l’esame de motivazione stessa consenta di ricostruire chiaramente ed inequivocabilmente procedimento seguito dal giudice, sì da condurre alla conclusione che divergenza dipende da un errore materiale, obiettivamente riconoscibil contenuto nel dispositivo. Difatti, la sentenza ha un carattere unitario nell del quale dispositivo e motivazione si integrano a vicenda, concorrend rendere comprensibile la volontà del giudice; ciò comporta che, se la diverge dipende, come nel caso di specie, da un errore materiale, obiettivame riconoscibile, contenuto nel dispositivo, il contrasto si rivela solo apparen legittimo il ricorso alla motivazione per chiarire l’effettiva portata del dis (Sezione 2, n. 35424 del 13/7/2022, COGNOME, Rv. 283516 – 01; Sezione feriale, n. 35516 del 19/8/2013, COGNOME, Rv. 257203 – 01; Sezione 3, n. 19462 20/2/2013, COGNOME, Rv. 255478 – 01; Sezione 1, n. 4055 del 4/12/2012, COGNOME, Rv. 254218 – 01; Sezione 4, n. 40796 del 18/9/2008, COGNOME, Rv. 241472
01).
1.2 Fondato risulta il secondo motivo. Ed invero, la Corte territorial computato il dies a quo della prescrizione a partire dalla data di presentazione della querela e non invece dal giorno della avvenuta consumazione del reat Ebbene, sul punto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il termin decorrenza della prescrizione va computato dalla data del commesso reato anche quando la legge fa dipendere la punibilità dal verificarsi di una mera condizione di procedibilità (Sezione 2, n. 6806 del 31/1/2013, NOME, Rv. 254499 – 01)
Del resto, trova applicazione l’art. 158, comma secondo, cod. pen. ne parte in cui prevede che nei reati punibili a querela (istanza o richi termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato. Non si vers infatti, nell’ipotesi della condizione obbiettiva di punibilità disciplinata, i avviso della dottrina prevalente, dalla prima parte della disposizio argomento, che prevede, invece, la decorrenza della prescrizione dal verifica della condizione di punibilità. È vero che l’avverbio «nondimeno» prevede possibilità che le due fattispecie in discorso non si escludano a vicenda, po venire in rilievo una terza ipotesi, quella del reato condizionato, che sia perseguibile a querela; evidentemente, in tale ultimo caso la prescrizione potrà che decorrere dal verificarsi della condizione di punibilità. Nel c specie, invece, in assenza di qualsivoglia condizione obbiettiva di punib costituendo la querela mera condizione di procedibilità, il termine di prescri deve necessariamente decorrere dalla data del commesso reato.
Tanto premesso, rileva il Collegio che nel caso oggetto di scruti l’interversio possessionis si è verificata in data 18/9/2014 con l’invio dell missiva da parte dell’odierno ricorrente, tramite un legale, all’amministrator gli era succeduto, nella quale – secondo quanto ricostruito dai giudici di me non forniva adeguate informazioni in relazione alla disponibilità dei beni azien per i quali è poi intervenuta la condanna. È, dunque, da quel momento che COGNOME si è comportato su detti beni uti dominus, di talché è da quel momento che inizia a decorrere il termine di prescrizione.
Risalendo i fatti al 18/9/2014 e tenuto conto delle sospensioni (per periodo complessivo pari a duecento quarantadue giorni), il termine prescrizione è spirato, ai sensi degli artt. 157, primo comma e 161, seco comma, cod. pen., in data 23/11/2022, prima che fosse pronunciata la sentenz di appello. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio.
1.3 Il terzo motivo resta assorbito.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto
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prescrizione.
Così deciso in Roma, il giorno 15 settembre 2023.