Prescrizione del Reato: Quando il Tempo Annulla la Condanna
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cardine del nostro sistema giuridico: la prescrizione del reato. Anche in presenza di una condanna nei gradi di merito, il decorso di un determinato lasso di tempo può portare all’estinzione dei reati e all’annullamento della sentenza. Questo caso offre un chiaro esempio di come la giustizia debba fare i conti con il fattore tempo, che può determinare l’esito finale di un procedimento penale.
I Fatti del Processo: Dalla Condanna all’Appello
La vicenda processuale ha origine da una sentenza del Tribunale di Trapani, che aveva condannato un uomo per i reati di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) e di truffa (art. 640 c.p.). La Corte d’appello di Palermo, successivamente, aveva parzialmente riformato questa decisione.
In particolare, la Corte d’appello aveva:
1. Dichiarato il non doversi procedere per un episodio di truffa ai danni di una società per mancanza di querela.
2. Riqualificato un altro episodio di truffa, ai danni di un privato, come “truffa tentata”.
3. Confermato la condanna per il reato di sostituzione di persona.
4. Rideterminato la pena complessiva in cinque mesi di reclusione e 400 euro di multa.
Contro questa sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, sollevando principalmente due questioni: l’incompetenza territoriale del Tribunale di Trapani e l’errata individuazione della persona offesa dal reato di truffa.
L’Impatto della Prescrizione del Reato sulla Decisione Finale
La Corte di Cassazione, pur riconoscendo che il motivo sull’incompetenza territoriale non fosse manifestamente infondato, non è entrata nel merito della questione. L’attenzione dei giudici si è infatti concentrata su un aspetto preliminare e decisivo: la prescrizione del reato.
I reati contestati erano stati commessi il 13 maggio 2016. La Corte ha calcolato che, tenendo conto anche di un periodo di sospensione di 124 giorni, il termine massimo di prescrizione, pari a sette anni e mezzo, era ormai decorso. Questo calcolo ha reso superfluo l’esame dei motivi di ricorso presentati dalla difesa. L’estinzione del reato per prescrizione, infatti, è una causa di proscioglimento che prevale su altre valutazioni, a meno che non emerga con evidenza l’innocenza dell’imputato.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte Suprema ha motivato la sua decisione in modo chiaro e diretto. I giudici hanno rilevato che la prosecuzione del rapporto processuale, durante il giudizio di legittimità, aveva portato al compimento del termine di prescrizione per entrambi i reati contestati. Essendo i fatti datati 13/05/2016, il termine di sette anni e mezzo era inesorabilmente trascorso.
Di conseguenza, la Corte non ha potuto fare altro che prendere atto di questa causa estintiva. La sentenza impugnata è stata quindi “annullata senza rinvio”. Questa formula significa che la decisione è definitiva: il caso è chiuso e non ci sarà un nuovo processo d’appello. La condanna, sebbene confermata nel secondo grado di giudizio, viene cancellata per effetto della prescrizione.
Conclusioni: L’Effetto Pratico della Prescrizione
La sentenza in esame dimostra concretamente come la prescrizione del reato non sia un mero tecnicismo, ma un istituto con profonde implicazioni pratiche. Essa risponde a un’esigenza di certezza del diritto: un cittadino non può rimanere indefinitamente sotto la minaccia di un procedimento penale. Quando lo Stato non riesce a giungere a una sentenza definitiva entro i termini stabiliti dalla legge, la sua pretesa punitiva si estingue.
In questo caso, l’imputato, pur avendo subito una condanna in appello, viene prosciolto in via definitiva. La prescrizione ha annullato gli effetti della sentenza precedente, evidenziando come la durata dei processi sia un fattore cruciale che può determinare l’esito della giustizia penale.
Cosa significa che un reato è estinto per prescrizione?
Significa che è trascorso un periodo di tempo, stabilito dalla legge, dalla commissione del reato senza che sia stata emessa una sentenza definitiva. Di conseguenza, lo Stato perde il diritto di punire il colpevole e il procedimento penale si conclude.
Perché la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza senza esaminare nel dettaglio i motivi del ricorso?
La Corte ha potuto annullare la sentenza senza esaminare i motivi perché ha rilevato la presenza di una causa di estinzione del reato, la prescrizione, che prevale su ogni altra questione. Poiché il tempo per punire i reati era scaduto, non era più necessario valutare se la condanna fosse giusta o meno nel merito.
Quali erano i reati contestati e quando sono stati commessi?
I reati contestati erano sostituzione di persona (art. 494 c.p.) e truffa (art. 640 c.p.). Secondo quanto indicato nella sentenza, i reati sono stati consumati il 13 maggio 2016.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29049 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 29049 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/11/2023 della Corte d’appello di Palermo
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 02/11/2023, la Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del 18/05/2022 del Tribunale di Trapani: a) dichiarava non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in ordine al reato di truffa di cui al capo B) dell’imputazione limitatamente alla condotta ai danni di RAGIONE_SOCIALE perché l’azione penale non doveva essere iniziata per mancanza di querela; b) riqualificava il fatto di cui allo stesso capo B) dell’imputazione limitatamente alla condotta ai danni di NOME COGNOME come truffa tentata; c) confermava la condanna del COGNOME in ordine al reato di sostituzione di persona di cui al capo A) dell’imputazione; d) rideterminava in cinque mesi di reclusione ed C 400,00 di multa la pena irrogata al COGNOME.
Avverso tale sentenza della Corte d’appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, NOME COGNOME, affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l’inosservanza e/o l’erronea applicazione degli artt. 8 e 9 cod. proc. pen.
Il COGNOME deduce l’incompetenza per territorio del Tribunale di Trapani in relazione ai due reati di cui ai capi A) e B) dell’imputazione, attesa la necessità di applicare, nel caso di specie, le regole suppletive di determinazione della competenza per territorio previste dall’art. 9 cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., l’inosservanza e/o l’erronea applicazione degli artt. 90 e 336 cod. proc. pen. e la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo all’individuazione della persona offesa dal reato di truffa e alla legittimazione di NOME COGNOME a sporgere querela per lo stesso reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce l’inosservanza della legge processuale in ordine alla determinazione della competenza per territorio con riguardo ai due reati di cui ai capi A) e B) dell’imputazione, non risulta manifestamente infondato, atteso il carattere meramente assertivo e, perciò, anapodittico, della tesi della Corte d’appello di Palermo secondo cui i due reati di sostituzione di persona e di truffa si sarebbero consumati in Alcamo (con la conseguente competenza per territorio del Tribunale di Trapani).
Ciò posto, si deve rilevare che la prosecuzione del rapporto processuale in pendenza del presente giudizio di legittimità ha comportato l’estinzione di entrambi i reati di cui all’art. 494 cod. pen. e all’art. 640 cod. pen. – i quali furon consumati il 13/05/2016 – per decorso del termine di prescrizione di essi di sette anni e mezzo, considerando anche l’intervenuta sospensione del corso della prescrizione per 124 giorni.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione.
Così deciso, in data 2 luglio 2024.