La Prescrizione del Reato: Quando il Tempo Annulla la Condanna
La prescrizione del reato è un istituto giuridico fondamentale nel nostro ordinamento penale, che sancisce come il trascorrere del tempo possa estinguere la pretesa punitiva dello Stato. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 23086/2024) offre un chiaro esempio pratico di questo principio, annullando una condanna proprio per il decorso dei termini. Analizziamo insieme la vicenda processuale e le motivazioni della Suprema Corte.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Firenze del luglio 2023. L’imputato era stato giudicato per un illecito commesso in data 25 febbraio 2016. Il nodo centrale del caso, giunto all’attenzione della Cassazione, non riguardava la colpevolezza o l’innocenza nel merito, ma una questione puramente temporale.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla prescrizione del reato
La Suprema Corte, investita del caso, ha rilevato d’ufficio la presenza di una causa di estinzione del reato. I giudici hanno calcolato che il termine massimo di prescrizione applicabile al caso specifico era di sette anni e sei mesi. Essendo il reato stato commesso a febbraio 2016, tale termine era inequivocabilmente spirato al momento della decisione, avvenuta nel maggio 2024.
Di conseguenza, la Corte ha pronunciato l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, dichiarando il reato estinto per prescrizione. Questo significa che il processo si è concluso definitivamente, senza necessità di un ulteriore giudizio.
Le Motivazioni: Prescrizione vs. Assoluzione nel Merito
Il ragionamento della Corte si è sviluppato seguendo un percorso logico-giuridico ben preciso, delineato dall’articolo 129 del codice di procedura penale. Prima di poter dichiarare la prescrizione del reato, i giudici hanno dovuto affrontare due passaggi preliminari.
In primo luogo, hanno verificato l’ammissibilità del ricorso. La Corte ha stabilito che l’impugnazione non presentava profili di manifesta infondatezza o altre cause di inammissibilità. Questo passaggio è cruciale: un ricorso inammissibile non consente alla Corte di esaminare il caso e, di conseguenza, di rilevare l’eventuale prescrizione. L’ammissibilità ha quindi instaurato un valido rapporto processuale, aprendo la via alla declaratoria di estinzione.
In secondo luogo, la Corte ha valutato se sussistessero le condizioni per una pronuncia di assoluzione nel merito, più favorevole per l’imputato. L’art. 129, comma 2, del codice di procedura penale stabilisce infatti che una sentenza di proscioglimento per innocenza (ad esempio, perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso) prevale sulla dichiarazione di prescrizione. Tuttavia, per arrivare a tale conclusione, l’innocenza deve emergere con “evidenza” dagli atti processuali. Nel caso di specie, i giudici hanno ritenuto che non vi fossero elementi così chiari e palesi da giustificare un’assoluzione piena.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Esauriti questi due passaggi, e non potendo prosciogliere l’imputato nel merito, alla Corte non è rimasta altra scelta che applicare la causa estintiva. La decisione conferma un principio cardine del diritto processuale penale: la prescrizione del reato deve essere dichiarata in ogni stato e grado del processo, a condizione che l’impugnazione che ha portato il caso davanti al giudice sia valida. L’esito del processo non è una dichiarazione di innocenza, ma la constatazione che lo Stato ha perso il suo potere di punire a causa del tempo trascorso. La sentenza evidenzia quindi l’importanza strategica della tempestività e della validità formale delle impugnazioni nel determinare l’esito finale di un procedimento penale.
Perché la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza?
La Corte ha annullato la sentenza perché il reato era estinto per prescrizione. Il termine massimo per la punibilità, pari a sette anni e sei mesi dalla data del fatto (25.02.2016), era già trascorso al momento della decisione.
Cosa sarebbe successo se il ricorso fosse stato inammissibile?
Se il ricorso fosse stato dichiarato inammissibile, la Corte non avrebbe potuto rilevare la prescrizione. La sentenza di condanna precedente sarebbe diventata definitiva, impedendo l’applicazione della causa di estinzione del reato.
La Corte ha dichiarato l’imputato innocente?
No. La Corte non si è pronunciata sulla colpevolezza o innocenza, ma ha solo preso atto dell’estinzione del reato per il decorso del tempo. Ha specificato che dagli atti non emergeva con evidenza la prova dell’insussistenza del fatto-reato, condizione che sarebbe stata necessaria per una pronuncia di assoluzione nel merito.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23086 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 23086 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME ( CUI NUMERO_DOCUMENTO ) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 139)
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Sussistono i presupposti per rilevare l’intervenuta causa estintiva del per cui si procede, essendo spirato il relativo termine massimo di prescrizio ad anni sette e mesi sei, trattandosi di illecito commesso in data 25.2.2016
Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissi per manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure deducibili in sede di legittimità.
Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla interv instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilev dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen.
Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronu assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non pot constatare con evidenza dagli atti l’insussistenza del fatto-reato.
Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugna per essere il reato in disamina estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estint prescrizione.
Così deciso il 15 maggio 2024
liere estensore
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