Prescrizione del Reato: La Cassazione Annulla la Condanna per Falso Smarrimento
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 71 del 2026, ha affrontato un caso complesso che intreccia la sottrazione di un veicolo sequestrato con la successiva falsa denuncia di smarrimento, mettendo in luce l’importanza della prescrizione del reato e gli obblighi del giudice di pronunciarsi su di essa. La decisione offre spunti cruciali sulla differenza tra la valutazione della responsabilità e l’estinzione di un’imputazione per decorrenza dei termini.
I Fatti di Causa: La Doppia Condanna in Primo e Secondo Grado
Il caso ha origine dalla condanna di un uomo da parte del Tribunale di Monza, successivamente confermata dalla Corte d’appello di Milano. Le accuse erano due:
1. Sottrazione di cose sottoposte a sequestro (art. 334 c.p.): Per aver sottratto il proprio veicolo, che era stato sottoposto a sequestro amministrativo e a lui stesso affidato in custodia.
2. Falsità ideologica (art. 483 c.p.): Per aver denunciato falsamente lo smarrimento dello stesso veicolo, al fine di occultare la precedente condotta illecita.
L’imputato, attraverso il suo difensore, ha presentato ricorso in Cassazione, contestando la sentenza d’appello su due fronti principali.
I Motivi del Ricorso: La Prescrizione del Reato e la Responsabilità
Il ricorso si fondava su due motivi distinti.
Il primo, di natura procedurale, lamentava la mancata dichiarazione di estinzione del reato di falso smarrimento (capo B) per intervenuta prescrizione del reato. La difesa aveva sollevato questa specifica eccezione durante il processo d’appello, ma la Corte territoriale aveva omesso di pronunciarsi sul punto.
Il secondo motivo, invece, mirava a smontare l’accusa nel merito. La difesa sosteneva che l’imputato avesse agito in buona fede, avendo venduto il veicolo anni dopo il sequestro tramite un intermediario che aveva verificato l’assenza di gravami. Si ipotizzava che la revoca del sequestro, avvenuta a seguito del pagamento del premio assicurativo, non fosse stata correttamente trascritta.
La Decisione della Cassazione sulla Prescrizione del Reato
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi, giungendo a conclusioni opposte.
L’Accoglimento del Motivo sulla Prescrizione
La Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo. Analizzando le date, ha confermato che il reato di falso smarrimento, consumato il 30 ottobre 2017, si era effettivamente prescritto il 30 luglio 2024. Tale data era successiva alla sentenza di primo grado ma anteriore a quella d’appello. La Corte d’appello, quindi, aveva commesso un errore non decidendo sull’eccezione difensiva. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente a tale capo d’accusa, dichiarando il reato estinto.
L’Inammissibilità del Secondo Motivo di Ricorso
Totalmente diverso è stato l’esito per il secondo motivo. La Corte lo ha giudicato inammissibile, ritenendo la motivazione della sentenza d’appello logica e priva di vizi. I giudici di merito avevano correttamente evidenziato l’inverosimiglianza della versione dell’imputato. Un dato su tutti è stato decisivo: la carta di circolazione del veicolo risultava ancora in possesso della Polizia Stradale nel maggio 2022. Questo rendeva palesemente non credibile che l’imputato avesse regolarizzato l’assicurazione e ottenuto il dissequestro del veicolo. Inoltre, egli non era stato in grado di produrre alcuna documentazione a sostegno della sua tesi. La Corte ha anche chiarito che i successivi passaggi di proprietà erano stati possibili solo perché, ai sensi dell’art. 213 del Codice della Strada, il sequestro amministrativo non viene annotato.
Le Motivazioni
La decisione della Cassazione si fonda su una netta distinzione tra gli aspetti procedurali e quelli di merito. Da un lato, ha riaffermato il principio inderogabile secondo cui il giudice ha l’obbligo di rilevare e dichiarare le cause di estinzione del reato, come la prescrizione, quando queste maturano. L’omessa pronuncia su una specifica eccezione costituisce un vizio che porta all’annullamento della sentenza.
Dall’altro lato, la Corte ha ribadito che la valutazione delle prove e della credibilità delle dichiarazioni dell’imputato spetta ai giudici di merito. Il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sui fatti, a meno che la motivazione della sentenza impugnata non sia manifestamente illogica o contraddittoria. In questo caso, la ricostruzione della Corte d’appello era stata considerata coerente e basata su elementi oggettivi (la giacenza dei documenti presso la Polizia) che smentivano la versione difensiva.
Le Conclusioni
La sentenza ha avuto un effetto pratico immediato: la condanna per il reato di falso smarrimento è stata cancellata. La pena finale è stata quindi rideterminata dalla stessa Corte di Cassazione in relazione al solo reato residuo di sottrazione del veicolo sequestrato, venendo significativamente ridotta. Questo caso dimostra come, anche di fronte a una prova apparentemente solida della colpevolezza, il rispetto delle norme procedurali, come quelle sulla prescrizione del reato, sia un pilastro fondamentale dello stato di diritto, in grado di incidere in modo determinante sull’esito di un processo penale.
Cosa succede se un giudice omette di decidere su un’eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa?
La Corte di Cassazione può annullare la sentenza per quel capo d’imputazione. Nel caso specifico, avendo verificato che il reato era effettivamente prescritto, la Corte ha annullato la condanna senza rinviare il caso a un nuovo giudizio, dichiarando direttamente l’estinzione del reato.
Perché è stata confermata la condanna per la sottrazione del veicolo sequestrato?
La condanna è stata confermata perché la versione dell’imputato, secondo cui aveva regolarizzato la sua posizione, è stata ritenuta non credibile. La prova decisiva è stata il fatto che i documenti di circolazione del veicolo si trovavano ancora presso la Polizia Stradale anni dopo il sequestro, e l’imputato non ha fornito alcuna prova del pagamento dell’assicurazione o del dissequestro.
È possibile vendere un veicolo che è stato sottoposto a sequestro amministrativo?
La sentenza chiarisce che i passaggi di proprietà sono stati tecnicamente possibili perché, a differenza di altre misure, il sequestro amministrativo previsto dall’art. 213 del Codice della Strada non viene annotato nei pubblici registri. Tuttavia, questo non rende lecita la condotta: la sottrazione del bene dalla custodia costituisce comunque il reato previsto dall’art. 334 del codice penale.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 71 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 71 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato Tessenei (Etiopia) il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 05/05/2025 della Corte d’appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
udito il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata con dichiarazione di estinzione del delitto contestato al capo B) della rubrica per decorrenza del termine di prescrizione e rinvio alla Corte d’appello di Milano per la rideterminazione della pena in ordine al solo delitto contestato al capo A) della rubrica.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna inflitta ─ a conclusione di un giudizio abbreviato ─ dal Tribunale di Monza a NOME COGNOME ex art. 334 cod. pen. per la sottrazione di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo di sua proprietà e affidato alla sua custodia (capo A) e per denuncia di falso smarrimento dello stesso e x art. 483 cod. pen. (capo B), come descritti nelle imputazioni.
Nel ricorso presentato dal difensore di COGNOME si chiede l’annullamento della sentenza.
2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione di legge per avere omesso di dichiarare la prescrizione del reato oggetto del capo B), peraltro nonostante l’espressa richiesta formulata dalla difesa del ricorrente.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione nell ‘af fermare la responsabilità per i reati ascritti a COGNOMECOGNOME Si adduce che COGNOME COGNOME effettuò il passaggio di proprietà dei veicolo nel 2017 e lo vendette, 4 anni dopo, tramite un intermediario autorizzato, che, prima della vendita, verificò che l ‘ autovettura non risultava sequestrata, sicché non può escludersi che la revoca del sequestro (avvenuta a seguito del pagamento del premio assicurativo), non fosse stata annotata o trascritta, tanto più che, in caso di sequestro, in assenza di ricorso o pagamento della sanzione, dopo 60 giorni dal sequestro avrebbe dovuto seguire la confisca definitiva ex art. 193 C.d.s.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello ha ritenuto provata la responsabi lità dell’ imputato sulla base di pertinenti massime di comune esperienza e senza incorrere in illogicità manifeste, evidenziando che: nella C.N.R. è rilevato che la carta di circolazione del veicolo il 17 maggio 2022 era ancora in possesso della locale sezione della Polizia stradale, sicché non è credibile che l’ imputato abbia, come da lui affermato, provveduto a regolarizzare la copertura assicurativa del veicolo (che era stato sequestrato proprio per la assenza di assicurazione), così ottenendo la restituzione dei documenti di circolazione e il dissequestro del veicolo; del resto, l’imputato non è stato in grado di esibire il certificato di avvenuta assicurazione o una documentazione equipollente; i plurimi passaggi di proprietà dei veicolo sono stati possibili perché l’annotazione del sequestro amministrativo non è prevista dall’art. 213 C.d.s.
Pertanto, il secondo motivo di ricorso risulta inammissibile perché non si confronta con la argomentazione sviluppata nella sentenza impugnata.
Invece, è fondato il primo motivo di ricorso.
Il delitto oggetto del capo B delle imputazioni è stato consumato il 30 ottobre 2017, data di presentazione della falsa denuncia di smarrimento, e si è prescritto il 30 luglio 2024, dopo la sentenza di primo grado ma anteriormente alla pronuncia della sentenza impugnata che, sul punto ─ oggetto di specifica eccezione difensiva ─ ha omesso di decidere e di motivare.
Da quanto precede deriva che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente al capo B) perché il reato è estinto per prescrizione.
Su questa base la pena può essere rideterminata ─ in relazione al residuo capo A), elidendo la pena applicata ex art. 81, comma 2, cod. pen. per il capo B) ─ in mesi uno, giorni dieci di reclusione e euro 13,30 di multa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo b) perché il reato è estinto per prescrizione e ridetermina la pena finale in mesi uno, giorni dieci di reclusione ed euro 13,30 di multa.
Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso il 13/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME