Prescrizione del Reato: La Cassazione Annulla Condanna per Furto
La prescrizione del reato rappresenta un principio cardine del nostro ordinamento giuridico, stabilendo che lo Stato perde il diritto di punire un cittadino dopo un certo periodo di tempo. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha riaffermato la sua importanza, annullando una condanna per furto aggravato proprio per il decorso dei termini, nonostante la fondatezza di uno dei motivi di ricorso. Questo caso offre spunti cruciali sia sulla tempistica per la richiesta di pene sostitutive sia sulla forza risolutiva della prescrizione.
I Fatti del Processo
Un imputato era stato condannato in primo grado e in appello per il reato di furto pluriaggravato, commesso nel febbraio del 2012. La Corte d’Appello di Bologna aveva confermato la sentenza di primo grado nel gennaio 2024. Avverso questa decisione, la difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, basandosi su due principali motivi.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Il ricorso si articolava su due punti essenziali:
1. La richiesta di pene sostitutive: La difesa lamentava che la Corte d’Appello avesse erroneamente dichiarato tardiva la richiesta di sostituire la pena detentiva con la detenzione domiciliare. Questa istanza, infatti, era stata presentata durante la discussione orale in udienza d’appello.
2. L’esclusione di un’aggravante: Il secondo motivo riguardava la presunta violazione di legge e la mancanza di motivazione in merito all’esclusione di una specifica aggravante.
Durante il giudizio di cassazione, l’attenzione dei giudici si è concentrata su un elemento prevalente: il tempo trascorso dalla commissione del fatto.
La Decisione della Corte e la Prescrizione del Reato
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo di ricorso non manifestamente infondato. Richiamando un proprio precedente, ha chiarito che, in base alla cosiddetta Riforma Cartabia, la richiesta di applicazione di pene sostitutive può essere validamente presentata fino all’udienza di discussione in appello, non essendo necessario formularla esclusivamente con l’atto di gravame.
Tuttavia, prima di procedere oltre, la Corte ha compiuto una verifica d’ufficio sui termini di prescrizione. Il reato, commesso il 13 febbraio 2012, prevedeva un termine di prescrizione massimo di dodici anni e sei mesi, tenendo conto degli atti interruttivi. Tale termine è risultato scaduto il 13 agosto 2024, ovvero prima della data dell’udienza in Cassazione.
Di conseguenza, la Corte ha dichiarato la prescrizione del reato, annullando la sentenza impugnata senza rinvio. Questa decisione ha reso superfluo l’esame del secondo motivo di ricorso, che è stato dichiarato “assorbito”.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte è lineare e si fonda sulla natura della prescrizione come causa di estinzione del reato. Una volta accertato che il tempo per perseguire penalmente il fatto è scaduto, il processo non può più continuare. L’azione penale si estingue, e con essa ogni questione relativa alla colpevolezza dell’imputato o alla correttezza delle pene applicate. Anche se il motivo relativo alle pene sostitutive era potenzialmente accoglibile, la declaratoria di prescrizione è una questione pregiudiziale e assorbente che deve essere rilevata e decisa prioritariamente.
Le Conclusioni
Questa sentenza offre due importanti insegnamenti pratici. In primo luogo, conferma un’interpretazione flessibile dei termini per la richiesta di pene sostitutive introdotte dalla Riforma Cartabia, ampliando le possibilità per la difesa di accedere a misure alternative al carcere. In secondo luogo, ribadisce la centralità e l’inderogabilità dell’istituto della prescrizione. Anche di fronte a un processo che sembra avviato a una conclusione di merito, la verifica del decorso del tempo rimane un dovere del giudice in ogni stato e grado, potendo portare, come in questo caso, all’estinzione del reato e alla chiusura definitiva del procedimento.
Entro quale momento processuale si può richiedere l’applicazione delle pene sostitutive secondo la Riforma Cartabia?
Secondo la Corte di Cassazione, la richiesta di applicazione delle pene sostitutive può essere formulata al più tardi nel corso dell’udienza di discussione d’appello, non essendo necessario che sia contenuta esclusivamente nell’atto di gravame iniziale.
Cosa accade se la prescrizione del reato matura durante il processo di cassazione?
Se il termine di prescrizione scade mentre il processo è pendente in Cassazione, la Corte deve dichiarare l’estinzione del reato e annullare la sentenza impugnata senza rinvio, chiudendo definitivamente il caso.
Perché la Corte non ha esaminato tutti i motivi di ricorso presentati dalla difesa?
La Corte non ha esaminato il secondo motivo di ricorso perché la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione è una questione pregiudiziale e assorbente. Una volta estinto il reato, diventa superfluo esaminare le altre questioni relative al merito della condanna, che vengono, appunto, “assorbite” dalla decisione sulla prescrizione.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6614 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 6614 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 11/06/1991
avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 23 gennaio 2024 la Corte di appello di Bologna, a seguito del g interposto nell’interesse di NOME COGNOME ha confermato la pronuncia resa il 13 ottob la quale il Tribunale di -r egiN ne aveva affermato la responsabilità per il delitto d pluriaggravato.
Avverso la sentenza di appello il difensore dell’imputato ricorso per c nell’interesse dell’imputato, articolando due motivi (di seguito enunciati nei limit 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
2.1. Con il primo motivo ha prospettato la violazione degli artt. 20-bis cod. pen., 545bis cod. proc. pen. e 53 ss. legge n. 689 del 1981 e il vizio di in ordine alla rit della richiesta di sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare sos
2.2 Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 61, comma 1, n. 10 e l’omessa motivazione in ordine all’esclusione dell’aggravante prevista dalla nor citata.
Il difensore dell’imputato ha presentato memoria con la quale ha riba particolare, la fondatezza del primo motivo di ricorso.
Il primo motivo di ricorso non è manifestamente infondato, in quanto la ric applicazione all’imputato della sanzione sostitutiva della detenzione domicili presentata in sede di discussione orale e questa Corte ha affermato che, «in te sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 d.lgs. 10 150 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronuncia all’applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di c bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell’imputato, da f necessariamente con l’atto di gravame o in sede di “motivi nuovi” ex art. 585, comm proc. pen., ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell’udienza di d’appello» (Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, COGNOME, Rv. 285751 – 01).
Di conseguenza, deve rilevarsi che il 13 agosto 2024 è spirato il termine di pr del reato (commesso il 13 febbraio 2012), pari a dodici anni e sei mesi (tene dell’interruzione e non constando sospensioni: cfr. artt. 157 e 161 cod. pen.); e l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, rimanendo assorbito il s motivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescri Così deciso il 13/11/2024.