Prescrizione del Reato: Quando il Tempo Annulla la Condanna
La prescrizione del reato è un istituto giuridico fondamentale nel nostro ordinamento penale, che spesso determina l’esito di complessi iter processuali. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 15281/2024) offre uno spunto di riflessione cruciale su come la decorrenza del tempo possa prevalere anche su valide argomentazioni difensive, portando all’annullamento di una condanna. Analizziamo il caso per comprendere le dinamiche e le implicazioni di questa decisione.
I Fatti del Processo e i Motivi del Ricorso
Il caso riguardava un’imputata condannata sia in primo grado dal GUP del Tribunale, sia in appello, per i reati di falso in atto pubblico (artt. 476 e 479 del codice penale), con l’aggravante di cui all’art. 61 n. 2 c.p.
La difesa ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su un unico, ma significativo, motivo: l’erronea applicazione della legge penale e il travisamento della prova. Nello specifico, si contestava alla Corte d’Appello di aver completamente omesso di valutare un elemento probatorio ritenuto cruciale: un protocollo informatico. Questo documento, estratto da un ausiliario di polizia giudiziaria, avrebbe attestato il deposito di un’istanza in una data specifica, circostanza che, secondo la difesa, avrebbe potuto smontare l’intero impianto accusatorio.
La Decisione della Cassazione sulla prescrizione del reato
La Suprema Corte ha esaminato il motivo del ricorso e lo ha giudicato “non manifestamente infondato”. Questo significa che la doglianza della difesa non era pretestuosa, ma sollevava una questione giuridica meritevole di approfondimento. L’omessa pronuncia su un elemento di prova potenzialmente decisivo costituisce, infatti, un vizio della sentenza.
Nonostante questo riconoscimento, i giudici non hanno potuto disporre un nuovo processo d’appello per riesaminare la questione. La Corte ha infatti dovuto prendere atto di un fattore ormai insuperabile: l’intervenuta prescrizione del reato. I giudici hanno calcolato che, tenendo conto del termine massimo di prescrizione (sette anni e sei mesi) e di un periodo di sospensione del processo, i reati contestati si erano estinti nel settembre 2023. Di conseguenza, la Corte ha emesso una sentenza di annullamento senza rinvio, dichiarando i reati estinti.
Le Motivazioni: Prescrizione vs. Proscioglimento nel Merito
La parte più interessante della motivazione risiede nel bilanciamento tra la validità del ricorso e l’obbligo di dichiarare la prescrizione. La legge (art. 129, comma 2, c.p.p.) prevede che il giudice debba pronunciare una sentenza di proscioglimento (assoluzione) anche quando il reato è prescritto, ma solo se dagli atti risulta “evidentemente” che l’imputato non ha commesso il fatto, che il fatto non sussiste o non costituisce reato.
In questo caso, la Cassazione ha chiarito che non sussistevano le condizioni per un proscioglimento nel merito con formula piena. Per accertare la fondatezza delle argomentazioni difensive sul protocollo informatico sarebbe stato necessario un nuovo giudizio, ovvero un rinvio al giudice di merito. Tuttavia, tale rinvio è precluso dalla maturata prescrizione. In altre parole, la prescrizione del reato ha interrotto il processo prima che si potesse stabilire, con un nuovo esame, l’eventuale innocenza dell’imputata sulla base della prova non considerata.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa sentenza illustra perfettamente un principio cardine del diritto processuale penale: la declaratoria di una causa di estinzione del reato, come la prescrizione, prevale su qualsiasi altra valutazione, a meno che non emerga una prova evidente di innocenza. L’esito per l’imputata è positivo, poiché la condanna è stata cancellata. Tuttavia, non si tratta di un’assoluzione nel merito che ne accerta l’innocenza, ma di una chiusura del procedimento per ragioni procedurali legate al decorso del tempo.
Il caso evidenzia la perenne tensione nel sistema giudiziario tra la ricerca della verità sostanziale e la necessità di garantire la ragionevole durata del processo. Se da un lato un vizio procedurale aveva potenzialmente leso il diritto di difesa, dall’altro la lentezza del sistema ha portato all’estinzione del reato, rendendo di fatto superfluo l’accertamento della fondatezza di quel vizio.
Perché la condanna per falso è stata annullata dalla Cassazione?
La condanna è stata annullata perché i reati contestati si sono estinti per intervenuta prescrizione. Questo significa che è trascorso il tempo massimo previsto dalla legge per giungere a una sentenza definitiva, indipendentemente dalla colpevolezza o innocenza dell’imputata.
L’annullamento della sentenza equivale a una dichiarazione di innocenza?
No. La Corte ha specificato che non sussistevano elementi per un proscioglimento immediato nel merito (un’assoluzione piena), poiché per valutare le prove sarebbe stato necessario un nuovo processo. La sentenza è stata annullata solo perché la prescrizione impedisce di proseguire il giudizio.
Cosa succede quando un ricorso è valido ma il reato si prescrive nel frattempo?
Come dimostra questo caso, la prescrizione del reato prevale. Se la Corte di Cassazione rileva che i termini sono scaduti, deve dichiarare l’estinzione del reato e annullare la sentenza. L’esame nel merito delle argomentazioni difensive, anche se fondate, viene interrotto.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15281 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 15281 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CISTERNINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l’imputata NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza del GIJP del Tribunale di Brindisi di condanna per i reati di cui agli artt. 476, 479 e 61 n. 2 cod. pen.;
Rilevato che il motivo unico di ricorso – con cui la ricorrente denunzia erronea applicazione di legge penale in relazione ai criteri legali di valutazione della prova contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova – non è manifestamente infondato in quanto il giudice di secondo grado ha omesso di pronunciarsi sulla questione del protocollo informatico estratto da ausiliario di polizia giudiziaria, che testimonierebb il deposito dell’istanza in data 15 gennaio 2016, circostanza che potrebbe avere implicazioni sull’intero costrutto accusatorio;
Rilevato che la non manifesta infondatezza del ricorso impone di prendere atto dell’intervenuta maturazione del termine prescrizionale, donde va emessa sentenza di annullamento senza rinvio; in particolare, il delitto ex art 479 cod. pen. si è prescritto in data 18 settembre 2023 e il delitto ex art. 476 cod. pen. in data 17 settembre 2013, tenendo conto del termine massimo di prescrizione di anni sette e mesi sei e dei 60 giorni di sospensione legati al rinvio per impedimento dell’imputata dal 24 gennaio al 17 ottobre 2022.
Rilevato che non sussistono elementi per pervenire al proscioglimento dell’imputata con formula più favorevole ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., comportando l’eventuale giudizio di fondatezza dei vizi denunciati un rinvio al giudice di merito, rinv precluso dall’intervenuta prescrizione del reato.
Considerato che non vi è stata condanna al risarcimento del danno.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per intervenuta prescrizione.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2024.