Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 28668 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 28668 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/01/2024
SENTENZA
sul ricorso di NOME COGNOME, nata in Polonia il DATA_NASCITA, avverso la sentenza in data 16/02/2023 della Corte di appello di Venezia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso, letta per l’imputata la memoria dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 16 febbraio 2023 la Corte di appello di Venezia, giudicando in seguito tg annullamento con rinvio pronunciato con sentenza n. 36794 del 07/06/2022 dalla Sezione 4 della Corte di cassazione, in riforma della sentenza in data 10 dicembre 2019 del Tribunale di Venezia, ha escluso la recidiva e ha ridotto la pena inflitta all’imputata a mesi 1, giorni 10 di reclusione ed eur 70 di multa, per furto aggravato in concorso, commesso il 20 settembre 2012.
L’imputata ricorre per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione perché l’eliminazione dell’aggravante a effetto speciale aveva port alla prescrizione del reato tentato in data anteriore alla sentenza di secondo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
L’imputata è stata condannata per furto aggravato (art, 110, 624 e 625 n. 2 cod. pen.) nella forma tentata. La Corte di appello, in seguito all’annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione, ha eliminato la recidiva a effetto speciale ma non ha dichiarato l’estinzione del reato nelle more maturata, sul falso presupposto che si fosse formato un giudicato sulla responsabilità.
La giurisprudenza invece in plurime occasioni (Sez. 5, n. 22781 del 30/03/2021, Riviello, Rv. 281316-01 e Sez. 3, n. 4334 del 22/10/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282801-01) ha osservato che, in caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio questioni relative al riconoscimento di una circostanza aggravante per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa e/o ad effetto speciale, che condiziona ex art. 157, comma secondo, cod. pen. il tempo necessario a prescrivere il reato (nella specie, recidiva specifica, reiterata e infra-quinquennale), il giudicato formatosi sull’accertamento del reato non impedisce la declaratoria di estinzione del reato stesso per prescrizione, maturata prima della pronuncia di annullamento, come avvenuto in questo caso in cui la prescrizione si è maturata al 15 dicembre 2021 (computati 271 giorni di sospensione) e la sentenza della Corte di cassazione è stata pronunciata il 7 giugno 2022.
S’impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso, il 19 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente