Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33013 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 33013 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Darfo Boario Terme il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/09/2022 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha richiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza della Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Bergamo (che aveva condannato l’imputato ad un anno, un mese e dieci giorni di reclusione), “disapplicata la contestata recidiva”, ha rideterminato la pena inflitta a NOME COGNOME in mesi otto di reclusione in ordine al delitto di evasione di cui all’art. 385 cod. pen. commesso in Predore il 27 luglio 2014.
NOME COGNOMECOGNOME COGNOME ii tramite del difensore, deduce l’intervenuta prescrizione del reato.
Il ricorrente rileva come, in ragione della disapplicata recidiva, il reato si prescritto con il decorso di sette anni e sei mesi ex art. 157 e 161, secondo comma, cod. pen..
Poiché il reato risulta commesso il 27 luglio 2014, il termine di prescrizione è perento il 27 gennaio 2022, data precedente alla sentenza della Corte di appello emessa il 27 settembre 2022.
Il procedimento è stato trattato ai sensi dell’art. 23, comma 8, della legge n. 176 del 2020, come prorogato dall’art. 94 del d.lgs. n. 150 del 2022, modificato dall’art. 11, comma 7, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Costituisce consolidato principio di diritto di questa Corte di legittimità quello secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819 – 01).
Ciò rilevato ai fini dell’ammissibilità del ricorso, deve osservarsi che la Corte di appello ha ritenuto di “disapplicare” la recidiva. A prescindere dall’affermazione contenuta in sentenza secondo cui la recidiva è stata· comunque ritenuta sussistente (testualmente: “può disapplicarsi la pur sussistente contestata recidiva”), è evidente come il suo venir meno fondato sull’insussistenza di precedenti, pur numerosi, di natura specifica, coinvolge il profilo della pericolosità, che evidentemente e con chiarezza il Collegio di merito ha inteso escludere.
Nonostante la motivazione rappresenti la necessità di disapplicare la recidiva che al contempo si afferma essere “sussistente”, determinante risulta il contenuto del dispositivo fa che cenno alla sola “disapplicata contestata recidiva”, statuizione che non lascia adito a dubbi in ordine all’elisione della stessa a prescindere dalle precedenti affermazioni in cui vengono utilizzate espressioni contraddittorie che, da un lato, escludono l’aumentata pericolosità sul presupposto dell’assenza di specificità della condotta delittuosa, dall’altro, ne evocano la sussistenza.
Ne discende che, in assenza di sospensioni, il termine di prescrizione di sette anni e sei mesi risulta perento già prima della decisione di appello intervenuta il 27 settembre 2022, e segnatamente il 27 gennaio 2022.
L’intervenuta estinzione del reato per prescrizione impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 05/07/2023.