Prescrizione del reato: quando il tempo annulla la condanna
La prescrizione del reato è un istituto fondamentale del nostro ordinamento penale, che stabilisce come il semplice decorso del tempo possa estinguere la pretesa punitiva dello Stato. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sentenza n. 7180/2025) offre un chiaro esempio pratico di questo principio, dimostrando come la sua applicazione prevalga su ogni altra valutazione nel merito del processo.
Il caso in esame: dal ricorso all’annullamento
La vicenda processuale riguarda un imputato condannato sia in primo grado che in appello per un reato continuato previsto dal Testo Unico sulle spese di giustizia (d.P.R. 115/2002). I fatti contestati risalivano al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016.
L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando un’erronea applicazione della legge penale per difetto degli elementi soggettivi e oggettivi del reato. In sostanza, la difesa contestava la sussistenza stessa della sua colpevolezza.
La decisione della Cassazione e la prescrizione del reato
La Corte di Cassazione, tuttavia, non è entrata nel merito delle doglianze difensive. I giudici hanno rilevato d’ufficio una questione pregiudiziale e assorbente: il reato era estinto.
Calcolando il tempo trascorso dalla data di commissione dei fatti (il più recente al 31/12/2016), era maturato il termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi. Poiché il ricorso non presentava profili di inammissibilità, la Corte ha proceduto a dichiarare l’estinzione del reato, annullando la sentenza di condanna senza rinvio, cioè in via definitiva.
Le motivazioni: la prevalenza della causa estintiva
Il cuore della decisione risiede in un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità. La Corte ha spiegato che, una volta accertata l’esistenza di una causa di estinzione del reato, come la prescrizione del reato, ogni altro approfondimento sulle questioni sollevate dalle parti diventa superfluo.
Questo orientamento, supportato da precedenti pronunce delle Sezioni Unite (sentenze ‘Cremonese’ e ‘Tettamanti’), si basa sul principio di immediata applicabilità della causa estintiva. L’inevitabile rinvio a un nuovo giudice di merito, necessario per valutare le questioni difensive, sarebbe incompatibile con l’obbligo del giudice di dichiarare subito l’estinzione del reato. Pertanto, anche eventuali vizi di motivazione della sentenza impugnata o altre nullità procedurali diventano irrilevanti di fronte alla prescrizione.
L’unica eccezione a questa regola è prevista dall’articolo 129, comma 2, del codice di procedura penale. Questa norma impone al giudice di pronunciare una sentenza di assoluzione nel merito se, dagli atti, emerge in modo evidente (‘all’evidenza’) l’insussistenza del fatto, la sua irrilevanza penale o la certezza che l’imputato non lo ha commesso. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che non sussistessero le condizioni per una simile pronuncia assolutoria, non potendo constatare con immediatezza la totale estraneità dell’imputato ai fatti.
Le conclusioni: implicazioni pratiche
La sentenza ribadisce un cardine del sistema processuale penale: l’economia processuale e la certezza del diritto impongono di chiudere il procedimento quando la pretesa punitiva dello Stato si è esaurita per il decorso del tempo. Per l’imputato, l’annullamento della sentenza per prescrizione comporta la cancellazione della condanna, ma non equivale a un’assoluzione nel merito che accerta l’innocenza. È una declaratoria che pone fine al processo per una ragione puramente procedurale. Questo caso dimostra come la tempestività della giustizia sia un fattore determinante e come la sua mancanza possa portare all’estinzione del reato, indipendentemente dalla fondatezza dell’accusa o della difesa.
Cosa accade se un reato si prescrive mentre è in corso un ricorso per Cassazione?
La Corte di Cassazione, se il ricorso non è inammissibile, deve dichiarare l’estinzione del reato e annullare la sentenza di condanna senza necessità di un nuovo processo (annullamento senza rinvio).
La Corte esamina i motivi del ricorso se il reato è prescritto?
No. Secondo la sentenza, la presenza di una causa di estinzione come la prescrizione prevale su ogni altra questione. Diventa quindi superfluo analizzare i motivi di ricorso presentati dalla difesa, come quelli relativi alla colpevolezza o a vizi della sentenza precedente.
È possibile ottenere un’assoluzione piena invece della prescrizione?
Sì, ma solo a condizioni molto specifiche. Il giudice può assolvere nel merito solo se dagli atti processuali emerge in modo palese e inconfutabile l’innocenza dell’imputato (ad esempio, l’insussistenza del fatto o la prova che non l’ha commesso), senza la necessità di alcuna ulteriore valutazione. In questo caso, tali condizioni non erano soddisfatte.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7180 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 7180 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MARSALA il 04/04/1956
avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME COGNOME ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato continuato di cui agli artt. 95 e 79, comma 1, lett. d) d.P.R. 115/2002, fatti commessi il 31/12/2015 ed il 31/12/2016.
Rilevato che il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale per difetto dell’elemento soggettivo e oggettivo del reato.
Osserva: il reato ascritto al ricorrente è estinto per intervenuta prescrizione, essendo maturato il termine massimo di anni sette e mesi sei dalla data di consumazione dei fatti. Sussistono le condizioni per rilevare d’ufficio l’intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine massimo di prescrizione e non presentando l’impugnazione profili d’inammissibilità suscettibili d’incidere sulla valida instaurazione del rapporto di impugnazione.
E’ il caso di aggiungere che risulta non necessario ogni altro approfondimento riguardo alle doglianze proposte dalla difesa. Invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, anche di ordine generale, in quanto l’inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell’immediata applicabilità della causa estintiva (Sez. U, n. 1021 del 28/11/ 2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511). Per altro verso, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso in esame, della causa di estinzione del reato della prescrizione (così Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244275:”In presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva”). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare, all’evidenza, l’insussistenza del fatto reato e la estraneità ad esso dell’imputato.
Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione.
Così deciso il 22 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
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