Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7147 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7147 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato a Sarno il DATA_NASCITA rappresentata ed assistita dall’AVV_NOTAIO, di fiducia
avverso la sentenza in data 06/03/2023 della Corte di appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell’art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall’art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME, riportandosi alla memoria in data 04/12/2023, ha concluso chiedendo di dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udita la discussione della difesa del ricorrente, AVV_NOTAIO, che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 06/03/2023, la Corte di appello di Salerno rigettava l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME che, con sentenza del Tribunale di Salerno in data 18/02/2021 era stato condannato alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 600 di multa per il reato di truffa in concorso, consistita nel simulare l’esistenza di un credito nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE e nel consegnare ad NOME COGNOME una scrittura privata di cessione del credito da RAGIONE_SOCIALE ad NOME COGNOME quale legale rappresentante della società “RAGIONE_SOCIALE” insieme ad otto effetti cambiari per un totale di 106.240 euro, atti tutti a firma apparente del legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, inducendo così in errore il COGNOME in ordine all’esistenza del credito ed alla effettività della cessione di esso procurandosi un ingiusto profitto ai danni della persona offesa atteso che il credito con la RAGIONE_SOCIALE era inesistente e false erano le firme apposte sotto la scrittura privata e sotto gli effetti cambiari, lucrando così parte del debito dovuto alla RAGIONE_SOCIALE (fatto commesso nel settembre-ottobre 2011).
Avverso la predetta sentenza, nell’interesse di NOME COGNOME, è stato proposto ricorso per cassazione per i motivi che vengono enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Primo motivo: violazione degli artt. 161 e 601 cod. proc. pen. in relazione alla sentenza di secondo grado affetta da nullità assoluta, in quanto la notifica della citazione per il giudizio di appello nei confronti dell’imputato, eseguita presso il difensore di fiducia (AVV_NOTAIO) ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. per l’udienza del 09/06/2022, e successivamente per la differita udienza del 14/11/2022, non risulta essere stata preceduta dalla verifica dell’insufficienza o inidoneità della dichiarazione di elezione di domicilio dell’imputato. Quest’ultimo aveva eletto domicilio in INDIRIZZO. La Corte territoriale ha erroneamente dichiarato l’assenza dell’imputato all’udienza del 14/11/2022.
Secondo motivo: il delitto come contestato pone come requisito originario un artificio e raggiro a fondamento della formazione del contratto con ingiusto profitto ed altrui danno. Di contro, ripercorrendo la sentenza di appello appare emergere icasticamente il dato che il contratto di appalto era stato legittimamente perfezionato tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE e nel prosieguo erano stati effettuati pagamenti in corso di contratto di appalto e solo successivamente era intervenuta una scrittura privata di cessione del credito e consegna di cambiali, laddove la richiamata sottoscrizione apocrifa e lo
stratagemma usato affinchè continuassero i lavori sono rimaste astrazioni non motivate, atteso che la motivazione non da conto da quali elementi oggettivi ha ricavato tale asserzione ovvero che l’artificio e raggiro era stato adoperato affinchè i lavori continuassero.
Terzo motivo: il NOME ha contestato in appello la sentenza di primo grado nella misura in cui, nel corpo della motivazione, aveva stabilito come pena base quella di anni uno di reclusione ed euro 600 multa a cui non aveva fatto seguito alcun ulteriore aumento di sanzione essendo state riconosciute le circostanze attenuanti generiche come equivalenti alla contestata recidiva, per poi indicare in sede di dispositivo come pena finale quella di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 600 di multa.
Quarto motivo: la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto come non prescritto il fatto-reato per due ordini di ragioni. Da un lato, ha ritenuto che dell recidiva, pur essendo stata dichiarata equivalente alle circostanze attenuanti generiche, si dovesse tener conto ai fini del calcolo della prescrizione; dall’altro, ha ritenuto che la circostanza che il NOME fosse stato destinatario di una estinzione della pena per esito positivo dell’affidamento in prova, nessuna attinenza poteva avere, atteso che la misura alternativa era stata concessa per altre ipotesi di reato e non per quelli in virtù dei quali era stato a lui contestata recidiva in questa sede.
In relazione al primo profilo, il decisum si poneva in contrasto con l’insegnamento delle Sezioni Unite (sent. n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319), secondo cui, in mancanza di espressa motivazione sulla sussistenza della recidiva e in assenza di aumento della pena a tale titolo ovvero di espressa considerazione della stessa ai fini del giudizio di comparazione con altre circostanze, di essa non può tenersi conto ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato. Da qui l’applicazione del termine ordinario, prorogato per gli eventi interruttivi, di anni sette e mesi sei: termine che, pur con le ulteri proroghe costituite dalle disposte sospensioni, faceva maturare il termine di prescrizione in epoca precedente alla pronuncia della sentenza di appello.
In relazione al secondo profilo, andava evidenziato come la Corte territoriale avesse ritenuto che la recidiva, per come contestata, fosse afferente ad una condanna di furto del 03/02/1997, oggetto di indulto, omesso versamento di ritenute previdenziali del 12/12/2002, oggetto di condono, e bancarotta del 06/05/2007, oggetto di condono, e quindi tutti fatti diversi da quelli per i quali era intervenuta l’estinzione della pena in considerazione dell’esito positivo della misura alternativa, di guisa che nessuna rilevanza poteva avere in punto di esclusione della recidiva ai fini del calcolo della prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, in relazione ad uno dei motivi proposti, è fondato e, per altro motivo, non risulta manifestamente infondato: ne derivano le conseguenze di cui in dispositivo.
2. Invero, il reato risulta prescritto alla data del 27/09/2023 e, quindi, in epoca successiva alla pronuncia della sentenza di appello, tenuto conto del titolo di reato contestato e ritenuto (truffa con recidiva qualificata ex art. 99, quarto comma, cod. pen.), del tempo di commissione del fatto (condotta tenuta nel settembre e nell’ottobre del 2011), della durata massima per gli eventi interruttivi nonchè del periodo temporale complessivo per i fatti sospensivi della prescrizione (totale, 726 giorni). Termine complessivo di sospensione della prescrizione che vede come dies a quo quello dell’1/10/2011 e che è stato calcolato per gli eventi e la durata di seguito specificamente indicati:
-differimento udienza del 30/09/2015 al 14/12/2015: gg. 60 per legittimo impedimento del difensore (termine massimo così calcolato in forza dell’insegnamento di Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912-13-14);
-differimento udienza del 23/01/2017 al 22/05/2017: gg. 60 per legittimo impedimento del difensore;
-differimento udienza del 22/05/2017 al 22/01/2018: gg. 245 per astensione dalle udienze del difensore in forza di agitazione indetta dalla categoria di appartenenza; 22/01/2018 al 19/03/2018: gg. 56 per legittimo -differimento udienza del impedimento del difensore;
14/06/2018 al 04/10/2018: gg. 60 per legittimo -differimento udienza del impedimento del difensore;
04/10/2018 al 28/02/2019: gg. 60 per legittimo -differimento udienza del impedimento del difensore;
28/02/2019 al 04/04/2019: gg. 35 per legittimo -differimento udienza del impedimento del difensore;
12/12/2019 impedimento del difensore; al 13/02/2020: gg. 60 per legittimo -differimento udienza del
-differimento udienza del 13/02/2020 impedimento del difensore; al 02/04/2020: gg. 49 per legittimo
-differimento udienza del 02/04/2020 al 26/11/2020: gg. 39 (fino all’11/05/2020 per COVID-19: v. Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 28043202).
3. Manifestamente infondato è il primo motivo.
Si eccepisce la violazione dell’art. 601 cod. proc. pen., essendo avvenuta la notifica all’imputato della citazione per il giudizio di appello esclusivamente presso il domicilio del difensore di fiducia e non anche presso il domicilio elettdda parte dell’imputato, così delineandosi una nullità assoluta.
Dal consentito accesso agli atti, si evince come la notifica della citazione a giudizio per l’udienza differita del 14/11/2022 è regolarmente avvenuta a mani dello stesso COGNOME in data 13/09/2022 da parte della RAGIONE_SOCIALE di Corbara, come ricavabile dal verbale in pari data (ore 14,27) da parte dei suindicati incaricati agenti notificatori: la circostanza è del tutto risolutiva de questione in fatto proposta.
4. Del tutto generico e non scrutinabile è il secondo motivo.
Sono state formulate doglianze rispetto al delitto di truffa senza, tuttavia, avere inquadrato il motivo in alcuna delle ipotesi tipizzate dall’articolo 606 cod. proc. pen.
In tal senso, la giurisprudenza di legittimità riconosce che il ricorso per cassazione è inammissibile quando l’interessato ometta di indicare a quale dei casi tipici disciplinati dall’art. 606 cod. proc. pen. intende ricondursi, in quanto ta mancanza, qualora la specificazione delle ragioni di diritto non sia puntuale e chiara, si traduce in genericità dei motivi (cfr., Sez. 2, n. 57403 del 11/09/2018, Carota, Rv. 274258; Sez. 3, n. 7629 del 07/02/2023, H., Rv. 284152).
Nel caso di specie, l’assenza di tale puntualizzazione, rapportata al contenuto delle doglianze, non consente di stabilire se l’eccezione sia da riferirsi alla ritenuta violazione della legge sostanziale oppure ad un vizio della motivazione.
5. Fondato è il terzo motivo.
L’imputato, in sede di gravame, aveva contestato la sentenza di prime cure nella parte in cui, dopo aver indicato come pena base quella di anni uno di reclusione ed euro 600 di multa, senza alcuna ragione giustificatrice che avesse imposto un innalzamento di pena (essendosi operato un integrale giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno opposto e non essendovi alcuna contestazione ex art. 81 cod. pen.), in dispositivo, indicava come pena finale inflitta quella di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 600 di multa.
La Corte territoriale aveva ritenuto come frutto di errore materiale l’indicazione contenuta in parte motivazionale e ribadito che la pena finale dovesse considerarsi quella – indicata in dispositivo – di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 600 di multa.
La motivazione è assolutamente carente e contraddittoria. In realtà, proprio l’assenza di ragioni che potessero imporre un aumento (o una diminuzione) della pena base legittimamente determinata, ha imposto – come necessaria conseguenza – quella di dover considerare quest’ultima come pena finale, con conseguente illegittimità, per ingiustificatezza, dell’ulteriore operato aumento di pena detentiva pari a mesi sei di reclusione, indicata in dispositivo.
Infondato è il quarto motivo, con riferimento ad entrambi i profili . di censura svolti.
6.1. In relazione al primo, si afferma in giurisprudenza che, ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale ancorchè sia ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l’art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all’art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (cfr., Sez. 6, n. 50995 del 09/07/2019, Pastore, Rv. 278058; Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, COGNOME, Rv. 280059; Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara, Rv. 282057).
Queste conclusioni sono pacificamente “estendibili” attesa la eadem ratio alla presente fattispecie che vede una recidiva qualificata non esclusa ma ritenuta, e non considerata subvalente bensì equivalente.
6.2. In relazione al secondo, si evidenzia come la Corte territoriale abbia sì riconosciuto che, con provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Salerno in data 18/05/2022, era stata dichiarata l’estinzione della pena e di ogni altro effetto penale per esito positivo dell’affidamento in prova ai RAGIONE_SOCIALE sociali, ma ha avuto cura di precisare subito dopo che detto provvedimento afferiva a condanne diverse da quelle valutate ai fini della recidiva in questa sede.
Peraltro, va da ultimo evidenziato che, per costante giurisprudenza, l’indulto, se estingue la pena e ne fa cessare l’esecuzione, non ha tuttavia efficacia ablativa rispetto agli altri effetti scaturenti dalla sentenza di condanna, tra i qua rientra la recidiva, che può quindi essere contestata anche in relazione ai reati la cui pena, inflitta con precedenti sentenze definitive, sia stata condonata (cfr., Sez. 2, n. 34147 del 30/04/2015, COGNOME, Rv. 264629; Sez. 1, n. 48405 del 12/04/2017, COGNOME., Rv. 271415).
Da qui la pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per sopravvenuta prescrizione del reato, con conferma delle statuizioni civili.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili. Così deciso in Roma il 19/01/2024.