Prescrizione del Reato: Quando il Tempo Annulla la Condanna
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema giuridico: l’importanza della prescrizione del reato. Questo caso dimostra come il decorso del tempo, unito a una corretta valutazione delle circostanze giuridiche come la recidiva, possa portare all’annullamento di una condanna anche dopo due gradi di giudizio. Analizziamo insieme la vicenda e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso: dal Furto alla Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di furto, emessa dal Tribunale di primo grado. La sentenza veniva parzialmente riformata in appello: la Corte territoriale confermava la colpevolezza dell’imputata, ma escludeva la sussistenza di un’aggravante e della recidiva che erano state precedentemente contestate.
Nonostante l’esito apparentemente favorevole, l’imputata decideva di ricorrere alla Corte di Cassazione, sollevando un’unica, ma decisiva, questione di diritto.
Il Ricorso in Cassazione e la Prescrizione del Reato
Il motivo del ricorso era tanto semplice quanto cruciale. La difesa sosteneva che la Corte d’Appello, pur avendo correttamente escluso la recidiva, non aveva tratto la dovuta conseguenza in termini di prescrizione del reato. Senza la recidiva, infatti, il tempo necessario per estinguere il reato si riduceva.
Nello specifico, il reato di furto in questione si prescriveva in sette anni e sei mesi. Essendo stato commesso il 13 agosto 2015, il termine massimo per la punibilità scadeva il 13 febbraio 2023. La sentenza della Corte d’Appello, però, era stata pronunciata solo il 19 settembre 2024, ben oltre la data di estinzione del reato.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso pienamente fondato. I giudici hanno confermato che il calcolo della prescrizione doveva essere effettuato senza tenere conto degli effetti della recidiva, dal momento che quest’ultima era stata esclusa nel giudizio di secondo grado. Di conseguenza, la Corte d’Appello avrebbe dovuto, d’ufficio, prendere atto del decorso dei termini e dichiarare l’estinzione del reato.
Il ragionamento della Suprema Corte è stato lineare: il reato si prescrive in sette anni e sei mesi. Calcolando questo periodo a partire dalla data di commissione del fatto (13 agosto 2015), si arriva al 13 febbraio 2023. Poiché la sentenza d’appello è intervenuta successivamente, il potere dello Stato di punire la colpevole era venuto meno. La condanna, pertanto, era illegittima.
Le Conclusioni: L’Annullamento della Sentenza
Sulla base di queste motivazioni, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata senza disporre un nuovo processo (annullamento senza rinvio). La motivazione di tale decisione è chiara: il reato è estinto per prescrizione. Questa pronuncia sottolinea come il calcolo dei termini di prescrizione sia un elemento fondamentale del processo penale, la cui violazione impone l’annullamento della condanna. È un monito per i giudici di merito a verificare sempre, specialmente in caso di modifica delle contestazioni, l’eventuale decorso dei termini.
Cosa succede alla prescrizione se in appello viene esclusa la recidiva?
Il termine di prescrizione deve essere ricalcolato sulla base del reato senza considerare gli effetti della recidiva. Questo può comportare una riduzione del tempo necessario per l’estinzione del reato.
Perché la condanna per furto è stata annullata in questo caso specifico?
La condanna è stata annullata perché, una volta esclusa la recidiva, il termine di prescrizione di sette anni e sei mesi era già scaduto (nel febbraio 2023) prima che la Corte d’Appello emettesse la sua sentenza (nel settembre 2024).
Cosa significa che la sentenza è stata annullata “senza rinvio”?
Significa che la Corte di Cassazione ha chiuso definitivamente il caso cancellando la condanna. Non è necessario un nuovo processo perché la questione è stata risolta in via definitiva accertando che il reato era estinto per prescrizione.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11857 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 11857 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a LIVORNO il 24/04/1986
avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 39132/24 Udienza del 26 febbraio 2025 -Consigliere COGNOME
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Livorno, ha confermato la condanna dell’imputata per il reato di cui all’art.624 cod.pen, escludendo l’aggravante contestata e l recidiva.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputata, lamentando, con un primo e assorbente motivo, che la Corte distrettuale non ha preso contezza che, escludendo la circostanza aggravante e la recidiva, il reato si era prescritto il 13 febbraio 2023, prima del sentenza di secondo grado.
Tale motivo di ricorso è fondato, dal momento che effettivamente, una volta esclusa la recidiva, il reato si prescrive in sette anni e sei mesi che, calcolati a far data dal 13 ago 2015, sono decorsi il 13 febbraio 2023, prima della sentenza di appello (pronunziata il 19 settembre 2024).
Tanto comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 26 febbraio 2025
Il consigliere es nsore
Il Presidente