Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 11623 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 11623 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 28/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI ANCONA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a CINGOLI il 31/07/1954
avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di ANCON4
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG, in persona del sostituto COGNOME chiesto l’accoglimento del ricorso. COGNOME, che ha
I .
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Ancona, in data 17 ottobre 224, in riform della sentenza del Tribunale di Macerata, ha dichiarato ai sensi degli 129, 469 cod. proc. pen. non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in relazione al reato di cui all’art. 186, co. 2 1 lett. c), e co. 2 bis d.lgs. n. 285/92 accertato in Cingoli il 31 gennaio 2019.
La Corte ha rilevato l’intervenuta prescrizione nelle more del giudiz di appello e, in particolare, in data 4 settembre 2024, tenuto conto periodi di sospensione pari a 217 giorni.
Ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte d appello di Ancona sotto due profili.
Quanto al primo profilo ha contestato la mancata instaurazione del contraddittorio tra le parti, adottando una pronuncia de plano che non ha consentito né all’imputato di rinunciare alla prescrizione né alla Pubb Accusa di poter interloquire in relazione al diverso termine di prescriz da applicare.
Quanto al secondo profilo viene dedotto, richiamando giurisprudenza di questa Corte, Ikg -‘ c~oi che trattandosi di fatto commesso tra il 3 agosto 2017 e 31 dicembre 2019 trova applicazione la disciplina previst dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 c.d. riforma Orlando, con la conselenz che al termine indicato dalla Corte di Ancona, individuato nel 4 giug 2024 deve essere aggiunto il periodo di un anno e sei mesi, con conseguenza che la prescrizione maturerà in data 4.3.2026.
Il P.G., in persona del sostituto NOME COGNOME, ha concluso pe l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Quanto al primo profilo dedotto va ricordato che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 111 del 2022, ha superato la pronunc delle Sezioni Unite n. 28954 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 269809 che, p richiamando il consolidato orientamento secondo cui la sentenza predibattimentale di GLYPH proscioglimento GLYPH dell’imputato GLYPH per GLYPH intervenuta prescrizione è viziata da nullità assoluta e insanabile, in quan violazione dell’art. 178 co. 1 lett. b) e c) nonché dell’art. 17 cod. p
pen. aveva affermato la prevalenza della causa estintiva sulla nullità della sentenza, purché non risultasse evidente la prova dell’innocenza dell’imputato.
La Corte Costituzionale, con la sentenza sopra richiamata, ha ritenuto l’opzione delle Sezioni Uniter in contrasto con gli artt. 24, co. 2 e 11 co. 2 Cost. e dichiarato incostituzionale l’art. 568 co. 4 cod. proc. pen in quanto interpretato nel senso della inammissibilità per carenza di interesse del ricorso in cassazione proposto avverso la sentenza di appello emessa in fase predibattimentale e, dunque senza contraddittorio, con la quale sia stato dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato.
E’ stato, in particolare, evidenziato che, al netto del principio della ragionevole durata del processo, del quale la prescrizione costituisce un corollario, detta causa estintiva non prevale sulla causa di nullità assoluta di cui agli artt. dell’art. 178, comma 1, lett. b) e c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., qualora il proscioglimento dell’imputato per intervenuta prescrizione venga deliberato in appello con sentenza predibattimentale poiché tale aspetto risulta recessivo dinanzi al rispetto del principio del contraddittorio ex art. 111, co. 2 della Costituzione.
Conseguentemente la Corte di appello anche nel caso in cui sia intervenuta nelle more del giudizio di impugnazione la prescrizione del reato è, comunque, tenuta a procedere nel contraddittorio delle parti.
La giurisprudenza di questa Corte in seguito alla pronuncia della Corte Costituzionale, preso atto del superamento dell’indirizzo della sentenza COGNOME/ha ritenuto sussistere l’interesse dell’imputato ad adire la Corte di cassazione avverso la decisione di appello che in fase predibattimentale e dunque senza contraddittorio abbia dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per essersi il reato estinto per sopravvenuta prescrizione(in tal senso Sez. 5, n. 44417 del 05/10/2022, COGNOME, Rv. 283811 e Sez. 6, n. 45104 del 19/10/2023, Arcieri, Rv. 285449; nonché Sez. 3, n. 5246 del 9/1/2023, Niang, n.m).
Ad analoghe conclusioni questa Corte di legittimità è pervenuta anche in relazione al ricorso proposto, come nel caso in esame, dal Pubblico ministero,precisando che « A seguito della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 568 cod. proc. pen., operata con sentenza n. 111 del 2022, è configurabile l’interesse del Procuratore generale presso la Corte d’appello, oltreché dell’imputato, a ricorrere avverso la sentenza di appello che, in sede predibattimentale e in assenza di contraddittorio, abbia dichiarato
non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato» (Sez. 6. n. 44870 del 14/9/2023, P., Rv. 285450 – 01).
4.- Del pari fondato è il ricorso sotto il secondo profilo, nella parte in cui si richiama giurisprudenza di questa Corte secondo cui, trattandosi di fatto commesso tra il 3 agosto 2017 e 31 dicembre 2019, trova applicazione la disciplina prevista dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 c.d. riforma Orlando, dal che discende che il termine di prescrizione maturerà alla data del 4 marzo 2026.
Infatti, questa Corte di legittimità aveva già evidenziato che «In temA di prescrizione, ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 si applica la disciplina prevista dalla legge 23 giugno 2018, n. 103 (c.d. Riforma Orlando) posto che il criterio della legge pià favorevole stabilito all’art. 2, comma quarto, cod. pen. assume come termini di raffronto la sospensione del decorso della prescrizione di cui all’art. 159, comma secondo, cod. pen., nel testo previsto dall’art. 11, lett. b), legge cit. e l’art. 161-bis cod. pen., introdotto dalla legge 27 settembre 2021, n. 134» (Sez. 4 n. 28474 del 10/7/2024 Rv. 286111 – 02).
Posta alle Sezioni Unite di questa Corte la questione di diritto «se la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 continui ad essere applicabile, dopo l’introduzione dell’art. 2, comma 1, a), della legge 27 novembre 2021, n. 134, in relazione ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019», dall’informazione provvisoria (ud. 12 dicembre 2024) si ricava che la soluzione al quesito è in senso affermativo.
Da quanto detto consegue l’annullamento della sentenza senza rinvio e la trasmissione degli atti alla Corte territoriale per nuovo giudizio.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’Appello di Ancona per il giudizio.
Deciso il 28 gennaio 2025