Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1617 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1617 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a San NOME la Punta il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 18/07/2024 della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
uditi gli AVV_NOTAIO, del RAGIONE_SOCIALE, e NOME COGNOME, del RAGIONE_SOCIALE, i quali, in difesa di COGNOME, insistono per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, decidendo su rinvio disposto dalla Seconda sezione della Corte di cassazione con sentenza n. 12853 del 5 ottobre 2016, in parziale riforma della sentenza pronunciata dalla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE l’8 ottobre 2015, ha individuato la cessazione della permanenza del reato ex art. 416bis cod. pen. ascritto a NOME COGNOME alla data del 28 settembre 2001 e ─ già riconosciutesi le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti ─ ha rideterminato la pena in anni due di reclusione, revocando le pene accessorie e la misura di sicurezza.
Inoltre, ha ordinato la confisca delle quote della società RAGIONE_SOCIALE intestate a NOME COGNOME sino alla concorrenza di euro 2.416.302,98, disponendo la restituzione agli aventi diritto di quant’altro in sequestro .
Nel ricorso e nelle successive note difensive con motivo nuovo presentati dai difensori di COGNOME si chiede l’annullamento della sentenza per i seguenti motivi, che vengono enunciati nei termini indicati dall’art. 173 disp. att. cod. proc pen.
2.1. Con il primo motivo di ricorso, si deducono vizio della motivazione in relazione alle argomentazioni , sviluppate nell’atto di appello e nelle successive memorie difensive, in relazione alla cessazione della permanenza del reato associativo. Si assume che la Corte di appello avrebbe dovuto fare retroagire al 1998 la cessazione dei rapporti economici tra l’imputato e il RAGIONE_SOCIALE, quando, come risulta dalle dichiarazio ni del collaborante con l’ Autorità giudiziaria NOME COGNOME, a causa delle vicende giudiziarie che interessarono COGNOME, il RAGIONE_SOCIALE decise di sospendere le relazioni economiche fra loro intercorrenti. Si osserva che il 23 settembre 1998 COGNOME denunciò con precisione le erogazioni che effettuava in favore dei COGNOME, indicandone gli importi e i nomi di coloro che ne beneficiavano ─ tanto che i magistrati inquirenti (come testimoniato dal maresciallo NOME COGNOME) temettero per la sua incolumità ─ e denunciò pure una estorsione subita nel punto di vendita della sua RAGIONE_SOCIALE sito in Bronte compiuta da appartenenti al RAGIONE_SOCIALE, notoriamente alleato del RAGIONE_SOCIALE, ai quali ben avrebbe potuto chiedere protezione, se vi fosse stato affiliato. Si aggiunge che ─ come valutato nella perizia contabile disposta nel giudizio di rinvio ─ la società RAGIONE_SOCIALE, costituita lecitamente, non risulta essere stata il «polmone finanziario » del RAGIONE_SOCIALE, perché l’unico vantaggio finanziario che gli fornì sarebbe stato costituito dal rapporto commerciale con la RAGIONE_SOCIALE , che però fu fortemente ridimensionato negli anni 1995-1996 sino al cessare del monopolio delle forniture di carne con l’ingr esso di RAGIONE_SOCIALE in Mecades , centrale di acquisti a livello nazionale. Si evidenzia che questo avvenne in un periodo (1997-1999) in cui la quota detenuta da NOME COGNOME nella RAGIONE_SOCIALE fu sequestrata e poi confiscata e gli stessi appartenenti alla famiglia (in senso stretto) dei COGNOME non erano più a piede libero, sicché il loro interesse al rapporto commerciale privilegiato con RAGIONE_SOCIALE era scemato, così spiegandosi anche la loro mancata reazione al cambiamento. Si conclude che, poiché la sentenza della Corte d’appello non offre elementi per escludere che il recesso di NOME dalla associazione per delinquere sia avvenuto già nel settembre del 1998, allora il reato ascrittogli risulta prescritto.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel non concedere la sospensione condizionale della pena di due anni di reclusione (la minima vigente all’epoca dei fatti), pur richiesta dall’imputato, senza alcuna motivazione se non il riferimento (implicito) all’art. 164 cod. pen. per una precedente condanna, del 1981 per fatti risalenti al 1980, a 5 giorni di arresto con pena sospesa. Si rappresenta che il reato è stato
dichiarato estinto ex art. 167 cod. pen. con provvedimento del Giudice dell’esecuzione dell’11 ottobre 2024 . Si assume che negare la sospensione condizionale della pena per effetto di una condanna a cinque giorni di arresto con pena sospesa risalente a oltre quarant’anni prima equivale a infliggere una sanzione sproporzionata e al riguardo nel ricorso viene sviluppata una analitica argomentazione con riferimenti dottrinari e giurisprudenziali (anche in termini di diritto comparato).
2.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nell’assumere che, essendo divenuta irrevocabile la affermazione della responsabilità dell’ imputato per il reato ex art. 416bis cod. pen. per effetto della sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione il 4/06/2014, dovrebbe escludersi la prescrizione del reato, m4entre va, in senso contrario, rilevato che, poiché alla Corte di appello la Corte di cassazione ha demandato la questione relativa al tempus commissi delicti , allora il giudicato circa l’ applicazione della prescrizione non può essersi formato, permanendo ancora sub iudice la determinazione della data di consumazione del reato, alla quale è necessariamente correlata la eventuale prescrizione. Si argomenta che esiste una connessione essenziale fra tempus commissi delicti e prescrizione del reato, sicché la parte della sentenza annullata dalla Corte di cassazione deve essere necessariamente riesaminata dal giudice del rinvio nel caso in cui questi adotti una soluzione che implichi il riesame delle parti non annullate della sentenza.
2.4. Con il quarto motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel determinare in euro 2.416.302,98 la somma da confiscare individuata nella perizia contabile espletata come «accertato vantaggio economico, e, dunque, concreta entità del contributo procurato dall’imputato alla RAGIONE_SOCIALE attraverso le transazioni commerciali» (p. 67 della sentenza) con la RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE, sita nello stesso territorio della RAGIONE_SOCIALE ), della quale si assume che avrebbe effettuato un ricarico nel fornire alla RAGIONE_SOCIALE quella carne che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe potuto acquistare direttamente dalla RAGIONE_SOCIALE con sede in Reggio Calabria e, così, riciRAGIONE_SOCIALEdo le sue risorse economiche provenienti da delitti. Si argomenta che, in realtà, dalla istruttoria effettuata non emerge che la RAGIONE_SOCIALE avesse una organizzazione che le consentisse in concreto di rifornire tutti i punti vendita della RAGIONE_SOCIALE , a sua volta priva di camion-frigoriferi che avrebbero permesso di acquistare direttamente la carne a Reggio Calabria dalla COGNOME , che, del resto, si occupava soltanto di forniture all’ingrosso (p. 49-50 del ricorso). Si osserva, inoltre, che il margine di ricarico non equivarrebbe, ancora, all’ effettivo vantaggio economico ricavato dalla RAGIONE_SOCIALE che doveva comunque fronteggiare dei costi aziendali (personale, servizi, locazioni etc. … ), mentre il calcolo della percentuale di ricarico raffronta unicamente il valore delle
vendite, degli acquisti e delle rimanenze. Nel ricorso, peraltro, vengono sviluppate argomentazioni a sostegno dell’assunto che le dichiarazioni del collaborante con l’Autorità giudiziaria AVV_NOTAIO conterrebbero della falsità atte a inficiarne l’ attendibilità anche nella parte in cui avvalorerebbero la tesi di un illecito rapporto fra la RAGIONE_SOCIALE e l’imputato. Si conclude che la misura della confisca calcolata sul margine di ricarico applicato da RAGIONE_SOCIALE ad RAGIONE_SOCIALE non è collegabile alla asserita attività delittuosa.
2.5. Il quinto motivo di ricorso articola al suo interno deduzioni di diverso tenore. Si assume violato l’art. 624 cod. proc . pen. in relazione al l’esis tenza di una connessione essenziale in concreto fra la parte della sentenza relativa alla responsabi lità dell’imputato e la parte annullata in tema di confisca ex art. 416bis , comma settimo, cod. pen. Si prospetta questione di legittimità costituzionale in relazione alla mancata valutazione nel presente procedimento di prove dimostrative della innocenza dell’imputato, sebbene il punto della precedente sentenza della Corte di appello relativo all’ an della responsabilità non sia stato espressamente annullato dalla Corte di cassazione. Si deduce vizio della motivazione in relazione ai sopravvenuti elementi di giudizio che hanno scardinato la premessa, su cui si sono fondate le sentenze di merito, secondo cui l’imputato avrebbe gestito il ‘polmone finanziario’ del RAGIONE_SOCIALE . Si evidenzia che: in contrasto con le precedenti sentenze di merito, le risultanze della perizia espletata nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza impugnata mostrano che non sono stati individuati meccanismi di finanziamento del RAGIONE_SOCIALE mediante la società RAGIONE_SOCIALE , le cui quote sono state sempre soltanto di proprietà della famiglia COGNOME, né incrementi del suo patrimonio netto diversi da quelli connessi alla sua politica di autofinanziamento; le dichiarazioni del collaborante NOME COGNOME si sono rivelate in contrasto con gli esiti della perizia e con le dichiarazioni dei testimoni COGNOME e COGNOME, così da doversi ritenere lo stesso inattendibile, mentre le dichiarazioni del collaborante COGNOME (che fu reggente del RAGIONE_SOCIALE e che ha sostenuto che COGNOME era vittima di estorsione) sono state sottovalutate (si richiamano i principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 373 del 23/11/1990, dep. 1991 e nella sentenza n. 4460 del 19/01/1994). Si argomenta, al riguardo, che nella fattispecie, la quantificazione della misura della confisca ─ che la Corte di appello ha effettuato valutando che il contributo di NOME alla associazione RAGIONE_SOCIALE si sarebbe realizzato solo attraverso le operazioni commerciali fra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE ─ si riverbera sul giudizio circa la partecipazione di NOME alla associazione RAGIONE_SOCIALE dal momento che gli è stato attributo il ruolo di suo finanziatore e di riciclare dei guadagni illeciti. Si
assume che l’emergere di prove nuove nel giudizio di appello deve condurre a una anticipazione del giudizio di revisione alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 624 e 627 cod. proc. pen. che eviti il rischio di un errore giudiziario, lesivo di diritti fondamentali della persona, perché una futura richiesta di revisione potrebbe essere dichiarata inammissibile fondandosi sul rilievo che la prova nuova addotta sarebbe stata, in realtà, acquisita già nel giudizio di appello.
2.6. Con le successive note difensive e con il motivo nuovo di ricorso, collegato al secondo motivo di ricorso, viene presentata questione di legittimità costituzionale dell’art. 164 ultimo comma cod. pen. per contrasto con l’art. 3 Cost . in contrasto con gli artt. 3 e 27 c. 3 e 117 Cost. (in connessione con l’art. 49 §3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea): il divieto di concessione della sospensione condizionale della pena quando la nuova condanna, cumulata con quella precedente, superi i limiti di cui all’art. 163 cod. pen. appare del tutto irrazionale e sproporzi onato quando la condanna ostativa risalga ad un periodo di tempo tale da non giustificare un tale effetto. In alternativa, per evitare la violazione del principio di proporzionalità si prospetta la diretta applicazione dell’art. 49 §3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea come indicato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza NE nella causa C -205-20 (v. Corte di Giustizia,8 marzo 2022, NE) disapplicando l’ar t. 164 ultimo comma cod. pen. che preclude, nel caso concreto, l’irrogazione di un a sanzione sproporzionata con conseguente annullamento della sentenza impugnata. Inoltre, si prospetta un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale dell’art. 164 cod. pen. osservando che l’irrazionalità della disciplina è accresciuta dalla circostanza che la condanna precedente possiede effetto ostativo solo a causa della prima concessione della sospensione condizionale della pena: d all’art. 164 comma 2 lett.a) cod. pen. può desumersi che la precedente condanna a 5 giorni di arresto non avrebbe avuto alcun effetto ostativo se la pena inflitta non fosse stata sospesa, così determinandosi l’ assenza di una ragionevole giustificazione della differenza di trattamento quale indice della violazione de ll’art. 3 Cost .: riservare un trattamento di favore a chi in passato ha commesso un reato (magari più grave o addirittura più reati) e già è stato ritenuto inidoneo a beneficiare della sospensione, violerebbe l’art. 3 Cost. con conseguente illegittimità costituzionale dell’art. 164 c od. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza n. 12853 del 5 ottobre 2016 emessa dalla Seconda sezione della Corte di cassazione, decidendo sui ricorsi contro la sentenza emessa dalla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE l’8 ottobre 2015, ha rilevato quanto segue.
1.1. «Nel corso del presente giudizio, attraverso la formazione di un giudicato progressivo, segnato dalla sentenza 4.6.2014 della Sesta sezione di questa Corte, può dirsi definitivamente accertato che NOME COGNOME, imprenditore nel settore della distribuzione alimentare, socio e amministratore di RAGIONE_SOCIALE (concessionaria del marchio RAGIONE_SOCIALE) con sede legale in San NOME la Punta, da vittima del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, imperante in zona, con il passare del tempo, intorno all’anno 1987, era divenuto “imprenditore colluso”, che contribuiva attivamente all’attività del sodalizio RAGIONE_SOCIALE, riciRAGIONE_SOCIALEdo e investendo gli illeciti profitti dell’organizzazione criminosa attraverso la realtà economica dell’RAGIONE_SOCIALE e ricevendo in cambio protezione, finanziamenti e aiuti di varia natura».
Inoltre, ha ritenuto adeguata la motivazione con cui la sentenza emessa l’8 ottobre 2015 dalla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE ha ravvisato la circostanza aggravante e x art. 416bis , comma sesto, cod. pen. «risultando provato che i COGNOME avevano finanziato con risorse illecite la società RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE facente capo, tra l’altro, ad uno dei partecipi dell’associazione, traendo altresì profitto attraverso l’attività di riciclaggio».
Su queste basi il quinto dei motivi del ricorso in esame risulta inammissibile.
1.2. Per altro verso, la Corte di cassazione ha puntualizzato che: «…la RAGIONE_SOCIALE, società nella quale sono confluite le attività imprenditoriali riconducibili allo COGNOME e ai suoi familiari, è una RAGIONE_SOCIALE lecitamente costituita ed organizzata, risultando parzialmente inquinata da immissioni di risorse di illecita provenienza dalla famiglia RAGIONE_SOCIALE dei COGNOME.».
Accogliendo le richieste convergenti (seppure sulla base di premesse diverse) del Procuratore Generale e della difesa dell’imputato ha annullato la sentenza della Corte di appello al suo esame «limitatamente al punto relativo all’individuazione del quantum confiscabile a COGNOME NOME, con rinvio alla Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE per un nuovo esame sul punto».
1.3. Relativamente alla durata della partecipazione di NOME COGNOME alla associazione per delinquere considerata nella imputazione, la seconda Sezione della Corte di cassazione ha osservato quel che segue.
«All’imputato è stato contestato il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo RAGIONE_SOCIALE dall’anno 1987 in permanenza. Si tratta di contestazione aperta, senza specificazione della data di cessazione della condotta illecita. Seguendo la giurisprudenza di legittimità, la Corte di merito ha delimitato il tempus commissi delicti sulla base delle prove raccolte a carico dell’imputato, dimostrative della sua reale ed effettiva partecipazione all’organizzazione
RAGIONE_SOCIALE e della persistenza di comuni interessi con i COGNOME. Sul punto nella sentenza impugnata si afferma che il momento di rottura del legame con la famiglia dei COGNOME è rappresentato dalla denuncia sporta dall’imputato nei confronti del NOME COGNOME, formalizzata nei primi giorni del settembre del 2009 in relazione agli inseguimenti subiti e alla minaccia di rapimento del figlio, non potendosi ritenersi conciliabile la denuncia nei confronti di NOME COGNOME, reggente del RAGIONE_SOCIALE di appartenenza, con il mantenimento della disponibilità nei confronti della medesima realtà associativa RAGIONE_SOCIALE. Sulla base della suddetta valutazione la Corte territoriale ritiene che la pena in concreto irrogabile è quella introdotta dal d.l. 23.5.2008 n. 92 convertito con modificazioni nella legge 24.7.2008 n. 125 (…) . Non rientra fra i compiti del giudice di legittimità l’apprezzamento della valenza probatoria delle dichiarazioni del COGNOME, ma solo la verifica del rispetto della regola prevista dall’art. 192 cod. proc. pen. Non può, a questo riguardo, negarsi che la Corte territoriale abbia indicato elementi di fatto precisi, circostanziali ed individualizzanti (il COGNOME, tra l’altro, ha effettivamente deposto a favore dello COGNOME) che permettono di ritenere rispettato il dettato normativo sulla valutazione della prova dichiarativa del collaboratore di giustizia. Sotto questo punto di vista la prova costituita dalle dichiarazioni di NOME COGNOME è pienamente utilizzabile e apprezzabile».
Tuttavia, ha riconosciuto la «fondatezza della censura difensiva relativa all’imprecisa ricostruzione del fatto sotto il profilo cronologico, tanto più rilevante in quanto collegata con una successiva ed ulteriore censura mossa dalla difesa. Il fatto, dimostrativo (in tesi della Corte d’Appello) della persistente partecipazione dello COGNOME all’organizzazione RAGIONE_SOCIALE, avrebbe infatti avuto svolgimento e conclusione nel giugno del 2008, elemento quest’ultimo sottovalutato dalla Corte territoriale che lo ha definito di minima importanza. La difesa sostiene da un lato che l’episodio riferito da NOME COGNOME ricadrebbe sotto la vigenza dell’articolo 416 bis cod. pen., nella formulazione antecedente alle modificazioni introdotte dalla legge del luglio 2008, dall’altro che ricorrerebbe il vizio di carenza di motivazione in relazione al periodo intercorrente tra il giugno del 2008 e il settembre del 2009, durante il quale non viene spiegato quale sia stato il contributo causale offerto da NOME COGNOME all’organizzazione RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso per questa parte è fondato e va accolto nei seguenti termini. Emerge oggettiva contraddizione tra la parte della sentenza impugnata in cui si colloca la “dissociazione” dello COGNOME nel settembre del 2009 e quello in cui l’episodio dell’ ‘ aiuto processuale ‘ del giugno 2008, predisposto dall’organizzazione attraverso la falsa deposizione del COGNOME, viene ricollegato ad un precedente incontro avvenuto nell’anno 2006 tra NOME COGNOME e lo COGNOME nei pressi del cimitero di San NOME La Punta. In occasione di questo incontro l’imputato,
espressamente interpellato, avrebbe declinato offerte di aiuto da parte dell’organizzazione RAGIONE_SOCIALE con la quale non aveva avuto più rapporti da molti anni, a seguito di “sospensione” dei rapporti per le vicende giudiziarie che lo avevano investito dall’anno 2000. La difesa si duole che la Corte territoriale non abbia adeguatamente considerato la prospettazione alternativa che il legame intercorrente tra lo COGNOME e l’organizzazione RAGIONE_SOCIALE si sarebbe risolto in epoca sin dall’anno 2000, allorché i rapporti tra lo COGNOME e i COGNOME sarebbero stati concordemente ‘ sospesi ‘ .
La motivazione della sentenza impugnata pertanto lascia aperti diversi e rilevanti interrogativi. Infatti la Corte territoriale: a) non ricostruisce in termini oggettivi e incontrovertibili l’epoca dell’episodio della falsa deposizione testimoniale del COGNOME, non individuando con precisione i riferimenti cronologici degli accadimenti; b) non si sofferma sulla consapevole adesione dello COGNOME all’iniziativa in suo favore dei COGNOME, avendo l’imputato declinato l’offerta di aiuto da parte del COGNOME già nel 2006; c) omette di approfondire gli accadimenti successivi alla deposizione del COGNOME e, in particolare, non indica gli elementi di fatto in base ai quali può affermarsi, con ragionevole certezza, la persistenza della partecipazione dello COGNOME all’associazione RAGIONE_SOCIALE nel periodo tra giugno 2008 e settembre 2009.
Si tratta di circostanze di sicura rilevanza, avendo riflessi sul regime normativo applicabile all’imputato COGNOME, considerato l’aggravamento del trattamento sanzionatorio per il delitto previsto dall’art. 416 bis cod. pen. introdotto nell’anno 2008».
Su questa base la Corte di cassazione ha annullato la sentenza della Corte di appello «con rinvio alla Corte territoriale, per un nuovo esame sul punto della prova della durata della permanenza della partecipazione dello COGNOME all’organizzazione RAGIONE_SOCIALE. In particolare l’indagine da parte della Corte di merito dovrà investire l’aspetto della natura dei rapporti esistenti tra lo COGNOME e l’organizzazione RAGIONE_SOCIALE, riconsiderando gli elementi di fatto dimostrativi della persistenza della partecipazione da parte dell’imputato fino al settembre del 2009, procedendo ad una più esatta ricostruzione della vicenda relativa alla deposizione del COGNOME riferita da NOME COGNOME, verificando inoltre se questa deposizione testimoniale sia stata oggetto di accordo collusivo tra l’imputato e il RAGIONE_SOCIALE. La Corte territoriale dovrà verificare la natura della condotta dello COGNOME sulla base del principio già affermato da altre sezioni di questa Corte, per il quale la mera “contiguità compiacente”, così come la “vicinanza” o “disponibilità” nei riguardi di singoli esponenti, anche di spicco, del sodalizio RAGIONE_SOCIALE non costituiscono comportamenti sufficienti ad integrare la condotta di partecipazione all’organizzazione, ove non sia dimostrato che l’asserita vicinanza a soggetti
mafiosi si sia tradotta in un vero e proprio contributo, avente effettiva rilevanza causale, ai fini della conservazione o del rafforzamento della RAGIONE_SOCIALE (…) La Corte territoriale dovrà pertanto ricostruire i contenuti, i limiti e gli effetti degli accordi assunti tra lo COGNOME e i COGNOME, convergenti nella decisione della sospensione dei rapporti tra l’imputato e la cosca RAGIONE_SOCIALE, raccordando il c.d. “periodo di sospensione” dei rapporti (di circa nove anni) con la persistenza della partecipazione alla organizzazione RAGIONE_SOCIALE da parte del NOME COGNOME fino al settembre del 2009».
Nel giudizio di rinvio conclusosi con la sentenza impugnata, la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE ha rinnovato l’istruttoria escutendo i collaboranti con l’Autorità giudiziaria NOME COGNOME ed NOME COGNOME e i testimoni NOME COGNOME e NOME COGNOME, nonchè disponendo perizia contabile per determinare il quantum confiscabile.
2.1. La Corte d’appello ha escluso che la perizia contabile espletata nel giudizio di rinvio abbia sovvertito gli elementi probatori sui quali si fonda la affermazione della responsabilità penale dell’imputato per il reato ex art. 416bis cod. pen., già definitivamente accertata con la sentenza emessa dalla Corte di cassazione il 4/06/2014 perché la disamina delle scritture contabili della RAGIONE_SOCIALE ha soltanto concluso che «non emergono dati dimostrativi di provviste fuori bilancio o di immissione di capitali estranei o di dubbia provenienza » ─ come, del resto, già concluso dalle precedenti perizie contabili disposte nel corso del giudizio ─ ma ha al contempo evidenziato «operazioni anomale dimostrative di forme occulte di finanziamento ad opera dell’imputato in favore della RAGIONE_SOCIALE». Su questa base, ha osservato che la determinazione del quantum confiscabile non può in alcun modo refluire sul punto relativo alla affermazione della penale responsabi lità dell’imputato , argomentando anche che, mentre l’accertamento della responsabilità dell’im putato è condizione necessaria per la confisca ex art. 416bis , comma settimo cod. pen., non vale il contrario quando, per esempio, mancano beni confiscabili o non è determinabile il quantum della confisca (p. 28-34 della sentenza impugnata). Ha aggiunto che, comunque, l’ imputato potrebbe, sussistendone i presupposti, attivare un autonomo procedimento di revisione e chiedere la sospensione della esecuzione della pena (p. 35). Ha sviluppato argomentazioni, anche rispedendo a quelle della difesa, a sostegno della attendibilità del collaborante NOME COGNOME convergenti con quelle del collaborante COGNOME (p. 35-37).
2.2. Decidendo sulla prima questione, devolutale dalla Corte di cassazione, relativa al tempus commissi delicti , la Corte d’appello ha escluso che la cessazione della partecipazione dell’imputato alla associazione possa essere retrodatata agli
anni 1998-1999. È giunta a questa conclusione ─ sulla base di una analitica argomentazione (p. 47-49) esente da manifeste illogicità che conduce al rigetto del primo motivo di ricorso ─ valutando che la denuncia del 1998 da lui sporta circa le estorsioni e le minacce patite (che avevano indotto il Pubblico ministero a preoccuparsi per la sua incolumità fisica) e quella del 1999, relativa alla estorsione presso i punti di vendita di Bronte, da parte del RAGIONE_SOCIALE COGNOME, alleato dei COGNOME, furono sporte quando era già in corso un procedimento a suo carico ed ebbero contenuti generici, né erano dirette contro i COGNOME (p. 49), così da fare ritenere che furono strumentali a rappresentarsi come vittima di estorsioni e come imprenditore non colluso con gruppi mafiosi. A sostegno della conclusione ha anche osservato che i collaboranti NOME COGNOME ed NOME COGNOME hanno affermato che per evitare che COGNOME fosse ulteriormente danneggiato per le sue vicende il RAGIONE_SOCIALE decise di allentare i rapporti con lui pur continuando a pretendere la somma (15 milioni di euro) che gli era stata affidata per riciclarla, finanche prospettandogli il rapimento del figlio per indurlo ad adempiere (p. 39-43) e rilevando che nel 2006 COGNOME, incontrandosi con NOME COGNOME il piccolo , rifiutò l’offerta di aiuto processuale (p. 45).
Invece, ha ritenuto che la cessazione della condotta di NOME va fissata al 28 settembre 2001 ─ quando gli fu applicata la custodia cautelare e fu disposto il sequestro preventivo dei suoi beni, delle attività imprenditoriali e anche dei beni dei suoi familiari (p. 45) ─ e «senza che negli anni successivi all’anno 2001 siano stati registrati comportamenti dimostrativi, nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità, della perdurante intraneità dell’imputato nel consesso associativo in disamina» (p. 43-46).
2.3. Tuttavia ─ pur individuando il 28 settembre 2001 come data della cessazione della condotta dell’imputato ─ la Corte d’appello ha escluso la prescrizione del reato (contestato «dall’anno 1987, in permanenza»), nonostante che il reato risulti prescritto (il 28/03/2019), dovendosi applicare (perché più favorevole all’imputato) la disciplina allora vigente e più favorevole all’ imputato, per la quale il termine massimo di prescrizione (pur considerati gli atti interruttivi, fra i quali ultimo la sentenza di primo grado emessa il 16 aprile 2012 dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE) è di 15 anni (dieci anni aumentati della metà).
2.3.1. La Corte d’appello è giunta a tale conclusione considerando che il riconoscimento della responsabilità dell’imputato è avvenuto con la sentenza n. 3991/2014 pronunciata dalla Sesta sezione penale della Corte di cassazione il 4 giugno 2014.
Deve però osservarsi che questa conclusione non distingue il giudizio sulla responsabil ità dell’imputato da quello relativo alla durata temporale della sua condotta.
Nel caso in esame, il giudizio circa la data di consumazione del reato è stato espressamente demandato alla Corte di appello, quale giudice del rinvio, dalla precedente sentenza di annullamento emessa dalla Corte di cassazione nella parte in cui dispone che «la sentenza impugnata va annullata, con rinvio alla Corte territoriale, per un nuovo esame sul punto della prova della durata della permanenza della partecipazione dello COGNOME all’organizzazione RAGIONE_SOCIALE».
Pertanto, mentre rimane intangibile il giudizio circa la responsabilità dell’imputato, non lo è quello circa la durata della condotta ─ con gli effetti connessi alla durata (fra i quali la eventuale prescrizione ) ─ proprio perché costituente l’oggetto del rinvio.
In altri termini, il reato in esame risulta accertato nella sua sussistenza già con la sentenza del 4 giugno 2014 n. 39911 della Corte di cassazione ─ come attestato peraltro dalla successiva sentenza n. 12853 del 5 ottobre 2016 della Corte di cassazione ─ ma non anche relativamente al tempus commissi delicti sotto il profilo della durata della condotta oggetto, appunto, dell’accertamento demandato alle Corte di appello che sul punto si è correttamente pronunciata con la sentenza impugnata, senza però trarne la necessaria ulteriore conseguenza per il computo della prescrizione e la conseguente dichiarazione di estinzione del reato.
2.3.2. La sentenza di annullamento con rinvio pone rispetto al giudicato propriamente detto, che risiederà nella futura decisione, un elemento del procedimento logico che integrerà le valutazioni riservate al giudice di rinvio (Sez. 3, n. 1355 del 12/04/1965, Rv. 995810) e che preclude (art. 624, comma 1, cod. proc. pen., già art. 545 cod. proc. pen. del 1930) al giudice di rinvio di risolvere le questioni già decise dalla Corte di cassazione ma non di dichiarare tutte le cause di estinzione del reato preesistenti o sopravvenute (Sez. 3, n. 47579 del 23/10/2003, Rv. 226646; Sez. 2, n. 13061 del 25/11/1998, Rv. 211916): la preclusione vale per le parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata, mentre estende la cognizione del giudice di rinvio ai punti essenzialmente connessi con quelli oggetto dell’annullamento (Sez. 1, n. 4502 del 05/10/1973, dep. 1974, Rv. 127252).
Nel caso di annullamento parziale da parte della Corte di cassazione che riguardi la durata del reato, non è precluso al giudice del rinvio di dichiarare prescritto il reato sia che la causa estintiva fosse preesistente sia che risulti sopravvenuta, ma comunque non ancora valutata dalla Corte di cassazione, perché si tratta di decisione conseguente alla determinazione della durata del reato che proprio la Corte di cassazione ha demandato al giudice del rinvio (argomentabile a contrariis da: Sez. U, n. 6019 del 11/05/1993, COGNOME, Rv. 193418; Sez. 1, n. 8464 del 01/07/1993, Rv. 195061).
2.3.3. «Parte» della sentenza è qualsiasi statuizione che abbia una sua propria autonomia giuridico-concettuale e «parti non annullate della sentenza» sono quelle in ordine alle quali si è ormai del tutto esaurita ogni possibilità di decisione del giudice di merito (sicché hanno acquistato, perché definitive, «autorità di cosa giudicata» (Sez. U, n. 4460 del 19/01/1994, Cellerini, Rv. 196887).
Tra le parti di una sentenza si ha connessione essenziale se l’annullamento di una di esse comporta necessariamente il riesame di un’altra parte della sentenza non investita direttamente dall ‘ annullamento. Tale connessione può essere anche eventuale, nel senso che la parte della sentenza non colpita direttamente dall’annullamento deve essere riesaminata dal giudice di rinvio nel caso che questi, decidendo le questioni deferitegli espressamente con l’annullamento, adotti una soluzione che comporti necessariamente un riesame di parti non annullate della sentenza (Sez. 5, n. 8437 del 03/05/1977, Rv. 136321).
La questione inerente alla prescrizione del reato è logicamente connessa a quella inerente al tempus commissi delicti , la quale presuppone che sia stato accertato l’ an del reato ma non ancora ─ come nella fattispecie in esame ─ la sua compiuta configurazione in termini di durata temporale.
A questa conclusione a fortiori (con argomento a minori ad maiorem) deve giungersi in linea con il principio di diritto per il quale se la sentenza di annullamento ha confermato la sussistenza del reato ma ha rinviato al giudice di merito la valutazione sulle circostanze, non può dirsi che il fatto sia stato riconosciuto nella sua interezza con autorità di giudicato, perché il giudice non può non tenere conto della connessione essenziale tra la fattispecie criminosa tipica e le circostanze che impediscono la formazione del giudicato sul fatto nella sua interezza e impone al giudice di rinvio di dichiarare la prescrizione che consegua al riconoscimento o all’esclusione delle attenuanti o aggravanti, o alla loro comparazione della cui valutazione sia stato nuovamente investito (Sez. 1, n. 7548 del 01/06/2000, Rv. 216427; Sez. 5, n. 4307 del 19/12/1997, dep. 1998, Rv. 211070).
Pertanto, il terzo motivo di ricorso è fondato e il reato va dichiarato estinto perché prescritto. Da questo esito deriva che perde rilevanza il secondo motivo di ricorso.
Relativamente al quarto motivo di ricorso, concernente la confisca ─ disposta applicando l’art. 416 -bis cod. pen., per il quale «Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego» ─ e la sua quantificazione, deve osservarsi quel che segue.
3.1. Dopo avere rilevato che la precedente sentenza della Corte di appello aveva stabilito che «il quantum confiscabile allo COGNOME non può che riguardare le quote societarie di RAGIONE_SOCIALE a lui intestate, trattandosi delle quote dello strumento operativo del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, costantemente capitalizzato dalla famiglia COGNOME; il giudice di rinvio ha infine affermato che la titolarità delle quote societarie in capo allo COGNOME aveva natura fiduciaria, giacché trattavasi di una proprietà esercitata anche nell’interesse dell’associazione RAGIONE_SOCIALE», la sentenza n. 12853 del 2016 della Corte di cassazion e ha deciso l’ annullamento con rinvio «limitatamente all’individuazione del quantum confiscabile a COGNOME NOME».
Decidendo sul quantum della confisca e tenendo conto del criterio indicato dalla Corte di cassazione, che ha delimitato l’ambito di appl icazione della confisca al solo patrimonio dell’imputato, la sentenza della Corte d’appello impugnata ─ anche rispondendo alle argomentazioni difensive volte a escludere la cointeressenza tra l’imputato e l’associazione per delinquere (p. 57, 68-73) ─ ha valutato che il perito ha individuato soltanto operazioni anomale derivanti da rapporti commerciali con la RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) relative alla fornitura di carne nell’ ordine di decine di miliardi di lire (oltre 85, corrispondi a oltre 44 milioni di euro) e ha calcolato il ricarico che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe effettuato nel fornire alla RAGIONE_SOCIALE quella carne che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe potuto acquistare direttamente dalla RAGIONE_SOCIALE con sede in Reggio Calabria, così, riciRAGIONE_SOCIALEdo le sue risorse economiche provenienti da delitti: in questo modo COGNOME avrebbe scambiato favori con la RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE integralmente RAGIONE_SOCIALE) consentendole di rimanere sul mercato (p. 54-55). La sentenza impugnata ha ricostruito le vicende della RAGIONE_SOCIALE dalla costituzione nel 1985 sino alla definitiva confisca dei suoi beni avvenuta nel 2003 (p. 55-57), riportando i dati economici (forniti dalla perizia svolta) rappresentativi della rilevanza dei rapporti fra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE (p.57- 65), e, tenendo conto delle obiezioni del consulente di parte, ha calcolato in 2.416.302,98 l’entità della confisca, corrispondente al vantaggio economico realizzato dall’RAGIONE_SOCIALE.
3.2. La confisca che è stata disposta dalla Corte di appello è confisca per l’equiva lente (art. 322ter cod. pen.), resa necessaria dal fatto che non era più possibile la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato.
L’ estinzione del reato per prescrizione preclude la confisca delle cose che ne costituiscono il prodotto o il profitto, a prescindere dalla sua connotazione come obbligatoria o facoltativa, perché è necessario interpretare tassativamente il concetto di «condanna» quale presupposto dell’ablazione, la quale è inibita dalla sentenza della Corte EDU del 29 ottobre 2013 nel caso Varvara c. Italia: il principio di legalità in campo penale preclude interpretazioni estensive o analogiche delle norme interne in danno dell’imputato (Sez. 1, n. 7860 del 20/01/2015, Rv.
262759; Sez. 2, n. 13017 del 22/01/2015, Rv. 262926). Si è precisato che il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può disporre, a norma dell’art. 240, comma secondo, n. 1 cod. pen., la confisca del prezzo e, ai sensi dell’art. 322ter cod. pen., la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l’accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell’imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto rimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio, mentre non può comunque disporre, atteso il suo carattere afflittivo e sanzionatorio, la confisca per equivalente delle cose che ne costituiscono il prezzo o il profitto (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, COGNOME, Rv. 264435).
3.3. Tale principio è stato ribadito, dopo l’introduzione dell’art. 378 -bis cod. proc. pen. (con l’art. 6 d.lgs 1° marzo 2018 n. 21), nei termini che seguono: la disposizione di cui all’art. 578bis cod. proc. pen., introdotta dall’art. 6, comma 4, d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione alle condotte anteriori alla sua vigenza (Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284209; Sez. 2, n. 17354 del 08/03/2023, Rv. 284529), quali sono quelle attribuite all’imputato.
Né il recente mutamento della giurisprudenza circa la natura della confisca per equivalente (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287756) ─ che attribuisce alla confisca anche una funzione recuperatoria e sanzionatoria, perché tocca beni privi del rapporto di derivazione dal reato, e può assumere funzione punitiva se sottrae al destinatario beni di valore eccedente il vantaggio economico che lo stesso ha tratto dall’illecito (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287756) ─ legittima la confisca nel caso di prescrizione di reati che ─ come nel caso in esame ─ siano stati commessi prima dell’introduzione dell ‘art. 578bis cod. proc. pen. Infatti, la disposizione va interpretata in senso conforme all’art. 7 CEDU e all’art. 1 Prot. 1 CEDU, così escludendo l’efficacia retroattiva in malam partem del nuovo indirizzo ermeneutico, ragionevolmente imprevedibile rispetto alla pregressa consolidata interpretazione della confisca (Sez. 6, n. 25200 del 18/06/2025, Rv. 288488).
3.4. Potrebbe osservarsi che il caso in esame presenta una peculiarità rispetto a quelli nei quali è mancata una sentenza di condanna, perché, come prima considerato, la commissione del reato ex art. 416bis con pen. risulta comunque essere stata definitivamente accertata dalla Corte di cassazione, sicché vi è stato comunque un accertamento incidentale ─ equivalente a quello contenuto in una
sentenza di condanna ─ della responsabilità dell’imputato e del nesso pertinenziale fra oggetto della confisca e reato (Sez. 6, n. 31957 del 25/01/2013, Rv. 255596).
Ma deve osservarsi che, in ogni caso, nella sentenza sopra citata, le Sezioni Unite della Corte di cassazione ─ con argomentazione condivisibile ─ concludono che questo comporta l’esclusione di ogni forma di solidarietà passiva per la confisca di somme di denaro (sia diretta che per equivalente), sicché la confisca deve essere individualizzata in base all’arricchimento concreto di ciascun correo. Pertanto, la confisca può essere disposta nei confronti del singolo concorrente o partecipe solo limitatamente alla quota di profitto o prezzo da lui effettivamente incamerata e spetta al Pubblico Ministero provare, nel contraddittorio fra le parti, il quantum di profitto conseguito da ogni singolo partecipante.
Il rifiuto del principio solidaristico si fonda sulla necessità di rispettare il principio di proporzionalità e di colpevolezza. Confiscare l’intero a chi ha ricevuto solo una parte (o nulla) trasformerebbe la confisca in una misura punitiva scollegata dalla realtà dell’arricchimento illecito ─ violando il diritto di proprietà e i canoni di equità delle sanzioni ─ mentre , nel caso in esame non solo non è dimostrato che il profitto al quale si riferisce la confisca per l’equivalente sia stato fruito (neanche in parte) dall’imputato, ma, al contrario, proprio le argomentazioni sviluppate a sostegno della sua quantificazione conducono a escluderlo.
3.5. Da quanto precede deriva che la dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato produce, ex lege , la perdita di efficacia della confisca precedentemente disposta, senza la necessità di una revoca espressa (Sez. 3, n. 34488 del 02/10/2025, Rv. 288642).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 30/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME