Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41192 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41192 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/12/2025
SENTENZA
(Y
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Benevento avverso la sentenza del 30/06/2025 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni rassegnate, ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020, dal Procuratore generale, che ha invocato declaratoria di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 30 giugno 2025 la Corte di appello di Napoli, in sede rescissoria in seguito alla sentenza di questa Corte di cassazione del 10 gennaio 2023, ha confermato quella con cui, il 24 aprile 2018, in esito a giudizio ordinario,
il Tribunale di Benevento aveva dichiarato COGNOME NOME responsabile del reato di cui all’art. 19, comma 6, legge 241/90, e lo aveva condannato, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, alla pena di anni uno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
COGNOME ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso per l’annullamento della sentenza, affidato ad un unico motivo, con cui denuncia inosservanza o erronea applicazione di legge per mancata dichiarazione di estinzione del reato, essendosi asseritamente verificata la prescrizione prima della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato
Le norme di riferimento sono costituite dagli artt. 157, commi 1 e 2, e 161′ comma 2, cod.pen.
Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte i diversi regimi di prescrizione sono da ritenere applicabili in ragione della data del commesso reato, e, dunque, per i reati commessi fino al 2 agosto 2017, si applica, nella sua integralità, la disciplina della prescrizione dettata dagli artt. 157 e ss. cod. pen., come riformulati dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251 (c.d. legge Cirielli).
1.1. Ciò premesso, nella specie, si deve censire il primo atto interruttivo con riferimento alla pronuncia di condanna di primo grado, il 24 aprile 2018; la sentenza pronunciata dalla Corte territoriale partenopea, il 24 marzo 2023, è stata poi annullata dalla Corte Suprema, con rinvio alla Corte di merito che ha pronunciato la sentenza oggetto di odierna impugnazione il 30 giugno 2025.
1.2. Non coglie nel segno la tesi difensiva che sostiene la consumazione del termine di prescrizione prima della pronuncia impugnata.
Si applica, nella specie, la disciplina della prescrizione risultante dal combinato disposto degli artt. 157 e 161, comma 2, cod. pen., come riformulati dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251 (c.d. legge Cirielli), si che i termini di prescrizione ordinari, interrotti, decorrono nuovamente, nella misura risultante in forza della contestata e ritenuta recidiva reiterata specifica infra quinquennale (che ne comporta l’aumento in misura pari a due terzi), con il solo limite che il decorso ex novo non può comportare un termine complessivamente superiore ai due terzi del massimo: «Salvo che si proceda per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l’interruzione della prescrizione può comportare l’aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà per i reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter, 319 quater
320, 321, 322 bis, limitatamente ai delitti richiamati dal presente comma, e 640 bis, nonché nei casi di cui all’articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all’articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103, 105».
1.4. Ne consegue che la prescrizione per il fatto di reato che ne occupa, commesso il 13 ottobre 2015, si consumerà il 13 dicembre 2025, data coincidente col decorso di anni dieci e giorni sessanta dalla consumazione del reato, periodo risultante dall’aumento di complessivi anni quattro e mesi sei sul termine minimo di prescrizione di anni sei (termine minimo di prescrizione anni sei, aumentato di due terzi -fino ad anni dieci- ex art. 161, comma 2, cod.proc.pen., per le indicate interruzioni, e di ulteriori giorni sessanta -fino ad anni dieci e giorni sessanta- pe la intervenuta sospensione determinata dall’impedimento del difensore nella fase di merito).
1.5. La sentenza impugnata è stata dunque pronunciata con lettura del dispositivo in data 30 giugno 2025 (depositata il 3 luglio 2025), quindi in tempo ampiamente antecedente al termine massimo individuato (tenuto peraltro conto che l’interruzione della prescrizione, effetto sostanziale disciplinato dall’art. 1 cod.pen., si verifica al momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna, anche quando non sia data contestuale lettura della motivazione, e non in quello successivo del deposito, che serve alla ulteriore comunicazione delle ragioni di condanna, a fini processuali).
1.6. Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo di ricorso, da cui la sua inammissibilità, con le condanne al pagamento delle spese di giudizio e della ammenda corna in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 11 dicembre 2025
)
. GLYPH
Est. GLYPH
•