Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11833 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 11833 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOME nato a BATTIPAGLIA il 23/03/1997
avverso la sentenza del 31/01/2024 del TRIBUNALE di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno che lo ha prosciolto l’imputato dall’accusa di avere commesso il delitto previsto dall’artt. 588 cod. pen., riconoscendogli la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto;
rilevato, altresì, che la Corte di appello di Salerno ha convertito l’atto di appello in ricorso per cassazione ai sensi degli artt. 593 e 568 cod. poc. pen., essendosi al cospetto di un delitto punito con la sola pena della multa;
ritenuto che l’unico motivo proposto – che contesta la mancata assoluzione ai sensi dell’art. 530, comma 1, cod. proc. pen. perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto – non sia manifestamente infondato, dato che dalla motivazione della sentenza impugnata non emerge nitidamente quali siano le concrete condotte attribuite all’imputato e su quali elementi si fondi il relativo giudizio di responsabilità;
ritenuto, pertanto, che l’ammissibilità del ricorso renda nella specie rilevante l’avvenuto decorso del termine di prescrizione, maturato in data 1° luglio 2024, essendo stato il reato commesso in data 31 dicembre 2016 e non essendovi sospensioni, non potendosi addivenire a una pronuncia di annullamento con rinvio per difetto di motivazione ove il Giudice di legittimità possa dichiarare immediatamente l’esistenza di una causa di non punibilità, (così Sez. U, Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244273 – 01);
PER QUESTI MOTIVI
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 26 febbraio 2025.