Prescrizione del Reato e Riforma Orlando: l’Analisi della Cassazione
La prescrizione del reato è un istituto fondamentale del nostro ordinamento che sancisce l’estinzione del reato stesso a seguito del decorso di un determinato lasso di tempo. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulle modalità di calcolo di tale termine, con particolare riferimento alle modifiche introdotte dalla cosiddetta ‘Riforma Orlando’. Questa decisione offre spunti essenziali per comprendere come la sospensione della prescrizione influisca sulla durata dei processi penali per i reati commessi in un preciso arco temporale.
I Fatti di Causa
Il caso esaminato dalla Suprema Corte trae origine da un ricorso presentato da un imputato, condannato in primo e secondo grado per una contravvenzione prevista dal d.lgs. n. 159/2011, commessa nel maggio 2018. L’imputato, tramite il suo difensore, lamentava la violazione di legge, sostenendo che il reato si fosse prescritto prima della pronuncia della sentenza della Corte d’Appello, avvenuta nel luglio 2024. Il fulcro del ricorso si basava su un errato calcolo dei termini, che non teneva conto delle nuove disposizioni sulla sospensione della prescrizione.
La Questione Giuridica: il Calcolo della Prescrizione del Reato
Il punto cruciale della controversia riguarda l’applicazione della disciplina transitoria introdotta dalla Legge n. 103/2017 (Riforma Orlando). Tale normativa ha modificato l’articolo 159 del codice penale, introducendo specifiche ipotesi di sospensione del corso della prescrizione dopo la sentenza di condanna di primo grado. In particolare, per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, la legge prevede che il corso della prescrizione rimanga sospeso:
1. Dal termine per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado fino alla pronuncia del dispositivo della sentenza d’appello, per un tempo massimo di un anno e sei mesi.
2. Dal termine per il deposito della motivazione della sentenza d’appello fino alla pronuncia della sentenza definitiva, per un tempo massimo di un anno e sei mesi.
L’imputato sosteneva che tale sospensione non dovesse applicarsi, portando così il termine massimo di prescrizione (pari a cinque anni per la contravvenzione in oggetto) a scadere prima della decisione di secondo grado.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, aderendo all’orientamento giurisprudenziale consolidato, confermato anche dalle Sezioni Unite. I giudici hanno chiarito che, essendo il reato stato commesso il 4 maggio 2018, ricade pienamente nell’ambito di applicazione della Riforma Orlando. Pertanto, il calcolo della prescrizione deve tenere conto del periodo di sospensione.
Nel dettaglio, la Corte ha ricostruito il calcolo:
– Il termine di prescrizione ordinario di quattro anni, prorogato a cinque anni per via di atti interruttivi, non era ancora decorso alla data della sentenza di primo grado (9 dicembre 2021).
– A partire da quella data, il corso della prescrizione è stato sospeso per un anno e sei mesi, fino al 9 giugno 2023.
– Il periodo residuo di prescrizione (un anno, quattro mesi e venticinque giorni) ha ripreso a decorrere dal 9 giugno 2023.
Di conseguenza, alla data della sentenza d’appello (9 luglio 2024), il termine massimo non era affatto spirato. La prospettazione del ricorrente è stata quindi giudicata ‘manifestamente contrastante’ con la legge e la giurisprudenza dominante, portando a una declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Conclusioni
La decisione in esame ribadisce un principio cruciale per tutti gli operatori del diritto: il calcolo della prescrizione del reato per i fatti commessi tra l’agosto 2017 e la fine del 2019 deve inderogabilmente includere i periodi di sospensione introdotti dalla Riforma Orlando. Questa pronuncia non solo consolida un’interpretazione univoca della norma, ma serve anche da monito sull’importanza di una corretta analisi della normativa applicabile ratione temporis. Ignorare tali meccanismi può condurre a iniziative processuali infondate, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie.
Quando si applica la sospensione della prescrizione del reato introdotta dalla Riforma Orlando?
Secondo quanto stabilito dalla Corte, questa disciplina si applica a tutti i reati commessi nel periodo che va dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019.
Per quanto tempo viene sospesa la prescrizione dopo la sentenza di primo grado secondo la Riforma Orlando?
La prescrizione viene sospesa per un periodo di tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi, a partire dal termine previsto per il deposito della sentenza di primo grado e fino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la tesi del ricorrente era manifestamente infondata. Il suo calcolo della prescrizione non teneva conto del periodo di sospensione di un anno e sei mesi, obbligatorio per legge. Di conseguenza, il reato non era ancora prescritto al momento della sentenza d’appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17411 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17411 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 19/10/1995
avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 09/07/2024, con la quale la Corte di appello di Perugia ha conferma la sentenza che ha ritenuto NOME COGNOME per fa contravvenzione di cui all’art. 76 d.lgs. n. 159/2011, commessa in Spoleto il 04/05/2018;
Ritenuto che, con unico articolato motivo, si lamenta violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. in relazione alla mancata prescrizione del reato maturata anteriormente alla pronuncia della Corte di appello;
che la prospettazione contenuta in ricorso è manifestamente contrastante con la consolidata giurisprudenza di legittimità, già ampiamente maggioritaria (Sez. 4, n. 28474 del 10/07/2024, Rv. 286811 – 02; Sez. 4, n. 26294 del 12/06/2024, Rv. 286653 – 01), autorevolmente condivisa anche di recente dalle Sezioni unite della Cassazione con la sentenza emessa il 12/12/2024, e secondo il quale per í reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017 (c.d. riforma Orlando); per i fatt commessi a decorrere dal 3 agosto 2017, la disciplina dettata dall’art. 1, comma 11 lett. b), legge n. 103/2017 aveva modificato il previgente art. 159, comma 2, cod. pen. introducendo la sospensione del corso della prescrizione: a) dal termine previsto dall’art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di primo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo e, comunque, per un tempo non superiore a un anno e sei mesi;” b) dal termine previsto dall’art. 544 cod, proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi;
che il fatto oggetto di contestazione è stato commesso il 04/05/2018; alla data della sentenza di primo grado (09/12/2021) il termine ordinario di prescrizione pari a quattro anni, già prorogato a cinque anni a seguito di fatti processuali interruttívi, non era decorso ed è rimasto sospeso per un anno e sei mesi fino al 09/06/2023, riprendendo a decorrere da quella data; il residuo periodo di un anno, quattro mesi e venticinque giorni non era spirato alla data della sentenza di appello (09/07/2024);
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna detcorrente al pagamento delle spese processuali e woudella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, 1A~ ””.0A44-” 4 “°’ k A €2,0 GLYPH “AALLO- GLYPH ct
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Così deciso il 17 aprile 2025
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