Prescrizione del Reato: la Cassazione Annulla una Condanna Tardiva
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 8267/2025, ha riaffermato un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il decorso del tempo può estinguere un reato, e tale estinzione deve essere dichiarata in qualsiasi stato e grado del procedimento. Questo caso evidenzia come la prescrizione del reato, se maturata prima della sentenza di appello, determini l’annullamento della condanna, anche se i giudici di secondo grado non se ne sono accorti. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante decisione.
I Fatti di Causa
Due individui erano stati condannati in primo grado dal Tribunale, con sentenza del 7 maggio 2021, per i delitti di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti. Successivamente, la Corte d’Appello, con una sentenza del 6 marzo 2024, confermava integralmente la condanna. Gli imputati, tramite i loro difensori, decidevano di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, sollevando un’unica, ma decisiva, questione giuridica.
L’Appello in Cassazione e la Questione della Prescrizione del Reato
Il fulcro del ricorso verteva sul mancato rilievo, da parte della Corte d’Appello, del compimento del termine massimo di prescrizione. I difensori hanno dimostrato che il reato, commesso il 21 luglio 2014, si era estinto per prescrizione il 25 marzo 2022. Questa data era ampiamente anteriore alla pronuncia della sentenza d’appello (6 marzo 2024).
Sorprendentemente, anche il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha condiviso le argomentazioni dei ricorrenti, chiedendo a sua volta l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Si è venuta a creare una piena convergenza tra accusa e difesa sulla violazione di legge commessa dai giudici d’appello.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati. I giudici hanno verificato i calcoli temporali, confermando che il termine prescrizionale massimo di sette anni e sei mesi (aumentato di 64 giorni per sospensioni) era effettivamente decorso il 25 marzo 2022. Pertanto, al momento della decisione della Corte d’Appello, il reato non era più legalmente perseguibile.
La Corte ha richiamato un autorevole precedente delle Sezioni Unite (sentenza n. 12602 del 2015), secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduce l’estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata, anche se il giudice di merito l’ha erroneamente omessa. Tale omissione, infatti, integra una violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) del codice di procedura penale.
Non essendovi elementi per un proscioglimento immediato nel merito (l’innocenza degli imputati non era palese), la Corte ha dovuto prendere atto dell’unica conclusione possibile: l’estinzione del reato.
Le Conclusioni
La sentenza si conclude con l’annullamento senza rinvio della sentenza di condanna. La prescrizione del reato ha prevalso, estinguendo l’azione penale. Questa decisione serve come monito sull’importanza del rispetto dei tempi processuali e conferma la possibilità per la difesa di far valere la prescrizione in sede di legittimità, anche quando questa sia ‘sfuggita’ ai giudici dei gradi precedenti. La giustizia, per essere tale, deve agire entro i limiti temporali stabiliti dalla legge, a garanzia della certezza del diritto e dei diritti dell’imputato.
È possibile ricorrere in Cassazione se la prescrizione del reato è maturata prima della sentenza d’appello ma non è stata dichiarata?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che è ammissibile un ricorso basato su questo motivo. La mancata dichiarazione di una prescrizione già maturata costituisce una violazione di legge che può essere fatta valere in sede di legittimità.
Cosa succede quando la Corte di Cassazione accoglie un ricorso per intervenuta prescrizione del reato?
La Corte annulla la sentenza di condanna senza rinvio. Questo significa che la decisione è definitiva e il processo si conclude con l’estinzione del reato, senza la possibilità di un nuovo giudizio di merito.
Come è stato calcolato il termine di prescrizione in questo caso?
Il termine è stato calcolato partendo dalla data di commissione dei reati (21/07/2014). Il termine massimo era di sette anni e sei mesi, a cui sono stati aggiunti 64 giorni per periodi di sospensione del processo. La data di estinzione è stata quindi fissata al 25/03/2022, prima della sentenza d’appello.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 8267 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 8267 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2025
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Lamezia Terme il 26/08/1964
COGNOME NOMECOGNOME nato a S. Pietro a Maida il 30/05/1959
avverso la sentenza emessa il 06/03/2024 dalla Corte d’Appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procur Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 06/03/2024, la Corte d’Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Lamezia Terme, in dat 07/05/2021, con la quale COGNOME NOME e COGNOME NOME erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione ai delitti di coltivazione e de di sostanze stupefacenti, loro ascritti in concorso.
Ricorrono per cassazione gli imputati a mezzo dei rispettivi difenso deducendo con atti di contenuto sovrapponibile la violazione di legge consegue
al mancato rilievo, da parte della Corte territoriale, del compimento del termine massimo prescrizionale in data anteriore alla pronuncia di secondo grado.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, condividendo i rilievi formulati dai ricorrenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati.
Non è controversa l’individuazione del momento consumativo dei reati contestati alla data del 21/07/2014, né quella del termine prescrizionale massimo di sette anni e sei mesi, correlato all’imputazione ex art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, tenuto conto anche di 64 giorni di sospensione: termine decorso il 25/03/2022, e dunque in una data ampiamente anteriore alla pronuncia di secondo grado (emessa in data 06/03/2024). Altrettanto pacifica è l’insussistenza delle condizioni per un immediato proscioglimento nel merito, avuto riguardo alle convergenti risultanze valorizzate dai giudici di primo e di secondo grado.
In tale contesto deve trovare applicazione, come fondatamente osservato dai ricorrenti e dallo stesso Procuratore Generale, l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte secondo cui «è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266819 – 01).
Quanto precede impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere i reati ascritti ai ricorrenti ormai estinti per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.
Così deciso il 08 gennaio 2025