Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 16429 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 16429 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/03/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
Di NOME nato a EBOLI il 17/03/1988
COGNOME NOME nato a EBOLI il 30/10/1986
avverso la sentenza del 11/10/2024 della Corte d’appello di Salerno Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udite le conclusioni del Procuratore generale, COGNOME che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata per prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
La sentenza impugnata è stata deliberata l’11 ottobre 2024 dalla Corte di appello di Salerno, che ha confermato la decisione del Tribunale di Salerno che aveva condannato gli imputati – anche agli effetti civili – per il delitto di lesioni personali aggravato dalle più persone riunite (esclusa la circostanza aggravante dei futili motivi).
I ricorsi a firma dell’Avv. NOME COGNOME – difensore di fiducia dei COGNOME – si compongono di un unico motivo, con il quale gli imputati lamentano
violazione di legge perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente omesso di dichiarare la prescrizione del reato, che sarebbe decorsa il 31 ottobre 2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati nei termini di seguito precisati.
Il reato si è prescritto il 6 gennaio 2024, prima della pronunzia della sentenza di appello dell’Il ottobre 2024, ma non prima della decisione di prime cure, intervenuta il 12 dicembre 2023.
Il termine di prescrizione del reato va calcolato come segue.
Al termine ordinario di anni sei determinato ex art. 157, comma 1, cod. pen. va aggiunto l’aumento di un quarto ai sensi dell’art. 161, comma 2, cod. pen., sicché il termine massimo di prescrizione va individuato in quello di anni sette e mesi sei, cui devono essere aggiunti i periodi di sospensione della prescrizione per un totale di 358 giorni così determinato:
-60 giorni di sospensione per il rinvio per impedimento del difensore degli imputati del 26 novembre 2019.
-70 giorni di sospensione per il rinvio di cortesia, su richiesta del difensore degli imputati, dal 5 luglio 2022 al 13 settembre 2022 (allorché l’impedimento del difensore dell’imputato non è stato ritenuto assoluto).
-168 giorni di sospensione per il rinvio concesso dall’Il aprile 2023 al 26 settembre 2023 su richiesta della difesa degli imputati per citare i propri testi, testi che, nonostante alla precedente udienza del 29 marzo 2023 fosse stata preannunziata la loro escussione, non erano stati citati.
-60 giorni di sospensione per il rinvio del 26 settembre 2023 per impedimento del difensore degli imputati.
Quanto alla possibilità che la prescrizione maturata prima della sentenza di appello venga eccepita per la prima volta con il ricorso per cassazione, come accaduto nel caso di specie, le Sezioni Unite di questa Corte insegnano che, in presenza di motivo di ricorso per cassazione in tema di prescrizione, sia come unica doglianza che in uno ad altri motivi inammissibili, l’estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza d’appello deve essere dichiarata dalla Corte di cassazione, ancorché essa non sia stata postulata nei motivi di gravame né in udienza dinanzi al giudice di appello. Il ricorso, infatti, non può ritenersi inammissibile e la causa di non punibilità erroneamente non dichiarata dal giudice di merito deve essere rilevata e dichiarata, avendo questi disatteso il
dovere di provvedere ex
art. 129 cod. proc. pen. (dalle motivazioni di Sez. U, n.
12602 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266818, §§ 16 e 17).
3. La maturazione della prescrizione prima della sentenza di appello ma dopo quella di primo grado comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata agli effetti penali perché il reato si è estinto, ferme restando le statuizioni civili
ex art. 578 cod. proc. pen. (statuizioni sulla cui conferma non
sono state formulate censure nel ricorso).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perche il reato e’
estinto per prescrizione, fermi gli effetti civili.
Così deciso il 21/03/2025.